Cassazione Civile, Ordinanza n. 13048/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dal licenziamento intimato, in data 15 gennaio 2019, da una società in amministrazione giudiziaria a un proprio dipendente addetto con mansioni di "responsabile di impianto". In appello, nel procedimento ex L. n. 92/2012, il licenziamento era stato annullato perché ritenuto privo di giustificato motivo oggettivo: la Corte territoriale aveva rilevato che la società, poco prima della convocazione davanti alla commissione di conciliazione, aveva assunto numerosi dipendenti, tra cui due con la stessa mansione del lavoratore licenziato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) deduceva che, per effetto degli artt. 40, 52 e 57 ss. d.lgs. 159/2011, l’impugnazione del licenziamento sarebbe stata improponibile o devoluta alla competenza funzionale del giudice penale delegato; (2) sosteneva che il giudice penale aveva autorizzato lo scioglimento del contratto di lavoro per inutilità della prosecuzione e ragioni di ordine pubblico, sicché la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare il recesso ex art. 56 d.lgs. 159/2011; (3) contestava la valutazione di insussistenza del giustificato motivo oggettivo, affermando che il repechage non può imporre al datore di lavoro una riorganizzazione aziendale e che il lavoratore non aveva indicato una concreta collocazione alternativa; (4) lamentava infine l’illegittimità della condanna alle spese, assumendo che, dichiarate improcedibili le domande risarcitorie, non potessero essere poste a suo carico le spese legali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non esiste una norma che attribuisca al giudice penale una competenza funzionale esclusiva sul recesso dell’amministratore giudiziario nei confronti di un dipendente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché mirava a una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dai giudici di merito, i quali avevano qualificato il licenziamento come intimato per giustificato motivo oggettivo all’esito della procedura ex art. 7 L. n. 604/1966. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché la verifica della possibilità di ricollocazione del lavoratore è un apprezzamento di fatto non riesaminabile in cassazione sotto forma di violazione di legge; inoltre, ha richiamato la giurisprudenza più recente sulla non attuale configurabilità di un onere del lavoratore di indicare specifiche posizioni alternative. Ha infine respinto il quarto motivo, precisando che le spese liquidate attengono alla soccombenza della procedura di amministrazione giudiziaria nel giudizio promosso dal lavoratore e non sono governate dalla disciplina sulle procedure esecutive. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 40, 52, 55, 56, 57 ss.
Le disposizioni sull'amministrazione giudiziaria e sulle misure di prevenzione non attribuiscono una competenza funzionale esclusiva al giudice penale sul recesso del rapporto di lavoro né impediscono, di per sé, l'impugnazione davanti al giudice del lavoro.
L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è scrutinato alla luce della effettiva soppressione della posizione e della possibilità di ricollocazione del lavoratore.
L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 7
La procedura di contestazione/impugnazione del licenziamento è stata ritenuta quella effettivamente attivata nel caso concreto.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del recesso, ma non ritenuto idoneo a scalfire la decisione di merito.
Invocato per denunciare asseriti vizi di motivazione, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.
Richiamato dalla Corte per rinviare ai precedenti di legittimità rilevanti sul punto.
art. 111 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso come parametro di legittimità processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Non esiste, in materia di amministrazione giudiziaria di beni o aziende, una competenza funzionale esclusiva del giudice penale che sottragga al giudice del lavoro la cognizione dell'impugnazione del licenziamento intimato dall'amministratore giudiziario.
- Quando il giudice di merito accerta che il recesso è stato intimato per giustificato motivo oggettivo all'esito della procedura prevista dalla legge sui licenziamenti individuali, non è consentito in cassazione sovrapporre una diversa ricostruzione dei fatti sotto la veste di violazione di legge.
- La verifica circa l'effettiva soppressione della posizione e la possibilità di repechage integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione se non nei limiti dei vizi motivazionali consentiti.
- Ai fini del giustificato motivo oggettivo, il datore non è tenuto a riorganizzare l'impresa per creare una posizione ad hoc per il lavoratore, restando però fermo l'onere di dimostrare la reale impossibilità di ricollocazione secondo i criteri applicabili al caso concreto.
- Le spese del giudizio seguono la soccombenza della procedura di amministrazione giudiziaria nel contenzioso promosso dal lavoratore e non sono automaticamente assoggettate alla disciplina dettata per le procedure esecutive o concorsuali.
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