Sentenza n. 1268/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso del 5 febbraio 2026 relativa al provvedimento conclusivo della domanda di protezione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente protezione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato alla Commissione territoriale una prima istanza di accesso il 5 novembre 2025, chiedendo copia del provvedimento conclusivo relativo alla domanda di protezione internazionale presentata il 18 febbraio 2025. Non avendo ricevuto risposta, il 5 febbraio 2026 presentava una nuova istanza, rappresentando che la Questura gli aveva comunicato il 27 maggio 2025 che il provvedimento definitivo era in corso di notifica, ma che non lo aveva mai ricevuto, nonostante i ripetuti accessi presso la Questura e la Commissione territoriale. Con ricorso ex art. 116 c.p.a. deduceva, con i primi due motivi, la violazione degli artt. 1 e 2 l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi di celerità, efficienza, economicità, trasparenza e buon andamento, per l’omessa risposta alle istanze e la mancata consegna del provvedimento. Con il terzo e quarto motivo deduceva la violazione degli artt. 3, 22, 24 e 25 l. 241/1990 e dell’art. 9 d.P.R. 184/2006, sostenendo che il silenzio fosse privo di motivazione e non giustificato da alcuna causa di esclusione o limitazione dell’accesso. Con il quinto e sesto motivo deduceva la violazione degli artt. 24 e 113 Cost., del diritto di difesa, dell’effettività della tutela giurisdizionale, della trasparenza e della buona amministrazione, poiché la mancata conoscenza del provvedimento gli impediva di conoscere l’esito della domanda di protezione e di esercitare tempestivamente i rimedi giurisdizionali. Il Ministero si costituiva senza svolgere difese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la seconda istanza di accesso rappresentava fatti ulteriori rispetto alla prima e il protrarsi della mancata conclusione del procedimento costituiva comunque un fatto nuovo idoneo a legittimare una nuova domanda di accesso. Ha accolto il terzo e il quarto motivo, ritenendo che il richiedente la protezione internazionale avesse un interesse diretto, concreto e attuale, collegato all’ostensione del provvedimento conclusivo. Il termine di conclusione del procedimento era ampiamente decorso e l’Amministrazione non aveva contestato i fatti allegati né dedotto specifiche ragioni di esclusione o limitazione dell’accesso ai sensi dell’art. 24 l. 241/1990. Il silenzio è stato quindi dichiarato illegittimo ed è stato accertato il diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta. La Commissione territoriale è stata ordinata di ostendere gli atti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Nulla sulle spese, in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; la liquidazione del compenso del difensore è stata rimessa a separato decreto.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; il ricorso è stato proposto contro il silenzio serbato sull’istanza di accesso.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Fondano il diritto di accesso documentale e la relativa tutela, riconosciuti al richiedente in presenza di un interesse diretto, concreto e attuale.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il silenzio formatosi sull’istanza di accesso è stato sottoposto al controllo giurisdizionale ed è stato dichiarato illegittimo.
art. 24 l. 241/1990
Le limitazioni o esclusioni del diritto di accesso devono essere specificamente rappresentate e giustificate; nel caso concreto l’Amministrazione non ne ha dedotte.
art. 3 l. 241/1990
Il silenzio non motivato sull’istanza di accesso è stato ritenuto illegittimo, in assenza di una causa di esclusione del diritto.
art. 9 d.P.R. 184/2006
Richiamato quale norma regolamentare in materia di procedimento di accesso; la sua violazione è stata ricondotta all’omesso riscontro dell’istanza.
art. 82 d.P.R. 115/2002
Richiamato per la liquidazione separata del compenso e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati personali del ricorrente e dell’oscuramento delle sue generalità.
Massime di principio
- La presentazione di una nuova istanza di accesso è ammissibile quando contiene fatti ulteriori rispetto a una precedente istanza; anche il protrarsi nel tempo della mancata conclusione del procedimento amministrativo costituisce un fatto nuovo idoneo a legittimare una nuova domanda di accesso.
- Il soggetto che ha presentato una domanda di protezione internazionale possiede un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere al provvedimento conclusivo del relativo procedimento, poiché la conoscenza dell’atto è funzionale alla tutela della propria posizione giuridica e all’esercizio dei rimedi giurisdizionali.
- Il silenzio dell’Amministrazione su un’istanza di accesso è illegittimo quando sia decorso il termine di conclusione del procedimento e l’Amministrazione non abbia dedotto né dimostrato l’esistenza di specifiche cause di esclusione o limitazione del diritto di accesso.
- In assenza di contestazioni dell’Amministrazione sui fatti allegati dal richiedente e di ragioni ostative riconducibili all’art. 24 l. 241/1990, il giudice può accertare il diritto di accesso e ordinare l’ostensione della documentazione entro un termine determinato.
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