Cassazione Civile, Ordinanza n. 28729/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di ottenere l'iscrizione alla Gestione separata e il pagamento dei contributi previdenziali da parte di un avvocato iscritto all'Albo ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per gli anni di attività libero-professionale 2009 e 2010. La Corte d'appello aveva respinto la domanda dell'INPS e, comunque, aveva ritenuto prescritto il credito contributivo, valorizzando la data delle richieste di pagamento del 30 giugno 2015 e del 1 luglio 2016. In cassazione l'INPS ha dedotto: (1) violazione della disciplina che impone l'iscrizione alla Gestione separata agli avvocati non tenuti all'iscrizione alla Cassa Forense; (2) violazione dell'art. 2935 c.c. per non avere considerato il differimento del termine di versamento contributivo al 6 luglio 2011, con conseguente erronea decorrenza della prescrizione per l'annualità 2010; (3) violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. per non avere considerato, quanto all'annualità 2009, l'effetto sospensivo derivante dall'omessa compilazione del quadro RR nelle dichiarazioni dei redditi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ribadito che gli avvocati iscritti all'albo, ma non alla Cassa Forense perché non superano le soglie reddituali, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS, poiché il solo contributo integrativo versato alla Cassa non costituisce copertura previdenziale in loro favore. Tuttavia ha escluso l'applicabilità delle sanzioni civili per il periodo anteriore alla pronuncia della Corte costituzionale n. 104 del 2022, richiamando l'affidamento ingenerato dalla diversa interpretazione precedente. Quanto alla prescrizione, ha ritenuto errata la sentenza impugnata perché non aveva considerato lo slittamento dei termini di versamento disposto dai D.P.C.M. del 10 giugno 2010 e del 12 maggio 2011, rilevanti ai fini del dies a quo, e ha precisato che, una volta impugnata la decisione sul profilo della sospensione della prescrizione, resta sub iudice l'intera fattispecie prescrizionale, consentendo al giudice di legittimità di rilevare d'ufficio la corretta decorrenza iniziale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26
prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i lavoratori autonomi che non dispongono di altra copertura previdenziale obbligatoria idonea a costituire una posizione pensionistica correlata.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 26-31
richiamata dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, commi 1, 2 e 12
la disposizione è letta come espressiva di un precetto già desumibile dall'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995; per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, gli avvocati interessati sono esonerati dalle sanzioni civili per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
norma di conversione del D.L. n. 98/2011.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53
richiamato come norma fiscale sulla nozione di reddito professionale ai fini dell'obbligo contributivo.
L. 20 settembre 1980, n. 576, artt. 10, 11 e 22
richiamati ai fini dell'inquadramento della disciplina previdenziale forense e delle soglie di reddito/volume d'affari che incidono sull'iscrizione alla Cassa.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi, dal termine di scadenza del pagamento, tenendo conto anche dei differimenti disposti dai D.P.C.M.
l'omessa compilazione del quadro RR è prospettata come causa di sospensione della prescrizione per occultamento del debito contributivo.
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 10, comma 1
richiamato in relazione agli adempimenti dichiarativi e contributivi collegati al quadro RR.
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 12, comma 5
attribuisce al D.P.C.M. il potere di modificare i termini degli adempimenti fiscali e contributivi.
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18
richiamato nel motivo sul dies a quo della prescrizione per i contributi dovuti sul reddito 2010.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 1
richiamato nel motivo relativo alla disciplina dichiarativa e contributiva.
non menzionato espressamente nel testo fornito; omesso.
D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17
richiamato per il termine di versamento e il suo eventuale differimento.
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
ha disposto lo slittamento al 6 luglio 2010 del termine di versamento dei contributi relativi al 2009; ciò incide sulla decorrenza della prescrizione.
D.P.C.M. 12 maggio 2011
ha disposto lo slittamento al 6 luglio 2011 del termine di versamento dei contributi relativi al 2010; ciò incide sulla decorrenza della prescrizione.
richiamato per la decisione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- Gli avvocati iscritti all'albo che non siano tenuti all'iscrizione alla Cassa Forense per mancato raggiungimento delle soglie reddituali sono comunque obbligati all'iscrizione alla Gestione separata INPS, perché il contributo integrativo versato alla Cassa non equivale a una copertura previdenziale individuale.
- Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali, il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pagamento e deve essere determinato tenendo conto anche degli eventuali differimenti stabiliti da D.P.C.M. adottati in base alla legge.
- Quando sia censurata la decisione sul profilo della sospensione della prescrizione, l'intera questione prescrizionale resta devoluta al giudice di legittimità, che può verificare d'ufficio la corretta individuazione del termine iniziale se gli elementi necessari sono già acquisiti.
- La pronuncia della Corte costituzionale che elimini le sanzioni per un'obbligazione contributiva non incide sull'obbligo contributivo in sé, ma solo sul regime sanzionatorio per il periodo anteriore all'intervento normativo rilevante.
- I differimenti dei termini di versamento disposti dai D.P.C.M. assumono rilievo generale nella determinazione della decorrenza della prescrizione dei crediti contributivi, poiché integrano la disciplina primaria degli adempimenti.
- rami
- materie
- sottomaterie
- istituti_giuridici
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28644/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28652/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28665/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28671/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28678/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28681/2024 del 07/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →