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Sentenza

Sentenza n. 1266/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da una procedura negoziata per lavori pubblici, unitamente alla relazione del RUP sulla verifica dei costi della manodopera, agli atti di gara e al diniego dell'istanza di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa, inizialmente risultata prima graduata con un ribasso del 17,44%, è stata esclusa perché, nell'Allegato relativo ai costi della manodopera, aveva indicato l'impiego di un solo operaio di IV livello per complessive 7.800 ore. Secondo il RUP, tale dato avrebbe comportato una durata dei lavori di 957 giorni, incompatibile con il termine massimo di 547 giorni previsto dalla lex specialis e dal capitolato, modificando così un elemento essenziale dell'assetto contrattuale e impedendo un confronto concorrenziale omogeneo. La ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 97 Cost., falsa interpretazione e applicazione dell'art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 8.3 della lettera d'invito, nonché eccesso di potere per errore istruttorio, manifesta irragionevolezza e ingiustizia. Ha sostenuto che l'indicazione di '1' invece di '1,8' fosse un mero errore materiale, privo di incidenza sul ribasso, sul prezzo, sul costo orario e complessivo della manodopera, sulle 7.800 ore complessive e sull'impegno a rispettare il termine di 547 giorni. Ha quindi censurato la mancata attivazione del soccorso procedimentale per chiarire e correggere l'errore.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima l'esclusione ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a), del d.lgs. 36/2023, poiché l'offerta risultava non conforme ai documenti di gara sotto il profilo della durata massima di esecuzione. La difformità tra l'offerta e una prescrizione essenziale del capitolato impone l'esclusione anche se la lex specialis non prevede espressamente la sanzione espulsiva. Il Collegio ha escluso che l'indicazione di un solo operaio fosse un errore materiale immediatamente riconoscibile e correggibile. Dal contenuto dell'offerta non emergeva ictu oculi un lapsus, né il dato corretto di 1,8 lavoratori era ricavabile con semplici operazioni matematiche dai dati presentati. La ricostruzione del fabbisogno medio di 1,8 lavoratori dipendeva invece dall'organizzazione aziendale e dalla distribuzione degli operai nelle diverse lavorazioni, elementi estranei all'offerta e illustrati dalla concorrente soltanto nel ricorso. L'attivazione del soccorso procedimentale avrebbe quindi comportato un'integrazione o modificazione postuma dell'offerta, in violazione della par condicio. Il giudice ha inoltre richiamato il principio di autoresponsabilità del concorrente, escludendo che sulla stazione appaltante possa gravare un obbligo di ricostruzione della volontà negoziale maggiore rispetto alla diligenza richiesta all'offerente. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023

    Individua il presupposto normativo della procedura negoziata utilizzata dalla stazione appaltante.

  • art. 50, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Consente l'utilizzo del criterio del prezzo più basso nella procedura.

  • art. 70, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Sono inammissibili le offerte […] non conformi ai documenti di gara

    La non conformità dell'offerta alle prescrizioni essenziali della lex specialis comporta l'inammissibilità e l'esclusione, anche in assenza di un'espressa previsione espulsiva.

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. […] I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica

    Il soccorso procedimentale consente chiarimenti interpretativi sull'offerta, ma non permette integrazioni o modifiche dell'impegno negoziale; la rettifica è ammissibile solo quando l'errore sia immediatamente riconoscibile e correggibile con certezza sulla base della stessa offerta.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della verifica dei costi della manodopera.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa per la verifica dell'offerta e dei relativi costi.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato dal giudice.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio in sede cautelare con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale del rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.

Massime di principio

  • Un'offerta non conforme a una prescrizione essenziale dei documenti di gara, quale il termine massimo di esecuzione dei lavori, deve essere esclusa ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a), del d.lgs. 36/2023 anche quando la lex specialis non preveda espressamente la sanzione espulsiva.
  • Il soccorso procedimentale previsto dall'art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023 consente di chiarire il significato di un'offerta ambigua, ma non di integrare o modificare successivamente il contenuto dell'offerta tecnica o economica.
  • La rettifica di un errore materiale nell'offerta è ammissibile soltanto quando l'errore sia immediatamente riconoscibile dal contenuto dell'offerta e la correzione possa essere effettuata con ragionevole certezza senza ricorrere a elementi estranei all'offerta stessa.
  • Non è qualificabile come mero errore materiale correggibile l'indicazione di un dato relativo al fabbisogno di personale quando il dato corretto dipenda da scelte organizzative dell'impresa e dalla distribuzione delle risorse nelle diverse lavorazioni, non desumibili direttamente dalla documentazione di gara.
  • Il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di verificare con diligenza i dati inseriti nell'offerta e impedisce di gravare la stazione appaltante di un obbligo di ricostruzione della volontà negoziale superiore a quello esigibile dallo stesso offerente.
  • Il soccorso procedimentale non può essere utilizzato quando la correzione richiesta altererebbe la par condicio, consentendo al concorrente di rappresentare ex post un impegno negoziale diverso da quello oggettivamente risultante dall'offerta.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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