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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40136/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda di equa riparazione ex legge n. 89/2001 (artt. 2 e 3) per la durata irragionevole del procedimento penale n. 103070/2013, aperto a carico di Immacolata Fragna a seguito di querela del Savino. Il ricorso era stato dichiarato tardivo ex art. 4 L. 89/2001 per mancanza di prova della presentazione dell'istanza entro il termine di decadenza decorrente dal passaggio in giudicato della decisione conclusiva del procedimento presupposto; la Corte d'appello aveva inoltre ritenuto non rilevante, ai fini della prova del giudicato, l'annotazione del cancelliere ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale (D.M. 334/1989). Il ricorrente impugnava tale decisione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 L. 89/2001 e dell'art. 27 del Regolamento

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che è l'amministrazione convenuta che deve eccepire e provare la tardività della domanda rispetto alla definitività del provvedimento conclusivo del giudizio presupposto; di conseguenza non è giustificabile dichiarare la decadenza se non risulta probata con certezza la irrevocabilità del provvedimento. L'argomento fondato sulla natura amministrativa dell'attestazione del cancelliere (art. 27 Regolamento) non giustificava la pronuncia di rigetto. Il decreto della Corte d'appello è stato cassato e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, con compensazione per le spese del giudizio di legittimità

Norme richiamate

  • legge n. 89 del 2001

    La norma sull'equa riparazione richiede che l'amministrazione convenuta eccepisca e provi la tardività della domanda; il giudice non può dichiarare la decadenza se la definitività del provvedimento presupposto non risulta provata in modo certo

  • Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale (D.M. 30 settembre 1989 n. 334)

    L'annotazione del cancelliere sulla data di irrevocabilità è un adempimento amministrativo, ma il suo valore probatorio non può essere automaticamente escluso: non è sufficiente l'affermazione della mera natura amministrativa per ritenere provata la tardività dell'istanza di equa riparazione

  • codice di procedura penale

    art. 585, comma secondo, lett. a), b) e c)

    La Corte d'appello aveva richiamato questi eventi per indicare gli unici momenti utili al decorso dei termini di impugnazione; la Cassazione osserva che comunque l'onere della prova della tardività spetta all'amministrazione

  • giurisprudenza della Cassazione

    Cass. n. 22423/2013; n. 3826/2006; n. 16194/2019; Cass. pen. n. 32301/2014

    Precedenti affermano che l'amministrazione deve provare la tardività dell'istanza di equa riparazione e che il giudice può dichiarare la tardività solo se la decadenza risulta dagli atti; talune pronunce avevano comunque qualificato l'annotazione del cancelliere come atto amministrativo

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione ex L. 89/2001 l'onere di allegare e provare la tardività della domanda rispetto alla definitività del provvedimento presupposto grava sull'amministrazione resistente
  • Il giudice non può dichiarare la decadenza dell'istanza se la caratteristica di irrevocabilità del provvedimento conclusivo non risulta provata con certezza dagli atti
  • L'annotazione del cancelliere prevista dall'art. 27 del Regolamento (D.M. 334/1989) è un adempimento amministrativo, ma il suo valore probatorio non va automaticamente escluso: può costituire elemento di prova della definitività e va valutata nel procedimento
  • Nei casi dubbi il giudice di merito deve accertare concretamente la sussistenza di elementi che provino la definitività prima di dichiarare la tardività; se la prova manca, la domanda non può essere rigettata per decadenza
  • In presenza di contestazioni sulla prova della irrevocabilità, la controversia va riesaminata dal giudice di merito (eventualmente in diversa composizione) alla stregua degli oneri probatori sopra indicati

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