Cassazione Civile, Sentenza n. 40215/2021 del 15/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione di redditi/IVA/IRAP per l'anno 2005 in relazione a operazioni di acquisto e rivendita di vongole in "nero" (omessa fatturazione e omessa registrazione acquisti) e deduzione indebita di costi; impugnazione della legittimità e della motivazione degli avvisi, della rilevanza di proventi rinvenuti in cassaforte, della legittimità degli accessi domiciliare, della quantificazione delle somme sottratte all'imposizione, del divieto di doppia presunzione, di censure sulla ripresa da indagini bancarie sui conti dei soci e sulla corretta applicazione delle norme tributarie in tema di deducibilità e ripartizione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità o infondatezza dei vari motivi. Molti motivi sono stati dichiarati inammissibili per carenza di specificità e per non essere stati riproposti in appello; altri sono stati ritenuti infondati nel merito. In particolare la Corte ha ritenuto legittime le operazioni di accertamento bancario riferite ai conti dei soci nel caso di società di persone a base familiare, ha confermato l'onere probatorio a carico del contribuente per la dimostrazione della natura e determinazione dei costi dedotti e ha escluso nullità o illegittimità formali degli avvisi distinti per società e soci. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
Usato nelle varie lettere (n.3, n.4, n.5) per inquadrare i motivi di cassazione: vizio di motivazione, omessa pronuncia e violazione di legge. La Corte evidenzia i limiti di ammissibilità dei motivi, specie dopo la riforma del 2012.
Richiamato in relazione al dovere di pronuncia del giudice su tutte le questioni dedotte; la Corte rileva che i ricorrenti non hanno dimostrato di aver riproposto in appello le stesse doglianze e non hanno assicurato la specificità richiesta in cassazione.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale per valutare la sufficienza minima della motivazione della sentenza impugnata dopo la riforma che ha ristretto il sindacato di legittimità sulla motivazione.
Citato come ipotesi estrema in cui la motivazione può essere considerata mancante o radicalmente viziata (mancanza, apparente, contraddittorietà manifesta). La Corte afferma che tali ipotesi non ricorrono nel caso esaminato.
d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. L. 7 agosto 2012 n. 134
Riferimento alla riforma che ha modificato l'art. 360 c.p.c., restringendo il sindacato della Corte di cassazione in tema di motivazione (materializzazione del requisito costituzionale minimo).
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
«i prelevamenti, sia i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi»
Previsione di una presunzione legale che collega movimenti bancari a ricavi; la Corte ricorda che il contribuente può fornire prova contraria anche tramite presunzioni semplici, ma il giudice deve verificarle attentamente.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 40
«alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto»
La norma richiede che la rettifica del reddito della società sia accertata con un unico atto, ma non impone l'obbligo che l'avviso di accertamento verso la società e quelli verso i soci siano emessi con un unico atto formale; pertanto avvisi separati non determinano nullità automatica.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 51
Richiamato tra le norme contestate relativamente ai principi di prova e documentazione IVA; la Corte non ha ritenuto sussistenti violazioni formali o di principio rispetto alle deduzioni contestate.
TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), art. 5
Richiamato per il principio di imputazione dei redditi di società di persone ai soci; la Corte ricorda che l'Ufficio può accertare maggior reddito della società da imputare ai soci e poi procedere verso i soci stessi.
Richiamato nelle doglianze sui requisiti di deducibilità dei costi (competenza temporale); la Corte ha ritenuto che la CTR abbia valutato correttamente la contabilità e che l'onere probatorio sulla deducibilità grava sul contribuente.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e 1-bis
Norme sulla contribuzione unificata; la sentenza dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per far valere in Cassazione questioni di omessa pronuncia o di motivazione è necessario riportare nel ricorso la specifica riproduzione testuale delle doglianze formulate nei precedenti gradi e dimostrare che sono state effettivamente riproposte in appello; la genericità comporta inammissibilità.
- Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato: la Corte di cassazione può censurare solo vizi che incidono sul requisito costituzionale minimo della motivazione (assenza, apparente, contraddittorietà manifesta o incomprensibilità). Critiche sulla sufficienza argomentativa ordinaria vanno mosse in appello e non sempre sono sindacabili in cassazione.
- Nei casi di società di persone a base familiare l'Amministrazione finanziaria può estendere le verifiche bancarie ai conti intestati ai soci e riferire alla società le operazioni accertate, salvo che il contribuente dimostri l'estraneità delle operazioni alla sfera societaria.
- L'onere della prova sulla deducibilità di costi (componenti negativi del reddito) grava sul contribuente: occorre documentazione contrattuale chiara e prova della natura e dell'entità delle prestazioni per superare le contestazioni dell'Ufficio.
- L'emissione separata di avvisi di accertamento per la società e per i soci non determina automaticamente nullità: l'art. 40 prevede un atto unico per la rettifica del reddito societario, ma non vieta avvisi distinti successivi nei confronti dei soci per i redditi imputati.
- Le presunzioni bancarie ex art. 32 DPR 600/1973 sono rilevanti ma ammettono prova contraria; la valutazione di tale prova spetta al giudice di merito e deve essere specificamente motivata.
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