Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13484/2026 del 09/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava una maggiore IVA per l’anno 2010, a seguito di verifica fiscale svolta in ufficio sulla base della documentazione richiesta e prodotta dalla contribuente nell’ambito di una richiesta ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973. L’ufficio contestava, in particolare, l’omessa autofatturazione della merce residua al momento della cessazione dell’attività, che la contribuente assumeva essere stata sottratta con un furto di merce di rilevante valore, denunciato all’autorità giudiziaria. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia solo in parte e, in realtà, aveva rigettato l’appello dell’ufficio ritenendo assorbente la violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, sul presupposto che per l’IVA, tributo armonizzato, il contraddittorio fosse obbligatorio anche nelle verifiche cd. a tavolino, valorizzando inoltre la mancata consegna del processo verbale di constatazione e l’interesse della contribuente a provare il furto. In Cassazione l’Agenzia proponeva due motivi: con il primo denunciava motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza, sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché il contraddittorio sarebbe stato violato in una verifica svolta presso gli uffici sulla base di documenti prodotti dalla stessa contribuente; con il secondo deduceva la violazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, osservando che non era dovuta la consegna del PVC e che comunque la contribuente non aveva allegato in concreto quali elementi avrebbe potuto far valere né aveva dimostrato una prova di resistenza idonea a evidenziare un esito diverso del procedimento. La contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale sulla regolazione delle spese, lamentando che, essendo stata soccombente l’Agenzia nel giudizio di rinvio, avrebbe dovuto essere condannata integralmente alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale sulle spese. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del principio per cui, nelle verifiche fiscali cd. a tavolino relative a tributi armonizzati come l’IVA, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale determina invalidità dell’atto solo se il contribuente assolva all’onere di indicare in concreto gli elementi che avrebbe potuto far valere e se tali elementi appaiano, con valutazione ex ante, idonei a condurre a un esito diverso del procedimento. La Corte ha inoltre precisato che la mancata consegna del processo verbale di constatazione non è di per sé decisiva quando la verifica si sia svolta presso gli uffici e non nei locali del contribuente. La CTR dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    richiesto e fornito dalla parte stessa

    richiamato come base della richiesta/esibizione documentale nell’attività istruttoria dell’ufficio; non viene attribuito alla norma un autonomo effetto sul contraddittorio endoprocedimentale

  • art. 12, comma 7, l. n. 212/2000

    obbligo del contraddittorio sussiste anche per gli accertamenti cd. a tavolino

    per i tributi armonizzati l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale opera anche nelle verifiche a tavolino; tuttavia la sua violazione comporta invalidità dell’atto solo se il contribuente indica in concreto elementi idonei a incidere sull’esito dell’accertamento

  • art. 1 e art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati insieme all’art. 132 c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la dedotta motivazione apparente o insufficiente della sentenza impugnata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di requisiti della motivazione della sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato quale parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 91 c.p.c.

    non avendo condannato la totalmente soccombente Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese e degli onorari

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l’obbligo di condanna alle spese della parte totalmente soccombente

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di regolazione delle spese di lite

  • art. 7 e art. 7-bis d.l. n. 39/2024 conv. in l. n. 67/2024

    richiamati nel testo come norme che rinviano e interpretano la disciplina introdotta dall’art. 6-bis dello Statuto del contribuente

  • art. 6-bis l. n. 212/2000

    menzionato come disciplina sopravvenuta sul contraddittorio endoprocedimentale, non applicabile ratione temporis alla fattispecie

  • d.lgs. n. 219/2023

    indicato come fonte introduttiva dell’art. 6-bis della l. n. 212/2000

  • Cass., Sez. U, 09/12/2015, n. 24283

    richiamata dalla CTR per affermare la sussistenza del contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati

  • Cass., Sez. U, 25/07/2025, n. 21271

    la potenzialità di quel ‘risultato diverso’ ... deve essere comprovata appunto con la specifica indicazione dei fatti e delle informazioni mancate

    enuncia il principio per cui, nei tributi armonizzati e per le verifiche a tavolino anteriori alla nuova disciplina, la violazione del contraddittorio rileva solo se il contribuente allega in concreto elementi specifici e non pretestuosi che avrebbero potuto condurre a un esito diverso dell’accertamento

Massime di principio

  • Nelle verifiche fiscali cd. a tavolino relative a tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale è necessario, ma la sua omissione non determina automaticamente l’invalidità dell’atto: occorre che il contribuente alleghi in modo concreto quali fatti, documenti o argomentazioni avrebbe potuto far valere.
  • L’onere del contribuente non si esaurisce in un richiamo generico a circostanze favorevoli: deve essere fornita una prova di resistenza, cioè l’indicazione di elementi specifici, fattuali e plausibilmente idonei, ex ante, a indurre l’Amministrazione ad adottare una decisione diversa o meno gravosa.
  • La mancata consegna del processo verbale di constatazione non è di per sé decisiva quando l’attività istruttoria sia svolta presso gli uffici finanziari sulla base di documentazione richiesta al contribuente; ciò che conta è l’effettiva lesione del contraddittorio, non il solo difetto formale di un verbale.
  • La motivazione del giudice tributario è censurabile quando si limiti ad affermazioni astratte e non verifichi la concretezza dell’eccezione di violazione del contraddittorio, soprattutto quanto alla capacità delle allegazioni omesse di incidere sull’esito dell’accertamento.
  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso incidentale sulle spese resta assorbito se viene accolto il motivo principale che comporta la cassazione con rinvio e il riesame complessivo della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.