Cassazione Civile, Ordinanza n. 38133/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per la realizzazione di impianti fotovoltaici stipulato tra le parti e da un successivo lodo arbitrale che aveva accolto in parte le reciproche domande, riconoscendo responsabilità dell'appaltatrice per ritardi, mancata esecuzione di alcune opere e per i danni conseguenti a un incendio verificatosi presso lo stabilimento di Cicerale, con condanna al risarcimento e applicazione di penali/compensazioni. L'appaltatrice, poi in concordato preventivo, impugnava il lodo davanti alla Corte d'appello e quindi in cassazione deducendo cinque motivi: 1) omesso esame e omessa pronuncia sulla produzione di un documento sopravvenuto, cioè una lettera dell'assicuratore della controparte che, secondo la ricorrente, avrebbe dimostrato l'intervenuto indennizzo del danno e quindi la carenza di interesse/legittimazione attiva della controparte nella domanda risarcitoria; 2) nullità del lodo per contraddittorietà, sostenendo che gli arbitri avessero prima escluso di poter decidere sull'obbligo integrale di manleva e poi affermato la responsabilità risarcitoria; 3) vizio motivazionale e violazione dell'art. 2697 c.c. per la ritenuta prova della responsabilità e delle cause dell'incendio; 4) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali e delle norme sulla clausola penale, sostenendo che il contratto e l'addendum dovessero essere letti come finalizzati solo alla messa in esercizio dell'impianto e non al completo finimento delle opere; 5) violazione delle norme sul danno emergente/lucro cessante e sul nesso causale, contestando la liquidazione del mancato introito degli incentivi fino alla scadenza GSE e la prevedibilità del danno. La controparte resisteva chiedendo il rigetto e proponeva ricorso incidentale con un motivo, lamentando a sua volta la violazione dell'art. 1225 c.c. nella riduzione del lucro cessante, perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente valutato la prevedibilità del danno senza considerare tutte le circostanze note al debitore inadempiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi dell'appaltatrice perché, in larga parte, miravano a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dagli arbitri e dalla Corte d'appello, senza denunciare in modo specifico un errore di diritto o un vizio decisivo secondo i canoni del giudizio di legittimità. In particolare, la censura sul documento sopravvenuto è stata respinta perché non dimostrava in modo specifico il fatto decisivo asseritamente omesso; la doglianza sulla contraddittorietà del lodo è stata dichiarata inammissibile perché la contraddizione interna alla motivazione non integra di per sé nullità del lodo, salvo impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico; la censura sui criteri interpretativi del contratto è stata ritenuta inammissibile poiché la ricorrente opponeva solo una lettura alternativa del testo negoziale, mentre l'interpretazione è riservata al merito se sorretta da motivazione adeguata; la critica sulla quantificazione del danno è stata reputata inammissibile perché investiva valutazioni di fatto e scelte liquidatorie degli arbitri. Anche il ricorso incidentale della controparte è stato respinto: la Corte ha escluso la violazione dell'art. 1225 c.c., osservando che la previsione dell'imprevedibilità limita la misura del danno risarcibile e che, nel caso concreto, la valutazione di prevedibilità del danno da lucro cessante era stata correttamente compiuta in relazione alle circostanze note e alla scelta della proprietaria dello stabilimento di non ricostruire il sito.
Norme richiamate
In appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa a lei non imputabile.
La nullità del lodo per contraddittorietà riguarda la contraddizione tra le parti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo; la contraddizione interna alla sola motivazione rileva solo se rende impossibile ricostruire l'iter logico-giuridico decisorio.
Nel testo è richiamato in relazione ai limiti dell'impugnazione del lodo e alla disciplina dei motivi di nullità.
È evocato dalla ricorrente in relazione alla surrogazione dell'assicuratore e alla pretesa estinzione o riduzione del credito risarcitorio del danneggiato.
La motivazione è sufficiente se espone concisamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non occorre confutare espressamente tutte le tesi delle parti.
Il giudice di merito non deve dare conto dell'esame di tutte le prove, purché la motivazione renda comprensibile la decisione.
La valutazione delle prove e delle presunzioni è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come riesame del convincimento formato.
Il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e specificamente riprodotta nel ricorso con indicazione degli atti rilevanti.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulti, il momento della sua deduzione e la sua decisività.
Impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, secondo l'onere di specificità.
Usato per il vizio di omessa pronuncia e nullità della sentenza, deducibile solo nei limiti consentiti dal ricorso specifico e autosufficiente.
L'omesso esame di elementi istruttori non basta; occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo realmente discusso tra le parti.
Nel giudizio di legittimità si controlla che la Corte di merito abbia esaminato la questione interpretativa e motivato adeguatamente, non che abbia accolto una diversa lettura del contratto.
La comune intenzione delle parti va ricostruita considerando il testo nel suo complesso e il contesto negoziale.
L'interpretazione deve essere conforme a buona fede e coerente con la ragione pratica del regolamento negoziale.
Le clausole vanno interpretate secondo la funzione pratica e la causa concreta dell'accordo.
La liquidazione equitativa del danno è rimessa al giudice di merito e non può essere censurata come violazione di legge se non nei limiti della corretta applicazione del criterio legale.
Il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; la censura che contesti il nesso causale, se fondata su diversa ricostruzione dei fatti, è inammissibile in cassazione.
L'imprevedibilità limita la misura del danno risarcibile al danno prevedibile al momento in cui è sorta l'obbligazione, secondo un criterio oggettivo di normalità e non con riferimento alla soggettiva previsione del singolo debitore.
L'onere della prova deve essere letto insieme all'accertamento del fatto storico; non consente di sovrapporre in cassazione una diversa ricostruzione probatoria a quella del giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, la censura per contraddittorietà è ammissibile solo se la contraddizione investe il dispositivo o il rapporto tra motivazione e dispositivo; una contraddizione interna alla motivazione non basta, salvo che renda impossibile comprendere la decisione.
- Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti: le censure devono individuare un vero vizio di legge o un omesso esame di un fatto storico decisivo, con puntuale indicazione degli atti rilevanti.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La denuncia di omessa pronuncia richiede la precisa riproduzione della domanda o eccezione non esaminata e l'indicazione dell'atto processuale in cui è stata proposta; altrimenti la censura è inammissibile.
- L'interpretazione del contratto è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione apparente/incongrua; non è consentito sostituire l'interpretazione del ricorrente a quella del giudice di merito.
- Nel valutare il danno da lucro cessante, il criterio della prevedibilità ex art. 1225 c.c. è oggettivo e va riferito alle circostanze conoscibili al momento della nascita dell'obbligazione, secondo normalità e regolarità causale.
- La liquidazione equitativa del danno e la scelta del criterio di quantificazione, quando non imposte direttamente dalla legge, rientrano nell'apprezzamento di merito e non sono censurabili in cassazione se sorrette da motivazione adeguata.
- La produzione di documenti nuovi in appello è eccezionalmente ammessa solo se la parte dimostra di non averli potuti produrre nel primo grado per causa non imputabile; in difetto, il documento è inutilizzabile.
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