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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38147/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento Irpef per l'anno 2011, a seguito di indagini della Guardia di Finanza e di analisi di movimentazioni su conti bancari personali autorizzate nell'ambito di un procedimento penale relativo a società del gruppo da lui amministrate. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti ai giudici tributari sostenendo, tra l'altro, che l'accertamento fosse nullo per violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente tra PVC e atto impositivo, e che comunque avesse fornito prova idonea a giustificare gli accrediti contestati, riferendoli a canoni di locazione spettanti anche ad altri comproprietari e ad anticipazioni effettuate in qualità di amministratore di società. In cassazione ha dedotto tre motivi: violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per mancato rispetto del termine di sessanta giorni; nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992 in relazione ai canoni di locazione; ulteriore nullità per omessa motivazione sulla giustificazione di parte degli accrediti come anticipazioni societarie.

La decisione

La Corte ha respinto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sul contraddittorio preventivo perché, trattandosi di accertamento Irpef fondato su indagini bancarie e su tributo non armonizzato, svolto senza accessi nei locali, il termine dilatorio di sessanta giorni non era dovuto; ha inoltre rilevato che il contribuente era comunque stato informato del dettaglio delle movimentazioni e invitato a comparire. Quanto ai motivi sulla motivazione della sentenza di appello, la Corte ha escluso la motivazione apparente: la CTR aveva espressamente valutato le prove offerte dal contribuente, giudicandole generiche e non idonee, prive di data certa e non sufficienti a dimostrare il riaccredito ai comproprietari o la reale natura delle anticipazioni societarie. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Il termine dilatorio di sessanta giorni non è dovuto nel caso di accertamento Irpef fondato su indagini bancarie e svolto senza accessi nei locali, trattandosi di tributo non armonizzato e di attività accertativa a tavolino.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La motivazione è sufficiente quando il giudice di merito esamina le allegazioni e le prove del contribuente e spiega, anche per relationem, perché le ritiene generiche o non idonee; non occorre un espresso richiamo di ogni documento indicato dalla parte.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono stati utilizzati come parametri formali dei motivi di ricorso, rispettivamente per violazione di legge e per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 32 d.P.R. n. 300 del 1973

    Le movimentazioni bancarie accertate dall'Amministrazione sono assistite da presunzioni, sicché grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria specifica e documentata.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi ad accertamenti bancari, la prova contraria del contribuente deve essere specifica, concreta e documentalmente attendibile; semplici tabelle o dichiarazioni unilateralmente predisposte non bastano a superare la presunzione fiscale.
  • La nullità per violazione del contraddittorio preventivo ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 non opera automaticamente in ogni accertamento tributario, ma va verificata alla luce del tipo di tributo, delle modalità dell'attività istruttoria e della presenza o meno di accessi nei locali del contribuente.
  • La motivazione della sentenza tributaria non è apparente quando il giudice esamina le difese essenziali, valuta le prove offerte e spiega in modo intellegibile perché le reputa generiche o non decisive, potendo richiamare le argomentazioni della decisione di primo grado.
  • In tema di accertamento fondato su indagini bancarie, l'onere di dimostrare la non imponibilità delle singole operazioni contestate incombe sul contribuente, che deve indicare e provare la specifica causale giustificativa di ciascun movimento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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