Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32367/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione avente ad oggetto un locale commerciale. Il conduttore sosteneva di essere subentrato nel contratto nel 2001 e di avere eseguito nel 2002, con il consenso della locatrice, plurime migliorie al bene, ultimate nel settembre 2002. Sulla base di tali allegazioni chiedeva il rimborso/indennizzo ex art. 1592 c.c. per le migliorie apportate. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d'Appello confermava, ritenendo non provato il subentro nel rapporto locatizio e comunque assorbente tale carenza rispetto alle ulteriori questioni istruttorie. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la Corte d'appello avesse trascurato il suo subentro dal 2001; 2) violazione dell'art. 1592 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando la mancata ammissione di prova testimoniale e interrogatorio formale per dimostrare il consenso della locatrice alle opere; 3) violazione degli artt. 2041, 2042 e 2697 c.c. e degli artt. 99, 112, 115 e 345 c.p.c., sostenendo che la domanda subordinata di arricchimento senza causa, fondata sui medesimi fatti storici, fosse stata erroneamente ritenuta tardiva e inammissibile. La resistente proponeva controricorso e ricorso incidentale condizionato con più censure, tra cui prescrizione, istruttoria, ultrapetizione e tardività/inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso principale, accoglie il terzo motivo, e dichiara inammissibili tutti i motivi del ricorso incidentale condizionato. La sentenza impugnata viene cassata in relazione al solo motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese. La ragione dell'accoglimento è che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto tardiva la domanda subordinata di arricchimento senza causa, mentre tale domanda può essere proposta anche in appello se si fonda sulle medesime circostanze di fatto già dedotte in primo grado. Il rinvio è necessario per il riesame della domanda ex art. 2041 c.c. e delle ulteriori difese che il giudice di merito dovrà valutare.

Norme richiamate

  • art. 447-bis c.p.c.

    indica il rito seguito per la controversia locatizia.

  • art. 1592 c.c.

    disciplina la domanda principale relativa alle migliorie eseguite dal conduttore sul bene locato.

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello legale o si discosta dalla regola di valutazione prevista; non consente di rivalutare il merito probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mera critica della valutazione delle prove o alla richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 36 L. 392/1978

    richiamato dal ricorrente come possibile base del subentro/cessione del contratto di locazione insieme all'azienda; la Corte osserva che si tratta di questione nuova non proponibile in cassazione se implica accertamenti in fatto.

  • art. 2041 c.c.

    la domanda di arricchimento senza causa può essere proposta anche per la prima volta in appello, purché fondata sulle medesime circostanze di fatto già dedotte in primo grado.

  • art. 2042 c.c.

    richiamato insieme all'azione di arricchimento senza causa, senza autonoma specificazione decisoria nel testo.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sui fatti costitutivi della pretesa.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente incidentale tra le norme asseritamente violate.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato con riferimento al vizio di ultrapetizione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla valutazione delle prove e alla contestazione del materiale probatorio.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta tardività della domanda subordinata o delle questioni introdotte in appello.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sul tema della prescrizione.

  • artt. 2943 c.c. e ss.

    richiamati nel ricorso incidentale sul tema degli atti interruttivi della prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sul termine ordinario di prescrizione.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel motivo incidentale in relazione al giudicato e alla pretesa ultrapetizione.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale in relazione al giudicato formale dell'impugnazione.

  • art. 420, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'inammissibilità della domanda subordinata per mancanza di gravi motivi e autorizzazione del giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o del materiale probatorio: la denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia attribuito alla prova un valore giuridicamente diverso da quello previsto dall'ordinamento, non quando si contesti semplicemente la valutazione del convincimento.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori né la mera critica della ponderazione delle prove.
  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di diritto che richiedano nuovi accertamenti di fatto o che non siano state comprese nel tema del decidere nei gradi di merito, salvo quelle rilevabili d'ufficio.
  • La domanda di arricchimento senza causa può essere proposta anche in appello, se si fonda sui medesimi fatti storici allegati in primo grado; non può essere esclusa per tardività solo perché formalmente formulata in una fase successiva, quando non introduce un diverso fatto costitutivo.
  • L'eventuale assorbimento di motivi di gravame da parte del giudice di merito non consente alla cassazione di definire il merito della questione assorbita, che deve essere riesaminata dal giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniProveInadempimento
RamiLocazioniProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàArricchimento senza causa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.