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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38145/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente associativo)

La controversia

L'associazione aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio le aveva negato il regime fiscale di favore previsto dall'art. 148 TUIR, ritenendo insussistenti i requisiti per le agevolazioni e configurabili versamenti degli associati come corrispettivi specifici per prestazioni diverse o maggiori rispetto a quelle statutarie. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva confermato l'esito. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 148 TUIR e dell'art. 4 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la finalità lucrativa e valorizzato in modo non corretto gli elementi emersi dal PVC; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 148 TUIR e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse invertito l'onere della prova, gravando l'Ufficio della dimostrazione della non spettanza delle agevolazioni invece di richiedere al contribuente la prova dei requisiti di legge.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure mirassero, in sostanza, a una rivalutazione del materiale probatorio e quindi a contestazioni di merito non proponibili in sede di legittimità. Inoltre ha osservato che la CTR non aveva realmente invertito l'onere della prova: aveva richiesto all'Ufficio solo la dimostrazione degli elementi impeditivi al regime agevolato, cioè che i versamenti, pur formalmente qualificati come quote associative, fossero in realtà corrispettivi specifici per prestazioni maggiori o diverse rispetto a quelle previste dallo statuto. La Corte ha quindi confermato il provvedimento impugnato e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese di legittimità. Ha escluso anche il raddoppio del contributo unificato, poiché la soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, ammessa a prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 148 TUIR

    La disciplina agevolativa per gli enti associativi richiede che i versamenti degli associati siano effettive quote associative e non corrispettivi specifici per prestazioni diverse o maggiori rispetto a quelle statutarie.

  • art. 4 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall'Ufficio come norma concorrente per escludere l'applicazione del regime agevolato in presenza di attività non compatibili con la disciplina di favore.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che il contribuente deve provare i presupposti del regime agevolato, ma una volta allegata l'operatività formale dell'associazione grava sull'Ufficio la prova degli elementi che ne escludono l'applicazione, come la natura corrispettiva dei versamenti.

  • art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazioni di legge, ma la Corte osserva che le censure erano in realtà dirette a sollecitare una nuova valutazione delle prove.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge, tendano a ottenere una nuova valutazione delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • In tema di agevolazioni fiscali per enti associativi, il contribuente deve dimostrare i presupposti formali e sostanziali del regime, ma l'Amministrazione deve provare gli elementi che lo escludono, come la reale natura di corrispettivi specifici dei versamenti degli associati.
  • La corretta applicazione dell'art. 2697 c.c. non impone che tutta la dimostrazione dell'insussistenza del beneficio gravi sull'Ufficio: è sufficiente che il giudice attribuisca all'Amministrazione la prova dei fatti impeditivi o ostativi all'agevolazione.
  • La qualificazione dei versamenti come quote associative o corrispettivi specifici dipende da un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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