Cassazione Civile, Ordinanza n. 29282/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto a Roma il 5 luglio 2018. La conducente di un'autovettura, mentre si apprestava a invertire il senso di marcia in prossimità di uno spartitraffico e di un segnale di stop, veniva urtata da un motociclo condotto da altro soggetto. La danneggiata agiva in primo grado contro la propria assicurazione e contro l'ente territoriale proprietario/custode della strada, chiedendo il risarcimento del danno e, in subordine, la condanna dell'ente per la quota di responsabilità eventualmente ascrivibile alla stessa attrice. Il giudice di pace accoglieva la domanda contro il motociclista e la sua assicurazione; in appello il tribunale riformava parzialmente, affermando il concorso di colpa al 50% tra i due conducenti e rigettando la domanda contro l'ente territoriale. La ricorrente principale per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 2054, 2697, 2727 ss., 2051 c.c. e 196 c.p.c., sostenendo che il tribunale non avrebbe potuto discostarsi dalla CTU e dalle risultanze di primo grado senza disporne una nuova, né rivalutare i fatti in assenza di nuovi elementi istruttori; 2) violazione dell'art. 2051 c.c., assumendo che la cattiva manutenzione della siepe a margine della strada aveva avuto efficacia causale nella produzione del sinistro e che il tribunale avrebbe errato nel negare il nesso eziologico con la responsabilità del custode. Il conducente del motociclo proponeva ricorso incidentale lamentando omesso esame di fatti decisivi relativi alla dinamica del sinistro e agli elementi tecnici che, a suo dire, avrebbero dimostrato la responsabilità esclusiva della ricorrente principale. Il collegio ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che entrambe le censure mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre dichiarato tardivo e quindi inefficace il ricorso incidentale. Nei rapporti con l'ente territoriale, la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento delle ulteriori somme previste per la lite temeraria e per l'aumento del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della conducente dell'autovettura, ritenendo le doglianze rivolte contro l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal tribunale. Ha dichiarato la perdita di efficacia del ricorso incidentale del conducente del motociclo, perché tardivo e perché il ricorso principale era inammissibile. Ha compensato le spese tra la ricorrente principale e il conducente del motociclo; ha invece condannato la ricorrente principale a pagare le spese di legittimità in favore dell'ente territoriale, oltre alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sulla regola per cui non è sindacabile in cassazione la rivalutazione del materiale probatorio e dell'accertamento della dinamica del sinistro, quando il giudice di merito abbia comunque esaminato i fatti storici rilevanti; ugualmente, il motivo ex art. 2051 c.c. non può trasformarsi in una contestazione della ricostruzione fattuale della causalità.
Norme richiamate
richiamato come titolo dell'azione diretta contro la propria impresa di assicurazione nel giudizio di merito
invocato per la responsabilità del custode della strada; la Corte ribadisce che la sua applicazione presuppone la prova del nesso causale tra cosa in custodia e danno, che è accertamento di fatto riservato al giudice di merito
richiamato per la disciplina della circolazione stradale e del concorso di colpa; il tribunale vi ha fatto ricorso per la ripartizione della responsabilità in mancanza di piena ricostruzione della dinamica
la Corte precisa che la censura non riguardava la regola di riparto dell'onere della prova, ma il giudizio sull'avvenuto assolvimento, profilo riservato al merito
richiamato dalla ricorrente nella formulazione del motivo, ma la Corte osserva che la doglianza attiene in realtà alla valutazione del fatto e delle prove
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo senza che la Corte ravvisi una specifica questione autonoma rilevante ai fini della decisione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte evidenzia che le doglianze formalmente incardinate sulla violazione di legge mascheravano censure di merito
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo incidentale è reputato inammissibile anche perché tendeva a sollecitare una rivalutazione di elementi istruttori, non l'omesso esame di un fatto storico decisivo
richiamato per la definizione camerale e per gli effetti processuali conseguenti alla mancata decisione conforme alla proposta
indica il rito camerale seguito in cassazione
applicati per la condanna al pagamento della somma equitativa conseguente alla definizione del giudizio conforme alla proposta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
utilizzato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente costruita come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando sia contestata l'erronea ripartizione dell'onere probatorio; se si contesta invece l'apprezzamento dell'esito probatorio, la censura è di merito e non è scrutinabile in sede di legittimità.
- Nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c., la verifica dell'efficienza causale della cosa in custodia e del nesso eziologico con il danno è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Il giudice d'appello può rivalutare liberamente le prove già acquisite e non è tenuto a disporre una nuova consulenza tecnica solo perché intenda pervenire a conclusioni diverse dal primo giudice, purché motivi sull'apprezzamento del materiale probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29244/2024 del 13/11/2024
- ordinanza_civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29245/2024 del 13/11/2024
- ordinanza_civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29246/2024 del 13/11/2024
- ordinanza_civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29247/2024 del 13/11/2024
- ordinanza_civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29248/2024 del 13/11/2024
- ordinanza_civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29250/2024 del 13/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →