Sentenza del 08/04/2015 n. 6967 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diniego del rimborso di un credito IVA di Euro 41.585,11 per il 1997, maturato alla cessazione dell’attività. La società aveva esposto il credito nella dichiarazione IVA spedita per raccomandata il 26 giugno 1998. Dopo una comunicazione dell’ufficio del 30 gennaio 2003, che prospettava il rimborso una volta disponibili gli stanziamenti, il 27 ottobre 2007 l’Agenzia lo aveva negato per decorso del termine biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza del 21 dicembre 2009, aveva confermato l’annullamento del diniego, ritenendo applicabile il termine ordinario decennale e tempestiva la domanda. L’Agenzia ha proposto un unico ricorso per Cassazione, denunciando omessa motivazione sull’asserita mancata o incerta presentazione della dichiarazione: la dichiarazione non risultava nell’anagrafe tributaria e la ricevuta postale, a suo dire, non consentiva di verificare data e corretto indirizzo di spedizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il rimborso dell’eccedenza IVA risultante alla cessazione dell’attività è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non al termine biennale residuale, e che la volontà di ottenere il rimborso può risultare dalla dichiarazione annuale senza necessità del modello VR. Il giudice di merito aveva accertato la spedizione della dichiarazione il 26 giugno 1998; l’eventuale errore nella lettura della data sulla ricevuta avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione, non con ricorso per Cassazione. L’invio al Ministero anziché al Centro di servizio non rendeva omessa la dichiarazione, poiché l’ufficio finanziario deve trasmetterla a quello competente. La censura sui requisiti della ricevuta era inoltre priva di autosufficienza, perché l’Agenzia non ne aveva riprodotto o trascritto il contenuto, e non confutava la comunicazione del 30 gennaio 2003 con cui l’ufficio aveva prospettato l’istruttoria del rimborso senza contestare l’invio della dichiarazione. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: Euro 4.500 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre agli oneri di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 2
in tema di IVA, la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, è soggetta ai termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche
Quando l’eccedenza IVA emerge alla cessazione dell’attività, il contribuente non può riportarla in detrazione nell’anno successivo: la domanda di rimborso è quindi regolata dalla disciplina specifica dell’art. 30, comma 2, e soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
è soggetta ai termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche
Il termine biennale per chiedere la restituzione di somme non dovute opera solo in via residuale, quando manca una disposizione specifica. Non si applica al rimborso dell’eccedenza IVA da cessazione dell’attività, disciplinato dall’art. 30, comma 2, del D.P.R. 633/1972.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 37
Quello che rileva, dunque, è solo l'esposizione del credito vantato in una dichiarazione IVA, che può essere legittimamente presentata anche mediante spedizione con lettera raccomandata (Cass. n. 13942 del 2011) documentata dalla relativa ricevuta postale (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 37).
La dichiarazione IVA può essere presentata mediante raccomandata; la ricevuta postale documenta la spedizione. È sufficiente che il credito da rimborsare sia esposto nella dichiarazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 40 e 37
ai sensi degli artt. 40 e 37 del decreto IVA (D.P.R. n. 633 del 1972), non può ritenersi omessa dal contribuente la dichiarazione fiscale tempestivamente presentata o inviata ad ufficio finanziario incompetente, in ossequio al dovere di rimessione all'ufficio competente e al radicamento nel contribuente del ragionevole affidamento circa la tempestività del proprio operato e l'assoluzione da ogni decadenza o preclusione.
La dichiarazione inviata tempestivamente a un ufficio finanziario incompetente non è per ciò solo omessa: spetta all’amministrazione inoltrarla all’ufficio competente e il contribuente può fare affidamento sulla tempestività dell’adempimento.
riteneva che la domanda di rimborso fosse stata tempestivamente avanzata entro il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ.
La decisione riconduce il termine applicabile alla prescrizione ordinaria decennale. Il richiamo all’art. 2946 c.c. compare nella ricostruzione della motivazione della Commissione tributaria regionale, poi confermata dalla Cassazione.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Il che non è denunciarle con il ricorso per cassazione ma solo con l'impugnazione straordinaria per revocazione, trattandosi di quel tipico errore di fatto che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l'una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa.
La contestazione secondo cui il giudice avrebbe letto erroneamente la data riportata su un documento agli atti denuncia, se ricorrono i presupposti descritti, un errore percettivo da far valere con revocazione, non un vizio motivazionale deducibile in Cassazione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente
alla luce dei principi di cooperazione, collaborazione e buona fede, che, ai sensi dello Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212), devono improntare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente
I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria devono essere improntati a collaborazione, cooperazione e buona fede; in tale prospettiva l’invio tempestivo dell’istanza a un ufficio finanziario, anche incompetente, può impedire la decadenza.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6 (principio di autosufficienza del ricorso)
la censura difetta pure di autosufficienza, poichè non è stata riprodotta o trascritta nel ricorso la ricevuta postale della dichiarazione fiscale, ai fini di consentire a questo giudice di legittimità l'esame della rilevanza e della fondatezza del vizio denunciato
Chi fonda una censura di legittimità sul contenuto di un documento deve riprodurlo o trascriverlo nel ricorso in modo da consentire alla Corte di verificarne rilevanza e fondatezza; la Corte non è tenuta a esaminare autonomamente gli atti per ricostruirne il contenuto.
Massime di principio
- Per un’eccedenza IVA risultante dalla cessazione dell’attività, la domanda di rimborso è soggetta al termine ordinario decennale, non al termine biennale residuale, perché non è possibile riportare il credito in detrazione negli anni successivi.
- La volontà di chiedere il rimborso può risultare dall’esposizione del credito nella dichiarazione IVA annuale; non è indispensabile presentare anche il modello VR per rendere riconoscibile tale richiesta.
- La dichiarazione IVA può essere trasmessa per raccomandata. L’invio tempestivo a un ufficio finanziario diverso da quello competente non comporta automaticamente omissione o decadenza, poiché l’amministrazione deve inoltrare l’atto all’ufficio competente.
- In Cassazione non si può utilizzare il vizio di motivazione per contestare una presunta errata percezione di un documento già presente nel fascicolo, quando la doglianza riguarda una divergenza materiale tra documento e sentenza: può essere necessario il rimedio della revocazione.
- Se una censura dipende dal contenuto di una ricevuta o di altro documento, il ricorrente deve riprodurlo o trascriverlo nel ricorso e indicare perché le eventuali irregolarità siano decisive; la Corte di Cassazione non compie un autonomo accertamento di fatto sugli atti.
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