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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38146/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte dell'operatore postale, di un assegno bancario non trasferibile dell'importo di euro 3.400, emesso in favore di una beneficiaria assicurata, a un soggetto diverso dal legittimo prenditore. In primo grado la domanda di condanna al rimborso era stata rigettata; in appello, invece, il Tribunale di Roma ha accolto la pretesa della società assicurativa, ritenendo responsabile la società postale ex art. 1218 c.c. e escludendo un concorso di colpa della beneficiaria. Il Tribunale ha osservato che l'operatore postale non aveva adottato un livello di diligenza adeguato nell'identificazione del presentatore del titolo, e che l'invio dell'assegno mediante posta ordinaria non integrava condotta colposa del creditore. Con il ricorso per cassazione, la società postale ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84 d.P.R. n. 156/1973 e del D.M. 26 febbraio 2004, in relazione all'art. 1227, comma 1, c.c. e all'art. 43 L.A., nonché omesso esame di un fatto decisivo. Ha sostenuto che il Tribunale non aveva considerato il concorso di colpa della danneggiata, poiché il titolo era stato spedito in posta ordinaria anziché con modalità assicurate o comunque idonee a garantire la consegna, con conseguente esposizione volontaria a un rischio evitabile; ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza causale della spedizione per posta ordinaria di assegni non trasferibili sottratti e poi incassati da terzi non legittimati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato l'unico motivo. Ha affermato che il giudice di merito non si è conformato al principio, successivamente chiarito dalle Sezioni Unite, secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche non trasferibile, è condotta idonea a integrare il concorso di colpa del mittente se il titolo viene sottratto e riscosso da un soggetto non legittimato. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce di tale principio e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per la responsabilità da inadempimento e per l'onere del debitore di provare che l'inadempimento deriva da impossibilità della prestazione a lui non imputabile.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Usato come criterio di selezione dei comportamenti eziologicamente rilevanti e per affermare il concorso di colpa del danneggiato che abbia contribuito alla produzione del danno.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per evidenziare l'operatività dell'art. 1227 c.c. anche in materia extracontrattuale.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come espressione del dovere di correttezza e buona fede, rilevante anche nel valutare la condotta del danneggiato.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato quale fondamento del principio solidaristico che impone di preservare gli interessi altrui quando ciò non comporti un apprezzabile sacrificio proprio.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • artt. 83 e 84 d.P.R. n. 156/1973

    Richiamati dal ricorrente come norme asseritamente violate in relazione alle modalità di spedizione e ai servizi postali.

  • D.M. 26 febbraio 2004

    Richiamato per descrivere le modalità e le funzionalità dei diversi servizi postali, rilevanti ai fini del giudizio sulla diligenza del mittente.

  • art. 43 L.A.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della dedotta violazione di norme sulla circolazione del titolo di credito.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Indica il rito camerale non partecipato seguito per la decisione.

Massime di principio

  • La spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche se munito di clausola di intrasferibilità, può integrare un antecedente causale dell'illecito se il titolo viene sottratto e presentato all'incasso da un soggetto non legittimato.
  • Ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c., la colpa del danneggiato non opera come criterio di imputazione della responsabilità, ma come criterio di selezione delle condotte causalmente rilevanti nella produzione del danno.
  • L'utilizzo di un mezzo di trasmissione meno garantito, quando siano disponibili strumenti più idonei a tutelare la consegna del titolo, può costituire esposizione volontaria a un rischio evitabile e quindi concorrere con la condotta colposa del terzo che abbia indebitamente pagato il titolo.
  • Il concorso del danneggiato può essere ravvisato anche quando la sua condotta non violi uno specifico obbligo legale verso il terzo, purché contrasti con regole di comune prudenza, correttezza e dovere solidaristico di preservare gli interessi altrui.
  • Nel giudizio di responsabilità per pagamento a soggetto non legittimato, il giudice deve valutare non solo l'errore nell'identificazione del presentatore, ma anche le modalità con cui il titolo è stato trasmesso al beneficiario.
  • La scelta del mezzo di spedizione non rileva come giudizio morale sulla condotta del mittente, ma come fatto materiale inserito nella serie causale dell'evento dannoso.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleInadempimentoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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