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Sentenza

Sentenza n. 1269/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti della domanda di protezione internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo avere presentato domanda di protezione internazionale e integrato i relativi motivi, ha chiesto alla competente Commissione Territoriale, mediante PEC del 22 gennaio 2026, copia di tutti gli atti e documenti del procedimento amministrativo, inclusi eventuali provvedimenti conclusivi. Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25 della legge n. 241/1990, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a., deducendo la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e del d.lgs. n. 33/2013. Ha sostenuto di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, in quanto gli atti riguardano direttamente la sua domanda di protezione internazionale e sono necessari per conoscerne l'esito e orientare la successiva attività difensiva. Il Ministero dell'Interno si è costituito senza formulare difese e non sono state dedotte ragioni di esclusione ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di accesso. Ha ritenuto sussistente l'interesse diretto, concreto e attuale del richiedente, quale soggetto cui si riferisce il procedimento di protezione internazionale, e ha rilevato che la documentazione richiesta è direttamente riferibile alla sua posizione giuridica e funzionale alla tutela dei suoi diritti e interessi. Ha inoltre considerato ampiamente decorso il termine procedimentale e non contestati dall'Amministrazione né i fatti allegati né l'esistenza di cause ostative all'accesso. Ha quindi riconosciuto il diritto del ricorrente all'ostensione e ordinato alla Commissione Territoriale di esibire la documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Nulla è stato disposto sulle spese di giudizio, mentre il ricorrente è stato definitivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato e al difensore è stato liquidato l'importo di 1.000 euro, già dimidiato, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 25 l. 241/1990

    Il decorso del termine senza una decisione sull'istanza di accesso consente di impugnare il silenzio mediante il rito previsto dall'art. 116 c.p.a.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale

    Il soggetto che ha presentato la domanda di protezione internazionale è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti del procedimento che lo riguarda, quando l'accesso è funzionale alla tutela dei propri diritti e interessi.

  • art. 24 l. 241/1990

    In assenza di specifiche ragioni di esclusione dell'accesso dedotte dall'Amministrazione, non sussistono elementi per negare l'ostensione dei documenti direttamente riferibili alla posizione del richiedente.

  • art. 116 c.p.a.

    Il rito speciale è esperibile per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio sull'istanza di accesso e la conseguente esibizione dei documenti.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    In presenza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il compenso del difensore vittorioso è liquidato secondo le modalità previste dalla disciplina del patrocinio.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    già dimidiati ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002

    I compensi del difensore sono stati liquidati nella misura ridotta prevista per il patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Il richiedente la protezione internazionale è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti del procedimento amministrativo relativo alla propria domanda, poiché tali documenti incidono direttamente sulla sua posizione giuridica.
  • L'accesso documentale è riconoscibile quando la documentazione richiesta è direttamente riferibile alla posizione del richiedente ed è funzionale alla conoscenza dell'esito del procedimento e alla tutela, anche futura, dei suoi diritti e interessi.
  • Il decorso del termine previsto per la definizione dell'istanza di accesso, in assenza di un provvedimento espresso e di ragioni di esclusione ex art. 24 l. 241/1990, rende illegittimo il silenzio dell'amministrazione e legittima l'ordine giudiziale di esibizione.
  • Nel giudizio sull'accesso, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dei fatti allegati dal richiedente e l'omessa deduzione di cause ostative rafforzano la fondatezza della domanda di ostensione.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazioneTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

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