Cassazione Civile, Ordinanza n. 28230/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Nel giudizio presupposto un difensore nominato per l’assistenza di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una controversia sulla protezione internazionale aveva ottenuto dal tribunale la liquidazione dei compensi solo per le fasi di studio e introduttiva, con applicazione dei minimi tabellari ridotti ex art. 130 d.P.R. 115/2002. Con opposizione ex artt. 84-170 d.P.R. 115/2002, art. 15 d.lgs. 150/2011 e art. 702-bis c.p.c., il legale chiedeva anche la liquidazione della fase istruttoria e della fase decisionale. Il tribunale gli riconosceva la fase istruttoria, ma negava ogni compenso per la fase decisionale, ritenendo che le attività svolte fossero meramente ripetitive di quelle già compensate nelle fasi precedenti e che non vi fosse stata una vera discussione orale o apporti difensivi nuovi. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il difensore denunciava violazione o falsa applicazione dell’art. 82 d.P.R. 115/2002 e dell’art. 4, comma 5, d.m. 55/2014, nonché omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice non aveva considerato la presentazione della richiesta di liquidazione del compenso e della nota spese, attività espressamente ricomprese tra quelle della fase decisionale; deduceva inoltre che le attività effettivamente compiute nella fase decisoria, pur se non innovative, non potevano essere assorbite nelle fasi precedenti e al più potevano giustificare una liquidazione al minimo, non già l’esclusione totale del compenso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il giudice di merito aveva omesso di considerare la presentazione della richiesta di liquidazione e della nota spese, attività incluse nella fase decisionale dall’art. 4, comma 5, d.m. 55/2014, e che le ulteriori attività difensive riconosciute dallo stesso provvedimento impugnato rientravano tra quelle proprie della fase decisionale. Ha quindi giudicato erroneo escludere integralmente il compenso per tale fase sulla base della sola ritenuta ripetitività delle difese rispetto alle fasi precedenti: la possibile scarsità di novità poteva incidere sulla quantificazione, nel senso della liquidazione al minimo, ma non legittimava il diniego totale di ogni compenso dovuto per attività funzionalmente e temporalmente distinte. La sentenza/ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la liquidazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
regola la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; non consente di escludere il compenso per attività della fase decisionale effettivamente svolte e riconducibili alle attività tipizzate dalla disciplina tariffaria
consente la riduzione alla metà dei valori tabellari per le prestazioni professionali rese nel patrocinio a spese dello Stato; nel caso il tribunale aveva applicato i minimi tabellari dimidiati
richiamato come base normativa dell’opposizione alla liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato
richiamato come norma procedurale dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione
richiamato quale rito applicabile all’opposizione in materia di liquidazione dei compensi
richiamato come base del procedimento sommario utilizzato per l’opposizione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dedotto come omesso esame di fatto decisivo, ravvisato nella mancata considerazione della richiesta di liquidazione e della nota spese
l’elencazione delle attività della fase decisionale ha carattere esemplificativo; la presenza di attività tipiche della fase impedisce di negare in radice il relativo compenso, potendo al più incidere sulla misura della liquidazione
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, il compenso del difensore va liquidato anche per la fase decisionale quando risultino svolte attività riconducibili a tale fase, tra cui la precisazione delle conclusioni, il deposito di note conclusive, la partecipazione all’udienza di discussione e la presentazione della richiesta di liquidazione e della nota spese.
- La valutazione circa il limitato apporto innovativo delle difese svolte in fase decisionale può giustificare una liquidazione contenuta, anche al minimo tabellare, ma non l’esclusione integrale del compenso per una fase autonomamente prevista dalla disciplina tariffaria.
- Le attività di una fase processuale non possono essere considerate già compensate solo perché ripetono, in parte, impostazioni difensive precedenti: ciò che rileva è la loro autonoma riconducibilità funzionale e temporale alla fase per cui si chiede il compenso.
- Ai fini del sindacato di legittimità, è censurabile il provvedimento che ometta di considerare fatti documentalmente decisivi per la liquidazione del compenso, come la presentazione della nota spese e della richiesta di pagamento quando espressamente previste dalla disciplina applicabile.
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