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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18907/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente residente in uno dei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 aveva presentato istanza di rimborso del 90% di quanto versato per il triennio 1990-1992, ai sensi dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, deducendo di aver diritto alla definizione agevolata anche per somme già integralmente pagate entro il 31.12.2002. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, il contribuente aveva ottenuto in primo grado un accoglimento parziale e in appello la conferma del diritto al rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) error in procedendo per omessa rilevazione dell'inammissibilità del ricorso introduttivo/istanza per mancanza dell'indicazione del quantum e della prova del versamento; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 e della disciplina UE sugli aiuti di Stato, sostenendo che il contribuente non aveva provato il rispetto dei limiti e delle condizioni del regime de minimis; (3) omessa applicazione della normativa sopravvenuta che avrebbe dimezzato l'ammontare del rimborso. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché introduceva questioni di fatto nuove e non autosufficienti; ha accolto il secondo motivo, affermando che per riconoscere il rimborso occorre verificare in concreto i presupposti soggettivi e oggettivi del regime de minimis, con prova a carico del beneficiario; ha dichiarato assorbito il terzo motivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR della Sicilia con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, perché verifichi la sussistenza dei presupposti di applicabilità del regolamento de minimis e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel primo motivo come parametro processuale per eccepire l'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di indicazioni essenziali.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale relativa agli atti impugnabili nel processo tributario.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato sia per la disciplina dell'istanza di rimborso sia, nel testo dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, per il termine di presentazione dell'istanza.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dei presupposti per il beneficio fiscale e del rispetto del regime de minimis è posta a carico di chi invoca il rimborso/agevolazione.

  • art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    Costituisce la base normativa dell'agevolazione fiscale per i soggetti colpiti dal sisma del 1990; tuttavia non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d'impresa se in contrasto con la disciplina UE sugli aiuti di Stato.

  • art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    Riconosce il rimborso a favore dei soggetti colpiti dal sisma che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 oltre il 10%; per i soggetti che svolgono attività d'impresa l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica di compatibilità con l'ordinamento UE.

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in l. 3 agosto 2017, n. 123

    Richiamato dal terzo motivo come norma sopravvenuta che avrebbe ridotto l'importo del rimborso.

  • art. 107 TFUE

    Richiamato come parametro dell'eccezione de minimis e del regime degli aiuti di Stato compatibili/incompatibili con il mercato interno.

  • art. 108, paragrafo 3, TFUE

    La Commissione europea ha ritenuto che le misure fiscali agevolative fossero state adottate in violazione di tale norma, con conseguente qualificazione come aiuti di Stato incompatibili.

  • IV direttiva n. 77/388/CEE

    Citata dall'Ufficio nel secondo motivo come fonte interpretata dalla Corte di giustizia nel contesto degli aiuti e della loro compatibilità.

  • Regolamento (CE) n. 1407/2013

    È il regolamento de minimis richiamato per sostenere che occorre verificare il rispetto del limite massimo complessivo di aiuti nel triennio.

  • Regolamento (CE) n. 717/2014

    Richiamato dall'Ufficio in via subordinata nel secondo motivo come ulteriore disciplina de minimis.

  • Decisione Commissione Europea C(2015) 5549 final

    Vincola il giudice nazionale e impone la disapplicazione delle norme interne incompatibili; la Corte la utilizza per escludere l'applicabilità indiscriminata dell'agevolazione ai beneficiari con attività d'impresa e per richiedere la verifica della compatibilità del singolo aiuto.

  • art. 366, secondo comma, n. 3, c.p.c.

    La doglianza è dichiarata inammissibile per mancata riproduzione/produzione nel ricorso del contenuto della richiesta di rimborso, impedendo il controllo di autosufficienza.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicata come norma processuale per il primo motivo (error in procedendo).

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicata come norma per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 107, paragrafo 2, lett. b), TFUE

    Richiamato dalla Corte come possibile base di compatibilità degli aiuti individuali già concessi, purché sia dimostrato il nesso diretto tra danno da calamità e aiuto, evitando sovracompensazioni.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le questioni di fatto non dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorso deve inoltre essere autosufficiente e contenere o riprodurre gli atti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Chi invoca un'agevolazione fiscale o un rimborso fondato su una disciplina speciale deve provare tutti i presupposti applicativi, inclusi quelli derivanti dal diritto UE quando la misura è qualificabile come aiuto di Stato.
  • Quando una norma interna di favore è subordinata al rispetto del regime de minimis, non basta che il singolo importo richiesto sia sotto soglia: occorre verificare il tetto complessivo degli aiuti percepiti nel periodo rilevante e la ricorrenza delle condizioni soggettive e oggettive previste dalla disciplina europea.
  • In materia di aiuti collegati a calamità naturali, il giudice deve accertare in concreto l'assenza di sovracompensazione e la compatibilità dell'aiuto individuale con il regolamento applicabile, richiedendo anche l'autocertificazione circa altri aiuti ricevuti nel triennio.
  • Lo ius superveniens e gli atti vincolanti della Commissione UE possono imporre al giudice nazionale una nuova verifica dei presupposti del beneficio, consentendo in rinvio l'acquisizione di documenti o fatti prima non necessari ma divenuti rilevanti per la nuova disciplina.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicato

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