Cassazione Civile, Sentenza n. 40118/2021 del 15/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Moretti impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto, insieme ad altri (impresa OCA s.r.l. e progettista), parzialmente responsabile del danno all'appartamento dei coniugi Dall'Acqua/Desiderio a seguito del rifacimento della copertura. Contestava (i) la nullità della notifica dell'atto introduttivo perché effettuata presso la sede di una società e consegnata a una persona qualificatasi "collega di studio-convivente"; (ii) la decisione sulla responsabilità con riferimento all'art. 2055 c.c., sostenendo che le condotte autonome degli altri soggetti escludessero solidarietà e fossero cause autonome del danno; oltre a censure sulla motivazione e sulle spese processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla notifica, ha ritenuto valida la consegna effettuata a una collega di studio presso l'ufficio dove il destinatario aveva la sua attività professionale (anche se connessa alla sede societaria), richiedendo che chi contesta la ritualità dimostri l'assenza di rapporto professionale stabile o la casualità della presenza. La censura relativa all'art. 2055 c.c. è stata dichiarata inammissibile perché introduceva una questione nuova non svolta in grado d'appello e, quindi, non sottoposta al giudice d'appello secondo l'art. 112 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e di Altomonte, con liquidazione degli importi (Francesco Dall'Acqua e Maria Desiderio: €2.000 oltre oneri; Condominio: €2.000 oltre oneri; Adriana Altomonte: €640 oltre oneri) e al versamento di eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 D.P.R. n.115/02.
Norme richiamate
art. 139 c.p.c.
La notifica effettuata a persona qualificatasi collega di studio presso l'ufficio professionale del destinatario è valida se sussiste un rapporto di comunanza professionale che fa ragionevolmente presumere che l'atto sarà portato a conoscenza del destinatario; spetta al destinatario che ne contesti la ritualità provare l'assenza di tale rapporto o la casualità della presenza
art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)
art. 360, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.
Richiamati come limiti di sindacato nella Corte di legittimità: i motivi di fatto e di diritto non esaminati in grado d'appello (art. 360 n.3) e il divieto di riesame di merito (art. 360 n.5) hanno portato a dichiarare inammissibile o non manifestamente fondato il riesame delle questioni non tempestivamente dedotte
art. 2055 c.c.
Richiesto dal ricorrente per sostenere l'assenza di solidarietà tra soggetti le cui condotte sarebbero state autonome; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché introdotta in modo nuovo in Cassazione e non esaminata in appello
art. 112 c.p.c.
Richiesto a sostegno del principio per cui chi deduce in Cassazione questioni nuove rispetto al giudizio di appello le rende inammissibili per mancata deduzione in appello; il ricorrente avrebbe dovuto riportare i motivi d'appello e l'omesso esame per consentire il controllo di legittimità
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12)
La sentenza prende atto dell'applicabilità della norma ratione temporis e della eventuale esazione da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale
art. 1, comma 17, legge n. 228/2012
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
Richiamata per contestualizzare la modifica normativa che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del D.P.R. n.115/02; applicata per l'obbligo contributivo eventualmente dovuto dal ricorrente
Massime di principio
- La notifica effettuata a un "collega di studio" presso l'ufficio professionale del destinatario è valida salvo prova contraria: il destinatario deve dimostrare l'assenza di un rapporto professionale stabile o la casualità della presenza della persona che ha ricevuto l'atto
- In Cassazione non è consentito sollevare nuovi motivi non discussi in grado d'appello: questioni introdotte ex novo sono inammissibili per mancata deduzione davanti al giudice d'appello (art.112 c.p.c.)
- La Corte di legittimità limita il proprio sindacato ai vizi di diritto e ai motivi espressamente censurati; non è luogo per un riesame di merito di fatti e valutazioni tecniche già compiute dai giudici di merito
- Quando più soggetti sono coinvolti in danni derivanti da opere edili, l'eccezione di autonoma responsabilità esclude solidarietà solo se adeguatamente dedotta e provata nei gradi di merito; un'affermazione diversa richiede puntuale discussione nelle fasi processuali precedenti
- Il soccombente in Cassazione può essere condannato alle spese del giudizio di legittimità e a contributi aggiuntivi (es. contributo unificato) se previsto dalla normativa vigente ratione temporis
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