Cassazione Civile, Ordinanza n. 40231/2021 del 15/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento notificato a un socio al 50% di una società a ristretta base partecipativa, in relazione a maggiori redditi di partecipazione conseguenti a una verifica fiscale eseguita sulla società e a un separato accertamento dei maggiori redditi d'impresa della stessa. La CTR aveva respinto l'appello del contribuente ritenendo, da un lato, che nel ricorso introduttivo non fosse stata proposta la questione della delega di firma dell'atto e, quindi, che l'Ufficio non dovesse provarne l'esistenza né depositarla in giudizio; dall'altro, che non fosse dovuto il contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di tributi non armonizzati. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) omessa e/o insufficiente motivazione in relazione all'art. 42 d.P.R. 600/1973, agli artt. 2 e 7, comma 2, L. 212/2000 e all'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva confuso la delega di firma con l'indicazione del responsabile del procedimento e aveva erroneamente trascurato la mancata allegazione/deposito della delega relativa all'avviso; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE, oltre a vizio motivazionale, assumendo che l'Amministrazione dovesse rispettare il contraddittorio prima dell'emissione dell'atto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché formulato come vizio motivazionale senza rispettare il paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non indicando il fatto storico decisivo asseritamente omesso, sia per difetto di autosufficienza, non essendo stata riprodotta nel ricorso la parte dell'atto introduttivo in cui la questione della delega e della sua allegazione sarebbe stata effettivamente proposta. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile nella sua formulazione promiscuamente mista e, comunque, manifestamente infondato: il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 opera solo per accessi, ispezioni e verifiche eseguiti presso la sede del contribuente e non per gli accertamenti cd. a tavolino; inoltre, per i tributi non armonizzati l'obbligo generalizzato di contraddittorio sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge, non ricorrenti nella controversia, riguardando la ripresa esclusivamente imposte dirette. Il ricorrente è stato condannato alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma sulla legittimità dell'avviso di accertamento e sulla sottoscrizione/delega; la Corte non entra nel merito della violazione dedotta perché il motivo è inammissibile.
Censurato dal ricorrente in collegamento con la pretesa nullità dell'atto; non è esaminato nel merito per inammissibilità del motivo.
Invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione e agli obblighi dell'atto; la Corte non lo valuta nel merito.
Richiamato per sostenere che spettasse all'Amministrazione dimostrare e produrre la delega; la censura è dichiarata inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il ricorso per vizio motivazionale è inammissibile perché non individua il fatto storico decisivo omesso, limitandosi a contestare elementi istruttori.
Usato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo la procedura accelerata.
Il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale operano solo per controlli effettuati presso la sede del contribuente, non per accertamenti a tavolino.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di contraddittorio; la Corte lo ritiene non dirimente nel caso di tributi non armonizzati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione puntuale del fatto storico decisivo che il giudice avrebbe omesso di esaminare, con specificazione del dato da cui esso risulta e del modo in cui sia stato discusso tra le parti; non è sufficiente dedurre il mancato esame di singoli elementi istruttori.
- Il principio di autosufficienza impone che, quando si contesta in cassazione l'omessa considerazione di una questione proposta nel giudizio di merito, il ricorrente riproduca o indichi in modo specifico il contenuto dell'atto processuale in cui la questione è stata introdotta.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando cumula in modo indistinto violazione di legge e vizio di motivazione senza consentire di distinguere le diverse censure e le rispettive rationes.
- L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000 si applica soltanto agli accessi, ispezioni e verifiche svolti presso la sede del contribuente e non agli accertamenti cd. a tavolino.
- Per i tributi non armonizzati il contraddittorio preventivo non opera in via generale, ma solo nei casi in cui sia espressamente previsto dalla legge; in mancanza, l'omissione non comporta invalidità dell'atto.
- Quando la ripresa riguarda esclusivamente imposte dirette e non emergono ipotesi normative specifiche di obbligo partecipativo, la mancata attivazione del contraddittorio non determina l'illegittimità dell'accertamento.
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