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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22942/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica denominata "Lardarello 3", sita nel Comune di Pomarance. A seguito di procedura DOCFA del 6 luglio 2016, la contribuente aveva proposto categoria D/1 e rendita pari a euro 44.718, poi rettificata dall'Ufficio a euro 173.220 con avviso notificato il 28 dicembre 2016. In primo grado la CTP aveva escluso dalla rendita i pozzi, ritenuti assimilabili alle miniere, e i carriponte, ritenuti macchinari, confermando il resto. La CTR, in parziale accoglimento dell'appello dell'Agenzia e rigetto dell'incidentale della società, aveva confermato l'esclusione dei pozzi ma ritenuto computabili carriponte, vapordotti, alternatori e trasformatori, respingendo inoltre le censure sulla stima dei costi e sul deprezzamento per vetustà. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione delle norme catastali sostenendo che i pozzi geotermici, componenti strutturali e impiantistiche della centrale, dovessero essere inclusi nella rendita e non trattati come miniere; la contribuente proponeva ricorso incidentale con tre motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR valorizzato i carriponte nonostante si fosse formato giudicato interno sulla loro esclusione; violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR considerato altri beni (vapordotti, alternatori, trasformatori) mai devoluti al giudice; violazione dell'art. 115 c.p.c. per la reiezione, ritenuta meramente generica, delle contestazioni su costi e deprezzamento basate su consulenza di parte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, correggendo però la motivazione della sentenza di merito in diritto: ha affermato che, per effetto dell'art. 1, comma 21, l. 208/2015, applicabile ratione temporis alla DOCFA del 2016, i pozzi geotermici sono parti funzionali ed essenziali dell'impianto produttivo e non rilevano ai fini della rendita catastale, perché esclusi come componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale, riconoscendo che sui carriponte si era formato giudicato interno e cassando senza rinvio la sentenza nella parte in cui ne aveva affermato la legittima inclusione nella rendita. Ha dichiarato inammissibili il secondo motivo incidentale per difetto di interesse e il terzo per inammissibilità della censura ex art. 115 c.p.c., ritenuta in realtà sollecitazione a una rivalutazione del merito e basata su una consulenza di parte priva di autonomo valore probatorio. Spese compensate. Non applicato il contributo unificato aggiuntivo per la parte pubblica soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto nel ricorso per cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi su questioni non devolute o già coperte da giudicato interno; la mancata specifica impugnazione determina il consolidarsi della statuizione non contestata.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisisca d'ufficio fuori dai poteri riconosciuti; non consente una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente il ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento, ma non per sollecitare una nuova valutazione delle prove.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione erronea in diritto quando il dispositivo della decisione impugnata sia corretto.

  • art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

    La norma esclude dalla rendita catastale le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo, indipendentemente dal fatto che siano o meno infisse stabilmente al suolo.

  • art. 1, comma 244, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    È richiamato dall'Agenzia, ma la Corte evidenzia che la disciplina decisiva è quella sopravvenuta della l. 208/2015.

  • d.l. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies, convertito in l. n. 88 del 2005

    Norma invocata dall'Agenzia nel quadro delle precedenti regole catastali, ritenute però superate ratione temporis.

  • r.d. n. 652 del 1939, artt. 4 e 10

    Norme catastali richiamate dall'Agenzia nel motivo principale.

  • r.d. n. 1572 del 1931, art. 18, comma 1

    Richiamato dalla CTR in modo ritenuto dalla Corte non pertinente, perché i pozzi geotermici non sono pertinenze di miniera ma parti dell'impianto produttivo.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Non si applica quando la parte soccombente sia amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia catastale, per gli immobili speciali e particolari censiti nei gruppi D ed E, la rendita va determinata dal 1° gennaio 2016 considerando suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo, anche se infissi o integrati nel fabbricato.
  • Il criterio decisivo ai fini dell'inclusione o esclusione dalla rendita non è la mera consistenza fisica o l'ancoraggio al suolo del bene, bensì la sua strumentalità rispetto al processo produttivo svolto nell'unità immobiliare.
  • I pozzi geotermici inseriti in una centrale geotermica, quando servono alla produzione di energia elettrica, costituiscono parti funzionali ed essenziali dell'impianto produttivo e non componenti da valorizzare nella stima catastale ai sensi della disciplina introdotta dalla l. 208/2015.
  • La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. è fondata solo se la decisione abbia statuito su capi non devoluti o già coperti da giudicato interno; in mancanza di specifica impugnazione sul punto si forma giudicato interno sulla relativa statuizione.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere un nuovo giudizio di merito sulle risultanze istruttorie; la consulenza di parte è una mera allegazione difensiva tecnica e non ha autonomo valore probatorio.
  • Se il dispositivo della decisione è corretto ma la motivazione contiene un errore di sussunzione o di norma applicabile, la Cassazione può correggere la motivazione senza cassare la decisione sul punto.
  • La deduzione di un vizio motivazionale o di violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede la specifica indicazione delle prove o dei fatti decisivi trascurati; doglianze generiche non consentono l'accoglimento del motivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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