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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21095/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza nei confronti di una società unipersonale, l’Agenzia delle entrate aveva emesso per l’anno d’imposta 2013 un avviso di accertamento con contestazione di maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA. Il ricorso della società era stato accolto in primo grado; l’appello dell’Ufficio era stato rigettato dal giudice regionale. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto tre motivi: 1) violazione delle norme sul deposito/costituzione telematica e sull’ammissibilità del ricorso, sostenendo che la parte contribuente non si fosse costituita correttamente dopo la notifica via PEC; 2) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, assumendo che la decisione di merito fosse viziata da anomalia motivazionale; 3) violazione dell’art. 109 TUIR, contestando che la CTR avesse riconosciuto la deducibilità di ammortamenti in assenza di prova dell’effettività e della documentazione idonea. I contribuenti sono rimasti intimati nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo la disciplina applicabile e i principi sulla strumentalità delle forme processuali, non risultava alcuna inammissibilità per le modalità di costituzione della parte contribuente. Ha respinto il secondo motivo osservando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non apparente, essendo comunque comprensibile il percorso argomentativo del giudice d’appello e non essendo consentita una rivalutazione del merito. Ha dichiarato infondato anche il terzo motivo, rilevando che la censura mirava sostanzialmente a sollecitare una diversa valutazione delle prove; la CTR aveva valorizzato elementi documentali, tra cui il libro dei beni ammortizzabili e le fatture, e la questione atteneva a un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità nei limiti dedotti. Nulla è stato disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per escludere l’inammissibilità del ricorso introduttivo per le modalità di costituzione telematica/analogica, in un quadro di interpretazione non formalistica.

  • D.M. n. 163 del 23 dicembre 2013, artt. 2, 9 e 10

    Invocato dall’Agenzia a sostegno dell’eccezione di inammissibilità; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per i motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per il motivo sulla nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente/inesistente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per il contenuto motivazionale richiesto alle sentenze tributarie.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    Invocato per contestare la deducibilità degli ammortamenti; la censura è stata ritenuta inidonea perché diretta in realtà contro un accertamento di fatto e la valutazione delle prove.

  • art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005

    Richiamato in tema di verifica della conformità della copia informale all’originale notificato.

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53/1994

    Richiamato in tema di attestazione di conformità degli atti notificati via PEC.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato a fondamento del principio di effettività e della preferenza per le forme processuali non eccessivamente formalistiche.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato come parametro di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale base del principio del giusto processo e del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato per delimitare la soglia minima di motivazione idonea a consentire il controllo della decisione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le irregolarità formali relative alla costituzione e al deposito telematico non determinano inammissibilità o improcedibilità quando la controparte abbia ricevuto l’atto e sia comunque in grado di verificarne la conformità, dovendosi privilegiare una lettura funzionale delle forme processuali orientata all’effettività della difesa e alla decisione di merito.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi l’indicazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice o quando, pur presente graficamente, non consenta alcun controllo sull’iter decisionale; non ricorre tale vizio se la sentenza, anche per relationem, renda comprensibili le ragioni della conferma della decisione impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o del compendio probatorio: quando la decisione di merito si fonda su elementi documentali e su un accertamento in fatto, la contestazione della loro attendibilità o sufficienza resta estranea al sindacato di cassazione.
  • La deducibilità o l’inerenza di componenti negativi del reddito, ove il giudice di merito abbia valorizzato specifici riscontri documentali, integra normalmente un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se la censura si limita a opporre una diversa lettura delle prove senza evidenziare un vero errore di diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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