Cassazione Civile, Ordinanza n. 01920/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Tre società del medesimo gruppo avevano impugnato avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2009 con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione IRES e IRAP ritenendo che fossero società di comodo e che non avessero superato il test di operatività previsto dall’art. 30 della l. n. 724 del 1994. I giudici di merito avevano respinto i ricorsi e gli appelli, valorizzando il fatto che le società non avevano dimostrato concreti tentativi di avvio dell’attività indicata negli statuti, che la crisi del gruppo era circostanza soggettiva e non oggettiva, che le società non potevano qualificarsi agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c. e che l’attività effettivamente svolta era sostanzialmente la mera gestione statica di immobili. In Cassazione le società hanno proposto quattro motivi: 1) violazione del contraddittorio endoprocedimentale e delle garanzie partecipative prima dell’emissione dell’avviso; 2) violazione della disciplina antielusiva e dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo la necessità di preventiva richiesta di chiarimenti e la nullità dell’atto per difetto di motivazione sui chiarimenti disattesi; 3) violazione dell’art. 30, comma 4-bis, d.l. n. 724 del 1994, per non avere riconosciuto le oggettive situazioni che avrebbero impedito il conseguimento dei ricavi minimi, valorizzando la crisi del gruppo, la fase di start up e la mancata ultimazione delle opere; 4) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento a perizie di parte e perizie dell’Agenzia del territorio sui valori immobiliari, che avrebbero mostrato l’erroneità dei valori iscritti in bilancio.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché generici, non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, quanto al secondo, anche perché non era stato trascritto il contenuto dell’avviso di accertamento; ha inoltre osservato che, nelle controversie sulle società di comodo, non è necessario esperire preventivamente l’interpello disapplicativo, ma il contribuente può superare la presunzione con prova contraria di una situazione oggettiva e non imputabile che renda impossibile il conseguimento dei ricavi minimi. Il terzo motivo è stato giudicato infondato perché la mera crisi economico-finanziaria della capogruppo, senza ulteriori circostanze oggettive estranee alla sfera soggettiva della contribuente, non integra l’impossibilità oggettiva richiesta dalla norma; la decisione di merito è stata quindi ritenuta conforme all’orientamento della Corte. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché il vizio di omesso esame non può essere dedotto per il mancato apprezzamento di una perizia stragiudiziale, che non ha valore di prova, ed è stato comunque considerato infondato perché la CTR aveva esaminato i documenti richiamati, reputandoli in parte tardivi e in parte irrilevanti. Le società ricorrenti sono state condannate in solido alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
In tema di società di comodo, il mancato superamento del test di operatività genera una presunzione relativa di non operatività/elusività, superabile solo con prova contraria di situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà del contribuente, che rendano impossibile conseguire i ricavi minimi.
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Per la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo è previsto uno specifico modello procedimentale con istanza di disapplicazione, ma nella decisione si afferma che ciò non esclude la possibilità di far valere in giudizio la prova contraria; il ricorso è però inammissibile perché non si confronta con tale ratio.
art. 12, comma 7, Statuto del contribuente
Il motivo relativo a tale norma è stato dichiarato nuovo e quindi inammissibile in appello, secondo quanto riferito dalla sentenza impugnata.
La CTR ha escluso che le società potessero qualificarsi agricole, rilevando che l’attività concretamente esercitata era la mera gestione statica di immobili.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei primi tre motivi.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è stato ritenuto non deducibile per la mancata considerazione di perizie stragiudiziali, che non hanno valore di prova.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- In materia di società di comodo, il superamento della presunzione di non operatività richiede la prova di circostanze oggettive, straordinarie e non imputabili alla volontà della società, tali da rendere impossibile il conseguimento dei ricavi minimi previsti dalla legge.
- La mera crisi economica o finanziaria del gruppo di appartenenza non basta, da sola, a escludere l’applicazione della disciplina delle società non operative se non è accompagnata da specifiche condizioni oggettive idonee a impedire l’esercizio dell’attività.
- Nei giudizi di legittimità la censura deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi generici o che non riportino gli atti rilevanti nei limiti necessari al controllo di ammissibilità sono inammissibili.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere fondato sulla mancata valutazione di una perizia stragiudiziale, perché tale elaborato non costituisce prova in senso tecnico.
- In tema di società di comodo, la prova contraria può essere data in giudizio senza che sia sempre necessario il previo interpello disapplicativo, ma resta fermo l’onere del contribuente di dimostrare l’esistenza di una causa oggettiva impeditiva dell’operatività.
- La qualificazione di una società come agricola non può essere affermata in astratto sulla base dell’oggetto sociale, se l’attività concretamente svolta è diversa e limitata alla gestione di immobili.
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