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Sentenza

Sentenza del 27/01/2023 n. 144 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTP che aveva annullato l'avviso di accertamento IRPEF/IRAP 2012 notificato al sig. C.D., sostenendo la incompetenza territoriale dell'Ufficio di Parma. L'Ufficio deduceva in appello che il contribuente risultava residente a Parma per l'anno 2012 e che, in mancanza di dati contabili nelle dichiarazioni, il reddito d'impresa era stato determinato con metodo induttivo avendo come riferimento i volumi d'affari medi provinciali. L'Agenzia contestava la decisione di primo grado e chiedeva la conferma della legittimità dell'accertamento.

La decisione

La Corte Regionale ha riformato la sentenza di primo grado e accolto l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto che il contribuente non avesse provato l'esistenza di un domicilio fiscale diverso dalla residenza anagrafica né avesse presentato la "motivata istanza" ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 600/73. Ha confermato che il dato riportato nel frontespizio della dichiarazione (il comune di domicilio) non serve a comunicare un domicilio diverso dalla residenza e che il contribuente non può invocare la nullità dell'accertamento per incompetenza territoriale approfittando di un errore da lui indotto. Per questi motivi la Corte ha confermato l'avviso di accertamento e ha condannato C.D. al pagamento delle spese di lite: €1.700,00 per il primo grado e €1.900,00 per il secondo grado, oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 58

    Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte

    La Corte interpreta l'art. 58 nel senso che residenza e domicilio fiscale coincidono di regola e che il frontespizio della dichiarazione, che riporta solo il comune, non è idoneo a dimostrare un domicilio fiscale diverso dalla residenza.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 59

    Quando concorrono particolari circostanze l'amministrazione finanziaria puo' consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente.

    Per stabilire il domicilio fiscale in comune diverso dalla residenza è necessaria una motivata istanza del contribuente (o un provvedimento dell'Ufficio); l'assenza di tale istanza impedisce di ritenere diverso il domicilio.

  • Legge n. 212/2000 - Statuto del contribuente, art. 10

    Richiamato per il principio di buona fede e di affidamento: la condotta delle parti nel rapporto tributario deve rispettare il principio dell'affidamento reciproco; il contribuente non può sfruttare un errore da lui indotto per ottenere l'annullamento dell'accertamento.

  • Giurisprudenza della Cassazione (ordinanza n. 20939/2019 e altre: nn.11170/2013, 25680/2015, 8747/2018, 12905/2019, n.4412/2020)

    La Corte si richiama a precedenti della Cassazione che confermano il principio secondo cui il contribuente non può invocare nullità dell'accertamento per incompetenza territoriale se ha indicato un domicilio diverso senza la procedura prevista o ha indotto l'Ufficio in errore; si ribadisce la regola della buona fede e dell'affidamento.

Massime di principio

  • Il domicilio fiscale della persona fisica coincide di norma con la residenza anagrafica (art. 58 DPR 600/73); per stabilire un domicilio diverso è necessaria una motivata istanza ai sensi dell'art. 59 o un provvedimento amministrativo.
  • L'indicazione del comune di domicilio nel frontespizio della dichiarazione non è idonea a provare un domicilio fiscale diverso dalla residenza né a sostituire la procedura prevista dall'art. 59.
  • Il contribuente ha l'onere di fornire prove concrete e formali se vuole far valere un domicilio fiscale diverso; semplici dichiarazioni o dati insufficienti possono non essere ritenuti probatori.
  • Se mancano dati contabili, l'Amministrazione può determinare il reddito con metodi induttivi basati su parametri o volumi d'affari medi provinciali; contestare la competenza territoriale non elimina automaticamente la legittimità del metodo induttivo.
  • Nei conflitti sulla competenza territoriale la Corte valuta la documentazione probatoria sul domicilio; la mancanza di prova impedisce al contribuente di ottenere l'annullamento per incompetenza.
  • È opportuno per il contribuente aggiornare formalmente la propria posizione (anagrafe, istanza motivata ai sensi dell'art. 59, comunicazioni all'Ufficio) per evitare contestazioni di competenza e problemi di notifiche.
  • La regola della buona fede e dell'affidamento opera in ambito tributario: non si può beneficiare di un errore volontario o indotto che abbia alterato la posizione dell'Amministrazione.

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