Cassazione Civile, Ordinanza n. 13484/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava una maggiore IVA per l’anno 2010, a seguito di verifica fiscale svolta in ufficio sulla base della documentazione richiesta e prodotta dalla contribuente nell’ambito di una richiesta ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973. L’ufficio contestava, in particolare, l’omessa autofatturazione della merce residua al momento della cessazione dell’attività, che la contribuente assumeva essere stata sottratta con un furto di merce di rilevante valore, denunciato all’autorità giudiziaria. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia solo in parte e, in realtà, aveva rigettato l’appello dell’ufficio ritenendo assorbente la violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, sul presupposto che per l’IVA, tributo armonizzato, il contraddittorio fosse obbligatorio anche nelle verifiche cd. a tavolino, valorizzando inoltre la mancata consegna del processo verbale di constatazione e l’interesse della contribuente a provare il furto. In Cassazione l’Agenzia proponeva due motivi: con il primo denunciava motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza, sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché il contraddittorio sarebbe stato violato in una verifica svolta presso gli uffici sulla base di documenti prodotti dalla stessa contribuente; con il secondo deduceva la violazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, osservando che non era dovuta la consegna del PVC e che comunque la contribuente non aveva allegato in concreto quali elementi avrebbe potuto far valere né aveva dimostrato una prova di resistenza idonea a evidenziare un esito diverso del procedimento. La contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale sulla regolazione delle spese, lamentando che, essendo stata soccombente l’Agenzia nel giudizio di rinvio, avrebbe dovuto essere condannata integralmente alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale sulle spese. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del principio per cui, nelle verifiche fiscali cd. a tavolino relative a tributi armonizzati come l’IVA, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale determina invalidità dell’atto solo se il contribuente assolva all’onere di indicare in concreto gli elementi che avrebbe potuto far valere e se tali elementi appaiano, con valutazione ex ante, idonei a condurre a un esito diverso del procedimento. La Corte ha inoltre precisato che la mancata consegna del processo verbale di constatazione non è di per sé decisiva quando la verifica si sia svolta presso gli uffici e non nei locali del contribuente. La CTR dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiesto e fornito dalla parte stessa
richiamato come base della richiesta/esibizione documentale nell’attività istruttoria dell’ufficio; non viene attribuito alla norma un autonomo effetto sul contraddittorio endoprocedimentale
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
obbligo del contraddittorio sussiste anche per gli accertamenti cd. a tavolino
per i tributi armonizzati l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale opera anche nelle verifiche a tavolino; tuttavia la sua violazione comporta invalidità dell’atto solo se il contribuente indica in concreto elementi idonei a incidere sull’esito dell’accertamento
art. 1 e art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamati insieme all’art. 132 c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza tributaria
richiamato per la dedotta motivazione apparente o insufficiente della sentenza impugnata
richiamato in tema di requisiti della motivazione della sentenza
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato quale parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
non avendo condannato la totalmente soccombente Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese e degli onorari
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l’obbligo di condanna alle spese della parte totalmente soccombente
richiamato nel ricorso incidentale in tema di regolazione delle spese di lite
art. 7 e art. 7-bis d.l. n. 39/2024 conv. in l. n. 67/2024
richiamati nel testo come norme che rinviano e interpretano la disciplina introdotta dall’art. 6-bis dello Statuto del contribuente
menzionato come disciplina sopravvenuta sul contraddittorio endoprocedimentale, non applicabile ratione temporis alla fattispecie
indicato come fonte introduttiva dell’art. 6-bis della l. n. 212/2000
Cass., Sez. U, 09/12/2015, n. 24283
richiamata dalla CTR per affermare la sussistenza del contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati
Cass., Sez. U, 25/07/2025, n. 21271
la potenzialità di quel ‘risultato diverso’ ... deve essere comprovata appunto con la specifica indicazione dei fatti e delle informazioni mancate
enuncia il principio per cui, nei tributi armonizzati e per le verifiche a tavolino anteriori alla nuova disciplina, la violazione del contraddittorio rileva solo se il contribuente allega in concreto elementi specifici e non pretestuosi che avrebbero potuto condurre a un esito diverso dell’accertamento
Massime di principio
- Nelle verifiche fiscali cd. a tavolino relative a tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale è necessario, ma la sua omissione non determina automaticamente l’invalidità dell’atto: occorre che il contribuente alleghi in modo concreto quali fatti, documenti o argomentazioni avrebbe potuto far valere.
- L’onere del contribuente non si esaurisce in un richiamo generico a circostanze favorevoli: deve essere fornita una prova di resistenza, cioè l’indicazione di elementi specifici, fattuali e plausibilmente idonei, ex ante, a indurre l’Amministrazione ad adottare una decisione diversa o meno gravosa.
- La mancata consegna del processo verbale di constatazione non è di per sé decisiva quando l’attività istruttoria sia svolta presso gli uffici finanziari sulla base di documentazione richiesta al contribuente; ciò che conta è l’effettiva lesione del contraddittorio, non il solo difetto formale di un verbale.
- La motivazione del giudice tributario è censurabile quando si limiti ad affermazioni astratte e non verifichi la concretezza dell’eccezione di violazione del contraddittorio, soprattutto quanto alla capacità delle allegazioni omesse di incidere sull’esito dell’accertamento.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso incidentale sulle spese resta assorbito se viene accolto il motivo principale che comporta la cassazione con rinvio e il riesame complessivo della decisione impugnata.
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