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Sentenza

Sentenza n. 1264/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso del 13 novembre 2025 relativa a documentazione su dissesti stradali, lavori, autorizzazioni e segnaletica

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente, dichiarando di essere stata danneggiata da un incidente verificatosi il 23 agosto 2025, ha chiesto al Comune, ai sensi degli artt. 5 e seguenti del d.lgs. 33/2013 e degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, copia e visione di documentazione riguardante, nei dodici mesi precedenti, dissesti e lavori di ripristino della pavimentazione, contratti e incarichi di manutenzione, autorizzazioni e progetti relativi a lavori di terzi, nonché documentazione sulla segnaletica e materiale fotografico o filmico. Ha dedotto: violazione degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990 e dei principi di celerità, efficienza ed economicità; violazione degli artt. 3 e 25, comma 3, della l. 241/1990 e dell'art. 9 del d.P.R. 184/2006, con difetto di motivazione; violazione degli artt. 22 e 24 della l. 241/1990 e dell'art. 9 del d.P.R. 184/2006, nonché difetto di istruttoria; violazione degli artt. 24 e 113 Cost. e del diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha trasmesso una nota con la quale ha dichiarato di non aver rinvenuto la documentazione richiesta. La ricorrente ha riconosciuto il venir meno dell'interesse alla domanda, chiedendo tuttavia la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il Comune, successivamente alla proposizione del ricorso, aveva fornito un riscontro espresso e motivato all'istanza, dichiarando l'assenza agli atti della documentazione richiesta. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto che l'istanza fosse inammissibile per carattere esplorativo e oggetto eccessivamente generico: non individuava documenti specifici già formati e certamente detenuti dall'amministrazione, ma sollecitava verifiche sull'operato comunale, sulla possibile esistenza di dissesti, lavori, autorizzazioni e segnaletica lungo un'intera strada e tratti adiacenti. L'accesso non può trasformarsi in un'attività di ricerca generalizzata né imporre all'amministrazione elaborazioni o ricostruzioni di dati. Nonostante tale valutazione, le spese sono state compensate, poiché il riscontro comunale aveva soddisfatto l'interesse conoscitivo della ricorrente senza contestare tempestivamente il carattere generico dell'istanza.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un atto o tiene un comportamento idoneo a soddisfare l'interesse sostanziale dedotto in giudizio.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    L'accesso documentale deve riguardare documenti amministrativi specificamente individuati o individuabili, formati e detenuti dall'amministrazione.

  • artt. 5 e ss. d.lgs. 33/2013

    accesso civico generalizzato

    Il richiamo all'accesso civico generalizzato non consente di trasformare la richiesta in un'indagine esplorativa sull'attività amministrativa.

  • art. 3 l. 241/1990

    La norma è richiamata tra le disposizioni invocate dalla ricorrente in relazione al silenzio e al difetto di motivazione.

  • art. 25, comma 3, l. 241/1990

    tutela giurisdizionale in materia di accesso

    La norma è richiamata tra le disposizioni poste a fondamento dell'impugnazione del silenzio diniego.

  • art. 9 d.P.R. 184/2006

    riscontro alla richiesta di accesso

    La norma è richiamata tra quelle dedotte dalla ricorrente in relazione al procedimento di accesso.

Massime di principio

  • L'istanza di accesso documentale deve avere a oggetto documenti specifici, già formati e detenuti dall'amministrazione, indicati in modo sufficientemente preciso e circoscritto; non può limitarsi a richiedere dati, informazioni o chiarimenti generici su un complesso non individuato di atti, la cui consistenza, contenuto ed effettiva esistenza siano ignoti.
  • L'accesso non può imporre all'amministrazione un'attività di elaborazione, ricostruzione o ricerca generalizzata di dati e non può essere utilizzato per scandagliare l'operato amministrativo al fine di verificare se siano eventualmente esistiti fatti, lavori, autorizzazioni o segnalazioni non previamente individuati.
  • Quando, dopo la proposizione del ricorso contro il silenzio sull'accesso, l'amministrazione fornisce un riscontro espresso e motivato idoneo a soddisfare l'interesse conoscitivo dell'istante, il giudizio può essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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