Sentenza del 01/07/2015 n. 13503 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva compensato nel 1999 crediti IVA con debiti per imposte dirette e contributi previdenziali oltre il limite previsto dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997. Aveva poi regolarizzato le eccedenze relative alle imposte dirette versando imposta, interessi e sanzioni, ma per i contributi aveva versato soltanto la sorte capitale. L'Agenzia contestava la mancata corresponsione di interessi e sanzioni e sosteneva, con tre motivi, che fosse legittimata a riscuoterli e che la regolarizzazione non si fosse perfezionata; contestava inoltre la motivazione della CTR sull'incertezza normativa e sulla buona fede. La CTR aveva annullato la pretesa, ritenendo non applicabile ai contributi previdenziali il ravvedimento operoso tributario e non legittimata l'Agenzia a sanzionarne il ritardato versamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato ritenuto non pertinente: la norma invocata dall'Agenzia riguarda i contributi previdenziali propri del soggetto obbligato, mentre la decisione impugnata non aveva accertato che i contributi in causa fossero di tale natura. Venuta meno la possibilità di rimuovere la relativa ratio decidendi, il secondo e il terzo motivo sono divenuti inammissibili per difetto di decisività, poiché la decisione era sorretta da una duplice ratio. È rimasta quindi ferma la pronuncia favorevole alla società. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.250,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per spese e agli oneri di legge. Sentenza deliberata il 26 maggio 2015 e depositata il 1 luglio 2015.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 462/1997, art. 1, comma 1
Il presupposto di fatto della norma di cui al D.Lgs. n. 462 del 1997 è rappresentato quindi dalla ricorrenza dei contributi previdenziali "propri" del soggetto obbligato e non di contributi dovuti quale datore di lavoro per i propri dipendenti.
La disciplina richiamata opera per i contributi previdenziali propri del soggetto obbligato; non può essere estesa, sulla base di questa disposizione, ai contributi dovuti dal datore di lavoro per i dipendenti.
D.Lgs. n. 241/1997, art. 10, comma 1
Prevede inoltre il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1, che "i soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all'INAIL devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, considerando corrisposte a titolo di acconto le somme versate in base alle vigenti disposizioni".
La disposizione disciplina la determinazione in dichiarazione dei contributi e premi previdenziali dei soggetti indicati, con riferimento ai rispettivi imponibili. In collegamento con l'art. 1 del D.Lgs. n. 462/1997, consente di individuare il perimetro della disciplina nei contributi propri dell'obbligato.
D.Lgs. n. 241/1997, art. 25, comma 2
La disposizione è indicata come fonte del limite massimo alle compensazioni applicabile nel periodo considerato; la sentenza non ne svolge un'autonoma interpretazione, poiché la decisione in cassazione si fonda sull'inammissibilità dei motivi.
La CTR aveva discusso l'applicabilità del ravvedimento operoso ai contributi previdenziali e la regolarizzazione incompleta, ma la Corte di cassazione non ha deciso nel merito tale questione: i motivi che la prospettavano sono rimasti inammissibili.
La norma era richiamata dalla CTR in relazione alla sanzione del 30% sul versamento tardivo. La Corte di cassazione non ne ha deciso l'applicabilità ai contributi, essendo il ricorso inammissibile.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4
L'Agenzia ne invocava la violazione per motivazione inconferente o inesistente; la censura non è stata esaminata nel merito perché divenuta inammissibile per difetto di decisività.
Costituzione, art. 111
Richiamata dall'Agenzia a sostegno della censura sulla motivazione, non ha ricevuto un'autonoma interpretazione nella decisione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso.
L'Agenzia ne contestava l'applicazione in relazione all'incertezza normativa e alla buona fede; la Corte non ha deciso tale questione nel merito, perché la censura è divenuta inammissibile.
Invocato dall'Agenzia sul tema dell'obiettiva incertezza normativa, non è stato interpretato nel merito dalla Corte, per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato dall'Agenzia sul tema dell'incertezza normativa, non è stato oggetto di una decisione di merito, poiché il relativo motivo è rimasto inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 360
Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza accogliere le censure proposte.
Massime di principio
- In cassazione, la censura deve confrontarsi con gli accertamenti e le statuizioni effettivamente contenuti nella decisione impugnata. Un motivo fondato su un presupposto di fatto non accertato è inammissibile.
- Quando una decisione è sorretta da più rationes decidendi autonome, occorre contestarle tutte in modo ammissibile e decisivo: se una ratio resta intatta, le censure contro le altre possono risultare prive di decisività.
- La disciplina richiamata per la riscossione di contributi previdenziali in dichiarazione, secondo la lettura della Corte in questa pronuncia, riguarda i contributi propri del soggetto obbligato; non si può presumere che si estenda ai contributi dovuti dal datore di lavoro per i dipendenti senza un accertamento che identifichi la natura dei contributi.
- La Corte ha definito il caso per ragioni processuali e non ha stabilito in via generale se il ravvedimento operoso tributario si applichi ai contributi previdenziali, né se l'incertezza normativa o la buona fede escludano la sanzione. In casi analoghi, tali questioni richiedono quindi di verificare la normativa applicabile e la natura dei contributi, senza ricavare da questa pronuncia una soluzione di merito.
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