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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18246/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

Una società aveva domandato l’annullamento di un’iscrizione ipotecaria eseguita ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 su immobili di sua proprietà per il soddisfacimento di crediti di natura non tributaria, deducendo, tra l’altro, l’omessa notificazione degli atti prodromici. La domanda era stata rigettata in entrambi i gradi di merito. In cassazione la società ha proposto due motivi: il primo denunciava la nullità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nei gradi di merito, sostenendo che l’ente fosse stato difeso da avvocato del libero foro anziché dall’Avvocatura dello Stato; il secondo lamentava la nullità delle notificazioni della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della comunicazione di avvenuta iscrizione, perché effettuate via PEC da un indirizzo non censito in un pubblico registro.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con avvocato del libero foro è consentita, fuori dai casi riservati all’Avvocatura dello Stato, e il protocollo richiamato dalla ricorrente era superato da quello del 24 settembre 2020; ha inoltre osservato che la riserva di patrocinio dell’Avvocatura opera nel giudizio di legittimità, non nei gradi di merito. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la notificazione via PEC da un indirizzo non censito non è nulla quando sia certa la riferibilità dell’atto all’ente e il destinatario non alleghi concreti pregiudizi al diritto di difesa; nel caso concreto la provenienza dall’indirizzo istituzionale rendeva non dubbia l’attribuibilità delle comunicazioni all’agente della riscossione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro nei giudizi civili di merito, salvo i casi in cui la convenzione riservi la difesa all’Avvocatura dello Stato o ricorrano questioni di massima o di notevole rilievo economico.
  • La nullità della notificazione via PEC non deriva automaticamente dal fatto che l’indirizzo del mittente non sia censito in un pubblico registro: occorre verificare se la provenienza dell’atto dall’ente sia certa e se il destinatario abbia allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Quando la notificazione telematica proviene da un indirizzo istituzionalmente riconducibile all’ente e l’atto è di quelli tipicamente emessi da quel soggetto, la riferibilità della notifica non può ritenersi dubbia.
  • Le censure che si limitano a denunciare irregolarità formali, senza indicare un’effettiva lesione difensiva, sono inammissibili se si pongono in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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