Cassazione Civile, Ordinanza n. 38137/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento notificato a una società in accomandita semplice per gli anni d'imposta 2005-2010, con cui l'Ufficio, a seguito di PVC, rideterminava reddito e tributi dovuti. La CTP aveva accolto in parte il ricorso della contribuente; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Amministrazione finanziaria. In cassazione l'Agenzia deduceva due motivi: il primo per violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che la CTR non aveva rilevato la nullità del giudizio per mancata integrazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci; il secondo motivo non è descritto nel dettaglio nel testo, ma risulta assorbito. La Corte ha rilevato che nei gradi di merito non risultavano partecipanti tutti i soci della società, pur essendo stati emessi nei loro confronti anche avvisi di accertamento IRPEF conseguenti all'accertamento societario. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nella controversia su redditi di società di persone e soci, sussiste litisconsorzio necessario originario, con nullità assoluta del giudizio celebrato senza tutti i litisconsorti; la cancellazione della società dal registro imprese non elimina tale esigenza, perché i soci subentrano anche nella legittimazione processuale. La Corte ha escluso che il contraddittorio fosse stato sanato o che ricorressero le condizioni eccezionali che, in altri casi, consentono la sola riunione dei giudizi già pendenti, e ha ritenuto irrilevante la posizione di IVA e IRAP ai fini della necessità del simultaneus processus, in presenza di un unico accertamento fondato su elementi comuni.
Norme richiamate
"integrazione del contraddittorio"; "litisconsorzio necessario"
Nelle controversie tributarie inscindibili, il giudizio non può essere deciso senza la partecipazione di tutti i soggetti legittimati; se il contraddittorio non è integro, la nullità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
"salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29"
La riunione può operare come rimedio quando vi siano giudizi separati ma pendenti tra le stesse parti o su identica fattispecie, nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
"annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice"
Quando in cassazione emerga una violazione del litisconsorzio necessario non rilevata nei gradi di merito, la Corte deve cassare e rinviare al primo giudice per la rinnovazione del giudizio.
"unitarietà dell'accertamento"
L'accertamento del reddito delle società di persone e quello dei soci è unitario, con automatica imputazione per trasparenza ai soci in proporzione alla quota di partecipazione.
art. 111, comma 2, Cost.
"ragionevole durata del processo"
La ricomposizione dell'unicità della causa, nei casi in cui sia possibile senza sacrificare il contraddittorio, evita inutili regressioni processuali e tutela la ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'accertamento dei redditi di una società di persone e dei soci, il rapporto processuale è inscindibile: società e tutti i soci devono partecipare al medesimo giudizio, salvo che siano dedotte questioni personali.
- La mancata partecipazione di uno o più litisconsorti necessari determina una nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese non elimina il litisconsorzio necessario: i soci succedono nei rapporti sostanziali e nella legittimazione processuale dell'ente estinto.
- In sede di cassazione, quando il vizio di litisconsorzio necessario non sia sanabile mediante riunione di giudizi già pienamente sovrapponibili e contemporaneamente trattati, la Corte deve cassare la decisione e rinviare al primo giudice per integrare il contraddittorio.
- La presenza di un unico avviso di accertamento fondato su elementi comuni e riferito a imposte collegate può rendere inscindibile la controversia anche rispetto a profili impositivi ulteriori, impedendo una decisione limitata ad alcune sole parti o a singoli profili dell'accertamento.
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