Sentenza del 16/07/2024 n. 19551 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi relativi a Tarsu 2011-2012, Tares 2013 e Tari 2014-2017, contestando la tassazione di circa 8.600 mq destinati a parcheggio gratuito e movimentazione delle merci, ritenuti pertinenziali e improduttivi di rifiuti. Con otto motivi ha dedotto: omessa pronuncia e decadenza (in subordine prescrizione) per la Tarsu 2011-2012, considerata la dichiarazione del 4 febbraio 1999 e la notifica degli avvisi il 22 dicembre 2017; erronea estensione del giudicato esterno formatosi sulla Cassazione n. 18500/2017, relativa alla Tarsu 2006-2010, anche a tributi e annualità successivi; omessa pronuncia o motivazione sulle annualità 2013-2017; violazione della disciplina che escluderebbe le aree pertinenziali o accessorie non operative; violazione delle regole probatorie quanto alla produttività di rifiuti dei parcheggi; e mancata esclusione di sanzioni e interessi per affidamento nella condotta pregressa del Comune. Il Comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo soltanto per la Tarsu 2011: poiché l’occupazione era già in corso prima del 20 gennaio 2011, il termine di decadenza decorreva dall’anno corrente e scadeva il 31 dicembre 2016; l’avviso, notificato il 22 dicembre 2017, era tardivo. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale annualità e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario della società per la Tarsu 2011. Per la Tarsu 2012 la decadenza è stata esclusa: l’infedeltà della dichiarazione originaria e il mancato aggiornamento dell’area facevano rinnovare annualmente l’obbligo dichiarativo e il termine accertativo quinquennale risultava rispettato. I motivi sul giudicato esterno sono fondati nel contestare la sua automatica efficacia su annualità diverse: il giudicato tributario si estende solo a elementi stabili e tendenzialmente permanenti, mentre la natura e destinazione delle aree può variare e qui mutava anche la disciplina applicabile. Ciò non ha però determinato l’annullamento delle altre pretese, perché la Corte ha esaminato direttamente la questione nel merito. Sono stati rigettati i motivi sulla non imponibilità: il parcheggio della clientela e gli spazi di movimentazione delle merci erano aree operative, frequentate da persone e veicoli e almeno presuntivamente produttive di rifiuti; la società non aveva provato i presupposti dell’esenzione. È stato rigettato anche il motivo su sanzioni e interessi: la mera inerzia del Comune non basta a fondare un affidamento tutelabile, e l’attività comunale era comunque cessata con i precedenti avvisi. Rigettato il ricorso per il resto. Spese di cassazione poste a carico della società per il 70%, liquidate in 3.900 euro oltre 200 euro per esborsi, rimborso forfettario e accessori; residuo compensato. Spese dei gradi di merito compensate.
Norme richiamate
Art. 1, comma 161, legge n. 296/2006
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La norma stabilisce il termine generale quinquennale per gli accertamenti dei tributi locali. Per individuare l’anno di decorrenza occorre considerare quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, secondo la disciplina specifica del tributo.
Art. 70, commi 1 e 2, d.lgs. n. 507/1993
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
Una denuncia corretta permane negli anni se le condizioni non cambiano; se la denuncia iniziale è incompleta o infedele, l’obbligo di dichiarare correttamente la situazione si rinnova annualmente. Per l’occupazione già in corso prima del 20 gennaio, il termine di presentazione e la conseguente decorrenza della decadenza si riferiscono all’anno corrente.
Art. 62, commi 1 e 2, d.lgs. n. 507/1993
La norma esige quindi che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso (quale, nel caso di specie, il parcheggio), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti.
L’esclusione Tarsu non deriva dalla sola destinazione dell’area a parcheggio o dalla sua pertinenzialità: il contribuente deve provare anche che l’uso concreto non comporta produzione di rifiuti e che ricorrono i requisiti previsti per l’esenzione.
Art. 14, commi 3 e 4, d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
Per la Tares rilevano il possesso, l’occupazione o la detenzione di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. La pertinenzialità o accessorietà non esclude automaticamente l’imposizione: nel caso deciso, parcheggio e area di movimentazione erano operativi e quindi imponibili.
Art. 1, comma 641, legge n. 147/2013
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La disciplina Tari esclude le aree scoperte pertinenziali o accessorie soltanto se non operative. Un’area funzionale all’attività commerciale, frequentata da clienti e utilizzata per la movimentazione delle merci, è operativa e resta imponibile se suscettibile di produrre rifiuti.
nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo
Il giudicato relativo a un’annualità può vincolare annualità diverse solo per fatti o qualificazioni giuridiche stabili nel tempo. Non si estende automaticamente alla natura e destinazione di aree che possono mutare né a periodi soggetti a discipline tributarie differenti.
Art. 10, commi 1 e 2, legge n. 212/2000
il mero decorso del tempo ed un correlato comportamento meramente passivo-omissivo dell'amministrazione rappresentano elementi inidonei ad integrare l'esimente di cui all'art. 10, comma 2, L. n. 212 del 2000, invece integrata da un contegno attivo volto a positivamente ingenerare nel contribuente un effettivo e ragionevole convincimento di non debenza.
La buona fede e l’affidamento tutelabile non derivano dalla sola inerzia dell’amministrazione. Per escludere le sanzioni occorre un comportamento attivo dell’ente che abbia concretamente e ragionevolmente indotto il contribuente a ritenere non dovuto il tributo.
Art. 384 codice di procedura civile
La decisione nel merito si giustifica, ex art. 384 cod. proc. civ., perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e perché la società ricorrente non ebbe ad introdurre in giudizio questioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle qui esaminate.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto e la controversia può essere definita sulla base degli elementi già acquisiti, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito dopo aver cassato la decisione impugnata.
Massime di principio
- Per la Tarsu, quando l’occupazione è già in corso prima del 20 gennaio dell’anno d’imposta, la dichiarazione va presentata entro il 20 gennaio di quell’anno e il termine quinquennale di accertamento decorre dall’anno corrente. Se l’occupazione inizia dopo il 20 gennaio, la decorrenza segue il diverso criterio indicato dalla giurisprudenza per la dichiarazione dovuta nell’anno successivo.
- Una dichiarazione Tarsu incompleta o infedele non produce una definitiva immunità dagli accertamenti per gli anni successivi: l’obbligo di dichiarare correttamente i presupposti del tributo si rinnova annualmente finché la situazione non viene rettificata.
- Il giudicato su un’annualità tributaria non si estende automaticamente ad altre annualità. Può farlo per fatti stabili e permanenti, ma non per elementi suscettibili di variazione, come uso e operatività di un’area, né senza considerare eventuali modifiche normative.
- Parcheggi e aree di movimentazione possono essere assoggettati ai tributi sui rifiuti quando sono operativi e frequentati da persone o veicoli. La gratuità del parcheggio e la sua funzione accessoria rispetto all’attività principale non bastano a escludere il tributo.
- Chi invoca un’esenzione o una riduzione deve provare i relativi presupposti: non basta indicare la destinazione dell’area, ma occorre dimostrarne l’effettiva non operatività e l’inidoneità a produrre rifiuti.
- La sola inerzia dell’ente impositore non fonda un affidamento tutelabile né esclude automaticamente le sanzioni; è necessario un comportamento positivo dell’amministrazione che abbia indotto in modo ragionevole il contribuente a ritenere non dovuto il tributo.
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