Cassazione Civile, Ordinanza n. 31750/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha rettificato i ricavi di una società di autonoleggio per l'anno 2007, recuperando IVA, II.DD., sanzioni e interessi, e ha poi imputato redditi da partecipazione alla socia al 99%. Gli accertamenti si fondavano sulle risultanze di indagini bancarie su conti intestati all'amministratore e socio all'1%, ritenuti riferibili alla società. In primo e in secondo grado i ricorsi dei contribuenti sono stati respinti. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità dell'accertamento per sottoscrizione da soggetto privo di poteri e tardività della questione sulla delega; 2) invalidità della delega di firma perché non nominativa, senza termini e senza motivazione; 3) violazione delle norme su accertamenti bancari, sostenendo che l'Ufficio non avesse provato la riferibilità alla società delle movimentazioni sul conto del socio/amministratore né l'uso di presunzioni gravi, precise e concordanti; 4) omesso esame di un fatto decisivo e incoerenza tra presunzioni ai fini delle imposte dirette e dell'IVA; 5) mancata considerazione dell'esistenza di altre imprese di carrozzeria riferibili al medesimo soggetto, che avrebbero potuto spiegare le movimentazioni contestate.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi sulla sottoscrizione dell'avviso: la delega per la firma è qualificata come delega di firma e non di funzioni, non richiede l'indicazione nominativa del delegato né la durata della delega, ed è sufficiente che il funzionario sia di carriera direttiva; inoltre i ricorrenti non hanno dimostrato di aver tempestivamente sollevato la questione né che il sottoscrittore fosse privo dei requisiti richiesti. Ha poi respinto i motivi sulle movimentazioni bancarie, ribadendo che, in presenza di società a ristretta base e di conti intestati a soci/amministratori, l'Ufficio può utilizzare le risultanze dei conti anche se intestati formalmente ai soci, purché vi siano elementi sintomatici della riferibilità sostanziale alla società; in tal caso incombe sul contribuente dimostrare l'estraneità delle operazioni all'attività d'impresa. Ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la c.d. doppia conforme. Nessuna statuizione sulle spese per la costituzione solo formale dell'Agenzia.
Norme richiamate
Il n. 3 è stato utilizzato per le doglianze di violazione di legge; il motivo ex n. 5 è stato dichiarato inammissibile per doppia conforme e per mancata dimostrazione di una diversa base fattuale tra primo e secondo grado.
Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo come norma asseritamente violata per avere la CTR considerato tardiva la questione sulla delega.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ribadito che, in tema di indagini bancarie, spetta al contribuente provare l'estraneità delle movimentazioni all'attività di impresa una volta dimostrata la loro riferibilità sostanziale alla società.
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la delega è di firma, non di funzioni, e non richiede indicazione nominativa del delegato né della durata.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa invalidità della delega, ma ritenuto non decisivo alla luce della disciplina speciale dell'accertamento tributario e della giurisprudenza consolidata.
Consente l'utilizzo delle risultanze dei conti correnti bancari ai fini dell'accertamento; quando vi siano elementi di riferibilità sostanziale alla società, l'onere di provare l'estraneità delle singole movimentazioni grava sul contribuente.
Richiamato quale base della rettifica dei redditi mediante utilizzo di dati bancari anche relativi a conti intestati a soci, amministratori o procuratori, se l'intestazione è fittizia o il conto è sostanzialmente riferibile alla società.
Richiamato dai ricorrenti e nel quadro normativo dell'accertamento dei redditi; la Corte non ne ha dato una lettura autonoma diversa da quella del sistema probatorio delle indagini bancarie.
In tema di IVA, le movimentazioni sui conti bancari acquisiti dall'Ufficio si presumono operazioni imponibili; il potere di acquisizione può estendersi ai conti intestati ai soci o amministratori quando sussistano elementi di sostanziale riferibilità alla società.
Richiamato dai ricorrenti nel quarto motivo, nel contesto della pretesa incoerenza tra accertamento IVA e imposte dirette.
La parte resistente si è costituita solo ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza, senza svolgere effettiva attività difensiva.
Richiamato in relazione alla disciplina dell'inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. dopo la riforma del processo civile.
Richiamata come legge delega della riforma del processo civile, rilevante per il nuovo assetto dell'art. 360 c.p.c.
Massime di principio
- La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, è una delega di firma e non di funzioni: è sufficiente che il sottoscrittore sia un funzionario di carriera direttiva; non sono necessari, a pena di nullità, l'indicazione nominativa del delegato, la motivazione della delega o un termine di durata espressamente indicato.
- In materia di accertamenti bancari, quando l'Ufficio dimostri elementi di sostanziale riferibilità dei conti correnti intestati a soci o amministratori alla società verificata, le movimentazioni su tali conti possono essere poste a base della rettifica sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui redditi.
- In presenza di società a ristretta base sociale, soprattutto se con legami familiari tra i soci e uno di essi riveste la carica di legale rappresentante, è legittimo desumere una sovrapposizione tra interessi personali e interessi sociali, salvo prova contraria specifica del contribuente.
- Una volta che l'Amministrazione abbia fornito circostanziati indizi di riferibilità delle movimentazioni bancarie alla società, grava sul contribuente l'onere di dimostrare analiticamente l'estraneità delle singole operazioni all'attività d'impresa.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza d'appello confermi integralmente la decisione di primo grado sulla medesima base fattuale, configurandosi una doppia conforme.
- Non è sufficiente, per contestare un accertamento bancario, allegare in modo generico l'esistenza di altre attività economiche del medesimo soggetto: occorre una prova specifica della riconducibilità delle singole movimentazioni a soggetti diversi dalla società accertata.
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