Cassazione Civile, Ordinanza n. 38136/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto di recupero con cui l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto una compensazione eseguita dal contribuente ex art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, ritenendo inesistenti i crediti utilizzati in compensazione. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR della Campania aveva confermato il rigetto. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 42, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 per asserita validità della delega di firma e, soprattutto, per motivazione apparente della sentenza di appello sulla questione della limitazione temporale della delega, scaduta al 31 dicembre 2017 mentre l’atto era stato emesso e notificato nel 2018; (2) violazione dell’art. 37-bis e dell’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, per omesso esame del fatto decisivo relativo al fatto che la compensazione non avrebbe riguardato integralmente l’importo contestato e che la CTR non avrebbe motivato sulla mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; (3) violazione degli obblighi di contraddittorio endoprocedimentale in materia di tributi armonizzati, poiché la pretesa riguardava anche IVA e il contribuente sosteneva di avere allegato ragioni non pretestuose che avrebbe potuto far valere in sede amministrativa per dimostrare che la compensazione era stata solo in parte indebita.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, limitatamente al vizio di motivazione apparente sulla validità temporale della delega di firma, e fondato il terzo motivo, rilevando che in materia di IVA l’Amministrazione è tenuta al contraddittorio endoprocedimentale quando il contribuente alleghi ragioni non meramente pretestuose. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Conseguentemente la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio al giudice di appello per nuovo esame del merito, anche alla luce della necessità di verificare l’effettiva incidenza della compensazione e la posizione del contribuente sulla pretesa tributaria.
Norme richiamate
art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997
La compensazione fiscale è il meccanismo utilizzato dal contribuente e oggetto di disconoscimento da parte dell’Ufficio perché basato, secondo l’Amministrazione, su crediti inesistenti.
art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte rileva che la sentenza impugnata è viziata da motivazione apparente nella parte in cui afferma, in modo assertivo, la validità della delega di firma senza confrontarsi con la dedotta scadenza temporale della delega rispetto alla data dell’atto.
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
La norma è richiamata dal ricorrente ma viene considerata non applicabile al caso concreto; la Corte valorizza invece il tema generale del contraddittorio endoprocedimentale.
art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come parametro normativo dalla censura del ricorrente in relazione all’omesso esame di fatti e documenti rilevanti.
È richiamato quale fondamento dei diritti e garanzie del contribuente, in rapporto all’obbligo di interlocuzione procedimentale con l’Amministrazione.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Usato come base processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità/motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo.
artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamati per affermare che il ricorrente ha assolto all’onere di specifica allegazione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti nel ricorso per cassazione.
La Corte richiama il principio generale della strumentalità delle forme e afferma che la mancata comunicazione o interlocuzione procedimentale può determinare invalidità dell’atto quando abbia inciso sulla possibilità di un esito diverso.
Massime di principio
- In materia di tributi armonizzati, l’Amministrazione finanziaria deve rispettare il contraddittorio endoprocedimentale anche nelle verifiche c.d. "a tavolino"; la sua omissione comporta invalidità dell’atto se il contribuente dimostra, in concreto, quali difese non meramente pretestuose avrebbe potuto svolgere.
- L’atto di recupero relativo all’indebita compensazione di crediti IVA va trattato, per i profili di garanzia del contribuente, in modo sostanzialmente equivalente a un avviso di accertamento.
- La sentenza di merito è affetta da motivazione apparente quando si limita ad affermazioni assertive sulla validità di una delega di firma senza confrontarsi con il fatto decisivo della sua efficacia temporale rispetto alla data di emissione dell’atto.
- Se dagli atti emerge che la compensazione contestata potrebbe aver estinto il debito solo in parte, il giudice deve verificare il quantum effettivamente compensato e non può confermare in modo indistinto l’intera pretesa senza esaminare i documenti prodotti.
- Nel processo di cassazione, l’allegazione specifica e la trascrizione dei documenti rilevanti possono essere decisive per dimostrare l’assolvimento dell’onere di autosufficienza e per fondare il vizio di omesso esame di fatti decisivi.
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