Sentenza n. 1267/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio che ha dichiarato inammissibile l'istanza di accesso alle misure di accoglienza per tardiva presentazione della domanda di protezione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 29 luglio 2025 e dichiaratosi indigente, aveva manifestato alla Questura la volontà di chiedere la protezione internazionale; la domanda era stata formalizzata mediante modello C/3 il 21 gennaio 2026. La Prefettura aveva dichiarato inammissibile l'istanza di accesso alle misure di accoglienza ritenendo superato il termine di novanta giorni dall'ingresso previsto dall'art. 1, comma 2-bis, del d.lgs. 142/2015, richiamando altresì l'assenza di vulnerabilità e la priorità accordata ai soggetti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare. Il ricorrente ha dedotto il contrasto della preclusione automatica nazionale con l'art. 20 della direttiva 2013/33/UE, che consente soltanto una riduzione delle condizioni materiali di accoglienza mediante decisione individuale, obiettiva, imparziale e proporzionata; ha inoltre sostenuto che il diritto all'accoglienza decorre dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e che il richiamo alla priorità prevista dall'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 142/2015 non legittimasse il diniego.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso nei limiti dell'annullamento dell'atto. Ha ritenuto incompatibile con l'art. 20 della direttiva 2013/33/UE l'art. 1, comma 2-bis, del d.lgs. 142/2015, nella parte in cui collega automaticamente al superamento del termine di novanta giorni l'esclusione integrale dalle misure di accoglienza. La disciplina unionale consente, in presenza di ritardo non giustificato, soltanto una riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, da adottare individualmente, obiettivamente, imparzialmente, proporzionalmente e garantendo un tenore di vita dignitoso; non consente una preclusione assoluta e automatica. Il giudice ha quindi disapplicato la norma interna incompatibile in applicazione del primato del diritto dell'Unione. Ha escluso inoltre che il richiamo all'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 142/2015 potesse giustificare il diniego, poiché la priorità per i richiedenti giunti a seguito di salvataggio in mare non esclude il diritto all'accoglienza degli altri richiedenti e resta applicabile l'art. 11 del medesimo decreto per l'esaurimento temporaneo dei posti. Anche l'assenza di vulnerabilità non poteva sorreggere autonomamente il provvedimento, poiché la Prefettura non aveva svolto una valutazione completa dei requisiti, avendo fondato l'inammissibilità esclusivamente sul superamento del termine. È stata invece respinta la domanda di accertamento del diritto all'immediato ingresso nel sistema di accoglienza: l'amministrazione non aveva ancora esercitato compiutamente il potere istruttorio in ordine agli ulteriori requisiti, inclusa la vulnerabilità, sicché opera il limite dell'art. 34, comma 2, c.p.a. La Prefettura dovrà rieditare il potere e svolgere gli accertamenti necessari. Spese compensate; definitivamente ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ne ricorrono le condizioni; il TAR lo ha applicato previa audizione delle parti.
art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015
le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale
Individua il momento iniziale di applicazione delle misure di accoglienza nella manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale.
art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015
Nel rispetto dell’articolo 20 della direttiva 2013/33/UE [...] non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine [...]
Il TAR ha disapplicato la disposizione nella parte interpretata come automatica esclusione integrale dall'accoglienza dopo il decorso del termine di novanta giorni, ritenendola incompatibile con la direttiva europea.
art. 20, paragrafi 2 e 5, direttiva 2013/33/UE
possono ridurre le condizioni materiali di accoglienza
Consente soltanto una riduzione delle condizioni materiali di accoglienza in caso di ritardo non giustificato, mediante decisione individuale, obiettiva, imparziale, proporzionata e rispettosa di un tenore di vita dignitoso.
art. 28-bis, comma 2, lett. e-bis), d.lgs. 25/2008
Prevede il termine di novanta giorni dall'ingresso in Italia per la presentazione della domanda di protezione internazionale.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015
Prevede una priorità nell'accoglienza per i soggetti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare, senza escludere gli altri richiedenti dal sistema di accoglienza.
art. 11 d.lgs. 142/2015
Continua a prevedere misure straordinarie quando vi sia temporaneo esaurimento dei posti nelle strutture ordinarie di accoglienza.
art. 14 d.lgs. 142/2015
Rileva ai fini dell'accertamento degli ulteriori requisiti per la concessione delle misure di accoglienza, che la Prefettura dovrà valutare in sede di riedizione del potere.
art. 34, comma 2, c.p.a.
In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
Impedisce al giudice di dichiarare direttamente il diritto all'immediato ingresso nell'accoglienza quando l'amministrazione non abbia ancora completato l'istruttoria sui requisiti sostanziali.
art. 20, paragrafo 2, direttiva 2013/33/UE
È stato ritenuto direttamente rilevante quale parametro europeo incompatibile con l'automatismo espulsivo previsto dalla norma nazionale.
Massime di principio
- Il ritardo, senza giustificato motivo, nella presentazione della domanda di protezione internazionale non può comportare automaticamente l'esclusione integrale dalle misure di accoglienza: alla luce dell'art. 20 della direttiva 2013/33/UE, può giustificare soltanto una riduzione delle condizioni materiali di accoglienza.
- La decisione di riduzione delle condizioni materiali di accoglienza deve essere individuale, obiettiva, imparziale, proporzionata e adeguatamente motivata, con garanzia in ogni caso di un tenore di vita dignitoso.
- Il giudice nazionale deve disapplicare, per contrasto con il diritto dell'Unione europea, la disposizione interna che preveda una preclusione automatica e integrale all'accoglienza fondata sul mero superamento di un termine decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale, quando il contrasto non sia superabile mediante interpretazione conforme.
- La priorità accordata a una determinata categoria di richiedenti nell'accesso alle strutture di accoglienza non elimina il diritto degli altri richiedenti a essere valutati ai fini dell'accoglienza e non consente, da sola, il rigetto dell'istanza; resta applicabile la disciplina delle misure straordinarie in caso di temporanea indisponibilità dei posti.
- Quando l'amministrazione abbia rigettato l'istanza sulla base di una preclusione illegittima senza svolgere l'istruttoria sugli ulteriori requisiti sostanziali, il giudice può annullare il diniego ma non dichiarare direttamente il diritto all'immediata ammissione, dovendo rispettare il divieto di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
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