Sentenza n. 407/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza 1) DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 49/2024 (R.G. N. 58/2024) EMESSO DAL TRIBUNALE DI PALMI IN DATA 15/02/2024; 2) DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 104/2024 (R.G. N. 276/2024) EMESSO DAL TRIBUNALE DI PALMI IN DATA 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione di due decreti ingiuntivi non opposti ed esecutivi, emessi dal Tribunale di Palmi
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza a due decreti ingiuntivi non opposti ed esecutivi, deducendo il pagamento solo parziale del primo titolo e l’omesso pagamento del secondo. Il Comune ha eccepito che alcune somme sarebbero state pagate prima della formazione dei decreti ingiuntivi, prospettando un indebito arricchimento, e ha sostenuto di avere già pagato, quanto al primo decreto, una somma imputata a capitale e interessi secondo le determinazioni dell’Organismo Straordinario di Liquidazione costituito a seguito del dissesto. Ha inoltre richiamato il regime del dissesto e il rischio di un nuovo dissesto in caso di pagamento degli interessi moratori. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che entrambi i decreti erano muniti di esecutorietà per mancata opposizione e che erano stati notificati al Comune, con decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Nel merito, ha ritenuto che il Comune non avesse dimostrato l’integrale adempimento. Ha escluso che, in sede di ottemperanza, potessero essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi anteriori alla formazione dei decreti ingiuntivi. Ha inoltre esaminato l’imputazione delle somme già versate, la debenza degli interessi moratori dopo la chiusura del dissesto e la sopravvenuta disciplina legislativa sul tasso degli interessi maturati dal 1° gennaio 2026.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ordinato al Comune di dare piena e integrale esecuzione ai due decreti ingiuntivi entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza: integralmente per il secondo decreto e, per il primo, previa detrazione delle somme già pagate, correttamente imputate a capitale e interessi. Il decreto ingiuntivo non opposto, purché dichiarato esecutivo, ha valore di giudicato e può costituire titolo per l’ottemperanza. L’eccezione relativa a pagamenti anteriori alla formazione dei titoli è stata respinta, poiché tali fatti avrebbero dovuto essere fatti valere con l’opposizione al decreto ingiuntivo; resta eventualmente esperibile una separata azione di ripetizione dell’indebito. In assenza di un accordo novativo, il Comune deve attenersi alle statuizioni contenute nei titoli anche quanto all’imputazione tra capitale e interessi. Poiché il dissesto era cessato prima della proposizione del ricorso, il creditore poteva recuperare integralmente il credito, inclusi gli accessori maturati durante il periodo di dissesto. Gli interessi maturati fino al 31 dicembre 2025 devono essere calcolati secondo i titoli; dal 1° gennaio 2026 si applica il tasso legale previsto dall’art. 248, comma 4, d.lgs. 267/2000, come modificato dalla legge 199/2025. Sono state riconosciute le spese accessorie successive ai titoli, se documentate e strettamente funzionali all’ottemperanza, con esclusione delle spese di precetto o di esecuzioni infruttuose. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega e spese a carico del Comune. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
Consentono di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e dei relativi poteri conformativi ed esecutivi del giudice amministrativo.
I decreti ingiuntivi non opposti possono costituire titolo per l’ottemperanza quando siano divenuti esecutivi.
La dichiarazione di esecutorietà per mancata opposizione è condizione essenziale per proporre l’ottemperanza al decreto ingiuntivo.
Individua i limitati rimedi esperibili contro il decreto ingiuntivo non opposto, che acquista autorità di giudicato.
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente.
Dopo la chiusura del dissesto il creditore può recuperare integralmente il credito, compresi gli accessori; per gli interessi maturati dal 1° gennaio 2026 si applica il tasso legale previsto dal comma 4, come modificato dalla legge 199/2025.
L’approvazione del rendiconto della gestione dell’Organismo Straordinario di Liquidazione rileva ai fini della conclusione della procedura di dissesto e del superamento della preclusione prevista dall’art. 248 d.lgs. 267/2000.
art. 1, comma 665, legge 199/2025
Ha modificato l’art. 248, comma 4, d.lgs. 267/2000, con efficacia dal 1° gennaio 2026, fissando al tasso legale gli interessi successivi al rendiconto sui crediti residui della gestione commissariale.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto, purché munito della dichiarazione di esecutorietà prevista dall’art. 647 c.p.c. e notificato all’amministrazione con il decorso del termine dilatorio applicabile, ha efficacia di giudicato e può essere fatto valere mediante ricorso per ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza a un decreto ingiuntivo non possono essere dedotti fatti impeditivi, estintivi o modificativi anteriori alla formazione del titolo, poiché avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio di opposizione; sono invece esaminabili le vicende estintive o modificative sopravvenute.
- L’amministrazione non può discostarsi, in sede di ottemperanza, dalle statuizioni del titolo giudiziale quanto alla quantificazione del credito e all’imputazione tra capitale e interessi, salvo che intervenga un diverso accordo novativo tra le parti.
- Una volta conclusa la procedura di dissesto e approvato il rendiconto della gestione commissariale, l’ente tornato in bonis deve adempiere integralmente il credito giudizialmente riconosciuto, compresi gli accessori maturati durante il periodo di dissesto, salvo specifiche limitazioni normative.
- La disciplina introdotta dal 1° gennaio 2026 sull’applicazione del tasso legale agli interessi successivi al rendiconto della gestione commissariale opera per il futuro e non incide sugli interessi già maturati anteriormente, che restano regolati dal titolo giudiziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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