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Sentenza

Sentenza n. 1101/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600969

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a una rampa di scale, un cancello e un garage, ritenuti realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale sostenendo che le opere fossero state realizzate anteriormente all’imposizione del vincolo paesaggistico e che la loro legittimità risultasse da documenti storici, precedenti atti comunali, una DIA non seguita da provvedimenti inibitori, un verbale della polizia municipale, un’istanza di accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica e il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio. Hanno dedotto la violazione degli artt. 146 e 148 del d.lgs. 42/2004 in relazione all’art. 31 del d.P.R. 380/2001, per difetto del presupposto e arbitrarietà; il difetto assoluto di istruttoria e motivazione, per l’omessa considerazione della documentazione attestante la risalenza dei manufatti; la violazione degli artt. 9-bis e 34-ter del d.P.R. 380/2001 e il legittimo affidamento; l’applicabilità delle ipotesi di esclusione dall’autorizzazione paesaggistica previste dagli artt. 2 e 17 del d.P.R. 31/2017; la genericità e carenza motivazionale dell’ordinanza; l’erronea ritenuta necessità di una specifica dimostrazione dell’interesse pubblico alla demolizione; nonché la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto dirimente stabilire se i manufatti fossero già esistenti al momento dell’imposizione del vincolo paesaggistico. Ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di vincolo paesaggistico, l’autorizzazione paesaggistica è necessaria indipendentemente dal titolo edilizio richiesto e dalla natura pertinenziale delle opere, sicché la demolizione è doverosa quando l’autorizzazione preventiva manchi. Ha inoltre posto a carico delle interessate l’onere di provare l’epoca di realizzazione dell’abuso, precisando che tale prova deve risultare da elementi obiettivamente inconfutabili, idonei a offrire ragionevole certezza. Nel caso concreto, i documenti prodotti erano successivi sia alla presunta edificazione sia all’introduzione del vincolo e non dimostravano adeguatamente l’anteriorità dei manufatti; pertanto, l’ordinanza ha resistito alle censure. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione della controversia all’esito della fase cautelare quando il ricorso è manifestamente infondato, previo avviso alle parti.

  • artt. 146 e 148 d.lgs. 42/2004

    Sono richiamati nel contesto della necessità dell’autorizzazione paesaggistica e delle conseguenze derivanti dalla sua mancanza.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Costituisce il fondamento della sanzione demolitoria e del ripristino dello stato dei luoghi per opere abusive.

  • art. 3 l. 241/1990

    È invocato con riguardo all’obbligo di motivazione e alla dedotta carenza istruttoria dell’ordinanza.

  • artt. 2 e 17 d.P.R. 31/2017

    non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato A

    Le ricorrenti ne hanno invocato l’applicazione per sostenere l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica e l’inammissibilità della demolizione; il TAR ha respinto il ricorso senza accogliere tale prospettazione.

  • artt. 7 e ss. l. 241/1990

    Sono richiamati in relazione alla dedotta violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.

Massime di principio

  • In presenza di un vincolo paesaggistico, la previa autorizzazione paesaggistica è necessaria indipendentemente dal titolo edilizio richiesto e dalla natura pertinenziale delle opere; ove tale autorizzazione manchi, la sanzione demolitoria può essere doverosamente applicata.
  • Chi intende dimostrare che un manufatto abusivo preesisteva all’imposizione del vincolo paesaggistico ha l’onere di provare l’epoca di realizzazione mediante elementi documentali obiettivamente inconfutabili, idonei a fornire ragionevole certezza.
  • La mera produzione di documenti formati dopo la presunta edificazione o dopo l’introduzione del vincolo non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l’anteriorità del manufatto rispetto al vincolo paesaggistico.
  • In assenza di prova adeguata dell’esistenza dei manufatti al momento dell’imposizione del vincolo, l’ordinanza di demolizione fondata sulla mancanza dell’autorizzazione paesaggistica resiste alle censure di difetto del presupposto, istruttoria e motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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