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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38135/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento per gli anni 2012 e 2013 con i quali l'Amministrazione finanziaria ha rideterminato il reddito imponibile e i tributi dovuti, disconoscendo la deducibilità di costi qualificati come spese di sponsorizzazione/pubblicità. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo per violazione dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando la mancanza di motivazione della sentenza di appello; il terzo, limitatamente all'anno 2012, per violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo che la CTR non aveva esaminato le doglianze dell'Ufficio e aveva reso una motivazione soltanto apparente. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, osservando che la CTR si era limitata ad affermazioni generiche sulla coerenza e ragionevolezza dei costi e sulla loro idoneità a generare ricavi, senza spiegare le ragioni del convincimento, senza qualificare i costi ai fini della disciplina applicabile e senza dare conto delle ragioni di rigetto dell'appello dell'Ufficio; anche il richiamo al difetto di motivazione del ricarico del 29% è stato giudicato meramente assertivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale per motivazione apparente e ha rinviato alla medesima giurisdizione di merito, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia. La cassazione è stata quindi disposta con rinvio, perché il giudice di appello dovrà motivare in modo effettivo sulla deducibilità dei costi e sulle censure dell'Ufficio.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    impone al giudice tributario un dovere di motivazione della decisione; la sua violazione integra vizio denunciabile in cassazione quando la sentenza non espone il percorso logico-giuridico seguito.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiede che la sentenza contenga l'esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la sua omissione o la motivazione solo apparente comporta nullità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro del ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento, utilizzato per denunciare la motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per descrivere il vizio di motivazione apparente, quando la motivazione esista solo graficamente ma non renda percepibile il fondamento della decisione.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur contenendo una formula espositiva, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Nel giudizio di appello la motivazione non può risolversi in adesione acritica alla decisione di primo grado: occorre un effettivo vaglio dei motivi di gravame e degli elementi di fatto rilevanti.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice richiama in modo comprensibile gli atti o la precedente decisione, indicandone i passaggi decisivi e gli elementi di prova valorizzati; altrimenti la sentenza è censurabile per nullità.
  • In materia tributaria, la qualificazione dei costi e la verifica della loro deducibilità richiedono una decisione che espliciti le ragioni fattuali e giuridiche del convincimento, non essendo sufficienti enunciazioni generiche sulla coerenza o ragionevolezza della spesa.
  • Il mancato esame delle doglianze dell'Ufficio e l'omessa spiegazione del rigetto delle stesse integrano vizio di motivazione denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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