Sentenza n. 1265/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento dell’indennizzo e delle spese liquidati da un decreto decisorio irrevocabile della Corte d’Appello di Venezia
Esito
Favorevole al resistente (ministero debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., per ottenere l’esecuzione di un decreto decisorio irrevocabile che aveva liquidato a suo favore, a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un indennizzo per l’irragionevole durata di un processo amministrativo, oltre interessi e spese. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per procedere al pagamento in sostituzione dell’amministrazione. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in base all’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001. La ricorrente ha contestato la tardività e la genericità delle difese ministeriali, sostenendo inoltre che la disposizione fosse applicabile soltanto ai crediti verso il Ministero della Giustizia e non ai crediti verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. In subordine, ha chiesto il rinvio della causa oltre il 21 gennaio 2027 o la proposizione di una questione di legittimità costituzionale.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni processuali della ricorrente relative alla costituzione e alla memoria del Ministero. Ha ritenuto che il termine per la costituzione previsto dall’art. 46, comma 1, c.p.a., anche se dimezzato nel giudizio di ottemperanza dall’art. 87, comma 3, c.p.a., abbia natura ordinatoria; pertanto, la costituzione è ammissibile sino all’udienza, restando però soggetta alle preclusioni derivanti dai termini per il deposito di memorie e documenti. La memoria ministeriale è stata considerata tempestiva rispetto all’udienza del 28 gennaio 2026, perché depositata nel termine dimidiato previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. È stata inoltre ritenuta ammissibile la costituzione iniziale di mero stile, potendo le difese essere sviluppate successivamente nei termini propri delle memorie. Nel merito processuale, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso di ottemperanza. Ha interpretato l’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, nel testo vigente dopo le modifiche della legge n. 207/2024 e del d.l. n. 117/2025, come applicabile a tutti i crediti liquidati ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021, senza distinzione in base all’amministrazione debitrice o al tipo di processo presupposto. La disposizione impone il rinnovo della dichiarazione di pagamento entro il 30 ottobre 2026 e vieta, fino al 21 gennaio 2027, l’inizio di nuovi giudizi di ottemperanza, sospendendo quelli già pendenti. Poiché il ricorso è stato notificato il 18 novembre 2025, durante il periodo di divieto, esso è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha escluso dubbi di legittimità costituzionale, ritenendo la sospensione temporalmente limitata, razionale e giustificata dall’obiettivo di smaltire i crediti Pinto arretrati mediante una procedura amministrativa telematica, collegata all’obbligo dell’amministrazione di pagare entro sei mesi dal completamento degli adempimenti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
Consente di chiedere l’esecuzione del giudicato mediante il giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 46, comma 1, c.p.a.
Il termine per la costituzione delle parti intimate ha natura ordinatoria e non perentoria.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Dimezza i termini processuali nel giudizio di ottemperanza, compreso il termine di costituzione, senza trasformarlo in termine perentorio.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Stabilisce i termini per il deposito di memorie e documenti, soggetti alle relative preclusioni processuali.
art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001
I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.
La disposizione si applica a tutti i crediti liquidati ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021, compresi quelli dovuti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la durata irragionevole di processi amministrativi; vieta l’instaurazione di nuovi giudizi di ottemperanza fino al 21 gennaio 2027 e sospende quelli pendenti.
art. 5-sexies, commi 3 e 3-bis, legge n. 89/2001
Prevedono le modalità di rinnovo della dichiarazione e della documentazione necessarie per il pagamento amministrativo del credito Pinto.
art. 5-sexies, comma 5, legge n. 89/2001
L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti.
Il termine di sei mesi per il pagamento decorre soltanto dal completo e regolare assolvimento degli adempimenti documentali e telematici richiesti.
art. 1, comma 817, lettera m), legge n. 207/2024
Ha introdotto il comma 12-bis dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, prevedendo originariamente la sospensione e il divieto temporaneo dei giudizi di ottemperanza.
art. 9, comma 1, lettera b), numero 5), d.l. n. 117/2025, convertito dalla legge n. 148/2025
Ha sostituito il comma 12-bis, trasformando il rinnovo della domanda in obbligo e fissando il divieto di nuove azioni e la sospensione dei giudizi fino al 21 gennaio 2027.
Massime di principio
- Il divieto temporaneo di iniziare giudizi di ottemperanza previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 si applica a tutti i crediti liquidati ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dall’amministrazione debitrice e dal giudice presso il quale si è svolto il processo presupposto.
- Un giudizio di ottemperanza relativo a un credito Pinto instaurato durante il periodo di divieto previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 è inammissibile; i giudizi già pendenti sono invece sospesi per effetto diretto della legge.
- L’obbligo di rinnovo della domanda di pagamento e il divieto temporaneo di ricorrere all’ottemperanza sono collegati alla procedura amministrativa telematica prevista dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, che impone all’amministrazione di effettuare il pagamento entro sei mesi dal completo e regolare assolvimento degli adempimenti richiesti.
- Il termine per la costituzione della parte intimata previsto dall’art. 46, comma 1, c.p.a., anche se dimezzato ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., è ordinatorio: la costituzione tardiva è ammissibile sino all’udienza, ma la parte incorre nelle preclusioni relative a memorie, documenti e repliche maturate secondo i termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
- La sospensione legale e il divieto temporaneo di instaurare giudizi di ottemperanza relativi ai crediti Pinto non sono irragionevoli o sproporzionati quando siano temporalmente delimitati e funzionali a consentire la più celere definizione amministrativa delle posizioni creditorie arretrate.
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