Cassazione Civile, Ordinanza n. 18246/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Una società aveva domandato l’annullamento di un’iscrizione ipotecaria eseguita ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 su immobili di sua proprietà per il soddisfacimento di crediti di natura non tributaria, deducendo, tra l’altro, l’omessa notificazione degli atti prodromici. La domanda era stata rigettata in entrambi i gradi di merito. In cassazione la società ha proposto due motivi: il primo denunciava la nullità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nei gradi di merito, sostenendo che l’ente fosse stato difeso da avvocato del libero foro anziché dall’Avvocatura dello Stato; il secondo lamentava la nullità delle notificazioni della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della comunicazione di avvenuta iscrizione, perché effettuate via PEC da un indirizzo non censito in un pubblico registro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con avvocato del libero foro è consentita, fuori dai casi riservati all’Avvocatura dello Stato, e il protocollo richiamato dalla ricorrente era superato da quello del 24 settembre 2020; ha inoltre osservato che la riserva di patrocinio dell’Avvocatura opera nel giudizio di legittimità, non nei gradi di merito. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la notificazione via PEC da un indirizzo non censito non è nulla quando sia certa la riferibilità dell’atto all’ente e il destinatario non alleghi concreti pregiudizi al diritto di difesa; nel caso concreto la provenienza dall’indirizzo istituzionale rendeva non dubbia l’attribuibilità delle comunicazioni all’agente della riscossione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
norma richiamata come base dell’iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione
richiamato nel primo motivo di ricorso, ma la doglianza è stata reputata inammissibile
art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.
la Corte lo applica come filtro di inammissibilità quando la censura si pone in contrasto con un principio già consolidato della giurisprudenza di legittimità
art. 43, quarto comma, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
richiamato per escludere la necessità di una delibera speciale nei casi in cui l’Agenzia si avvalga di avvocati del libero foro fuori dalle ipotesi riservate
art. 3-bis della legge n. 53 del 1994
richiamato nel motivo sulla notifica telematica
art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012
richiamato nel motivo sulla notifica telematica
art. 57-bis, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005
richiamato nel motivo sulla notifica telematica
art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato nel motivo sulla notifica della comunicazione preventiva e di quella di avvenuta iscrizione ipotecaria
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per il rito camerale e il deposito dell’ordinanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
impone, in caso di inammissibilità, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro nei giudizi civili di merito, salvo i casi in cui la convenzione riservi la difesa all’Avvocatura dello Stato o ricorrano questioni di massima o di notevole rilievo economico.
- La nullità della notificazione via PEC non deriva automaticamente dal fatto che l’indirizzo del mittente non sia censito in un pubblico registro: occorre verificare se la provenienza dell’atto dall’ente sia certa e se il destinatario abbia allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Quando la notificazione telematica proviene da un indirizzo istituzionalmente riconducibile all’ente e l’atto è di quelli tipicamente emessi da quel soggetto, la riferibilità della notifica non può ritenersi dubbia.
- Le censure che si limitano a denunciare irregolarità formali, senza indicare un’effettiva lesione difensiva, sono inammissibili se si pongono in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato.
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