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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25622/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, ai fini Irpef, Ilor, Cssn e Tassa per l'Europa, una somma di lire 1.250.000.000 percepita dalla contribuente in esito a una transazione giudiziale. Secondo l'Ufficio, quella somma non aveva natura risarcitoria, ma costituiva reddito imponibile derivante da un corrispettivo per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, ovvero da lavoro autonomo occasionale. La contribuente sosteneva invece che si trattasse di importo erogato a ristoro della perdita del diritto di proprietà sulla villa, quindi di danno emergente non tassabile. In Cassazione l'Agenzia deduceva tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 81, comma 1, lett. l), TUIR, per non aver la CTR esaminato entrambe le ipotesi della norma; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, n. 4, c.p.c.; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., relativi alla condotta del padre della contribuente, alla soggettività passiva dell'obbligazione e all'assenza di titolo di proprietà in capo alla contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il motivo sul vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., osservando che la CTR aveva in realtà esaminato i fatti indicati dall'Ufficio e che, comunque, la qualificazione della somma come risarcitoria rientra nel giudizio di merito, censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulla motivazione apparente, poiché la sentenza regionale conteneva una motivazione comprensibile e coerente, idonea a spiegare perché la somma fosse stata considerata riparazione del danno emergente. Quanto al primo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché formalmente prospettato come violazione di legge ma sostanzialmente diretto a denunciare un'omessa pronuncia; lo ha comunque ritenuto infondato, poiché la CTR aveva implicitamente escluso che ricorresse una fonte reddituale imponibile. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; le spese sono state poste a carico dell'Agenzia, senza applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il motivo è stato formalmente dedotto come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che in sostanza mirava a censurare un'omessa pronuncia della sentenza di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è il parametro invocato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione della CTR era comprensibile e coerente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    consente la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione; la Corte ha ribadito che non basta l'omesso esame di un fatto, essendo necessario che il fatto sia decisivo.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la motivazione apparente integra nullità solo quando manchi l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto o l'iter logico della decisione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario impone un obbligo motivazionale analogo a quello del processo civile ordinario.

  • art. 1362 c.c. e segg.

    l'accertamento della volontà delle parti e dell'interpretazione del negozio è giudizio di fatto del merito, censurabile solo per violazione dei canoni legali di interpretazione o per motivazione inadeguata.

  • art. 67 TUIR

    la Corte ha ribadito che le somme risarcitorie sono imponibili solo se destinate a reintegrare una mancata percezione di redditi; se riparano un pregiudizio diverso non costituiscono reddito imponibile.

  • art. 81, comma 1, lett. l), TUIR

    nel testo applicabile ratione temporis è la norma invocata dall'Ufficio per attrarre a tassazione i compensi derivanti da lavoro autonomo occasionale o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse escluso in fatto tali presupposti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché l'Amministrazione pubblica soccombente era ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 6, comma 2, TUIR

    le somme percepite a titolo risarcitorio sono imponibili solo nei limiti in cui reintegrino redditi non percepiti, non quando riparino un danno di natura diversa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente dedurre che il giudice abbia dato una valutazione diversa da quella auspicata.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di comprendere le ragioni della decisione e l'iter logico seguito; non ricorre invece se la sentenza espone, anche in forma sintetica, i passaggi essenziali del ragionamento decisorio.
  • L'interpretazione del contenuto di un negozio giuridico e la qualificazione della natura di una somma corrisposta in esecuzione di un accordo transattivo sono, di regola, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e sindacabili in cassazione solo nei limiti della violazione dei canoni legali di ermeneutica o del vizio motivazionale.
  • Ai fini dell'imposizione sui redditi, una somma corrisposta a titolo risarcitorio è tassabile solo se e nella misura in cui reintegri un mancato guadagno; se invece ristora una perdita patrimoniale diversa, non integra reddito imponibile.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione impugnata, per la sua costruzione logico-giuridica, risulti incompatibile con la domanda o la censura proposta, rendendone implicito il rigetto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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