Cassazione Civile, Ordinanza n. 20584/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una serie di rapporti di lavoro formalizzati tra un'azienda sanitaria provinciale e un medico veterinario, instaurati dal 2002 al 2009 per l'esecuzione di progetti finalizzati in materia di sorveglianza sanitaria veterinaria e poi seguiti da stabilizzazione. La lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento dell'illegittimità della tipologia contrattuale utilizzata, il risarcimento del danno e il pagamento di differenze economiche, sostenendo che i rapporti dovessero essere trattati come convenzionati ai sensi dell'ACN veterinari 2005. La Corte d'appello aveva accolto in parte la domanda, riconducendo il rapporto a una collaborazione coordinata e continuativa/parasubordinata e applicando la disciplina collettiva dei veterinari convenzionati per riconoscere le differenze retributive, pur rigettando alcune ulteriori pretese. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha contestato l'interpretazione dell'art. 15-octies d.lgs. 502/1992, sostenendo che bastasse la presenza di un progetto e che la Corte d'appello avesse illegittimamente sovrapposto la nozione di attività ordinaria a quella di finalità istituzionali; con il secondo ha censurato la qualificazione del rapporto come riconducibile ai veterinari convenzionati e la conseguente applicazione dell'ACN 2005; con il terzo ha contestato l'interpretazione della norma transitoria n. 4 dell'ACN 2005 e degli artt. 13 e 21 dello stesso accordo, sostenendo che esso riguardasse solo rapporti convenzionali formalizzati e non incarichi ex art. 15-octies. La controricorrente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per presunta anteriore data della procura, eccezione respinta perché la data appariva frutto di errore materiale. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, ha accolto solo in parte il secondo e ha accolto il terzo, con decisione nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando la domanda di applicazione dell'ACN 2005 e di pagamento delle differenze retributive.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione relativa alla procura, ritenendo la data antecedente alla sentenza frutto di mero errore materiale. Sul primo motivo ha dichiarato inammissibile la censura, affermando che i contratti ex art. 15-octies d.lgs. 502/1992 non sono legittimi per il solo fatto di essere collegati a un progetto, ma richiedono oggetto specifico, temporaneità, impossibilità per l'amministrazione di far fronte con personale in servizio e contingenza della situazione; la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato la funzione di copertura di carenze strutturali, e la doglianza mirava in realtà a un riesame del merito. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la parte che contestava l'accertamento di fatto sulla natura parasubordinata del rapporto, ma ha accolto la censura nella parte in cui pretendeva l'applicazione dell'ACN veterinari 2005. Sul terzo motivo ha accolto il ricorso, ritenendo che la norma transitoria n. 4 dell'ACN 2005 riguardi solo rapporti convenzionali a tempo determinato già formalizzati e non incarichi conferiti ex art. 15-octies; pertanto non poteva essere usata per riconoscere differenze retributive a chi non fosse entrato nel perimetro formale della convenzione. La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai capi accolti e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda della controricorrente volta a ottenere il trattamento economico e normativo dei medici convenzionati e le relative differenze retributive. Ha precisato che, in tale quadro, non opera l'art. 2126 c.c. per ottenere automaticamente le somme richieste e che, semmai, resterebbero percorribili solo l'azione risarcitoria o quella di arricchimento senza causa, che però non erano state utilmente coltivate in giudizio; ha inoltre compensato le spese di tutto il processo per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 15-octies d.lgs. n. 502/1992
"Per l’attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell’attività ordinaria"
I contratti possono essere stipulati solo per progetti specifici, connessi a esigenze temporanee e non sostitutive dell'attività ordinaria; non basta la mera presenza di un progetto, occorrendo straordinarietà e contingenza della situazione e impossibilità di farvi fronte con personale in servizio.
"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio"
Le collaborazioni esterne nella PA richiedono oggetto specifico, temporaneità, alta qualificazione e impossibilità oggettiva di utilizzo di risorse interne.
Richiamato dalla ricorrente come base del rapporto autonomo; la Corte non ne fa applicazione diretta decisiva ai fini del riconoscimento delle differenze retributive richieste.
La censura sul punto è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui mirava a contestare un accertamento di fatto sulla natura del rapporto.
art. 13 ACN medici veterinari 2005
"regola [...] il rapporto di lavoro autonomo convenzionato"
L'ACN disciplina i rapporti convenzionati formalizzati tra aziende sanitarie e veterinari; non si applica automaticamente a incarichi ex art. 15-octies non instaurati con la procedura convenzionale prevista.
art. 21 ACN medici veterinari 2005
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 13 per escludere l'applicazione dell'ACN ai rapporti in questione; la Corte accoglie la censura quanto all'impossibilità di applicare l'ACN a rapporti non convenzionati formalmente.
norma transitoria n. 4 ACN medici veterinari 2005
"I rapporti convenzionali a tempo determinato instaurati [...] in corso alla data di pubblicazione del presente Accordo"
Si applica ai soli rapporti convenzionali già formalizzati e in corso alla data di pubblicazione dell'Accordo; non estende il trattamento economico dell'ACN ai medici incaricati ex art. 15-octies in assenza di convenzione formale.
Viene richiamato come fonte generale del convenzionamento sanitario e come base della necessaria conformazione ai contratti collettivi nazionali e delle modalità di accesso alla convenzione.
"La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione"
Non è applicabile per riconoscere automaticamente il trattamento dell'ACN a un rapporto di lavoro autonomo/parasubordinato privo dei presupposti formali della convenzione; resta eventualmente operante solo nei limiti dei rapporti di lavoro subordinato o comunque nei casi giurisprudenzialmente ammessi.
art. 36 Cost.
Non è utilizzabile per parametrare le differenze retributive di un rapporto qualificato come autonomo; il richiamo alla retribuzione costituzionalmente adeguata vale per il lavoro subordinato o per fattispecie diverse.
Il potere del giudice di determinare il compenso opera solo se il compenso non sia stato pattuito, evenienza non ricorrente nel caso concreto.
Come l'art. 2225 c.c., non consente di sostituire il compenso pattuito con quello previsto da un diverso contratto collettivo se il corrispettivo è stato già convenuto.
La Corte indica l'azione generale di arricchimento come possibile rimedio alternativo, ove ne ricorrano i presupposti, ma non come base per applicare l'ACN e riconoscere le differenze retributive domandate.
La Corte ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nei contratti pubblici ex art. 15-octies d.lgs. 502/1992 non basta l'esistenza di un progetto: il progetto deve essere specifico e deve rispondere a un'esigenza temporanea, straordinaria e contingente, non sostitutiva dell'attività ordinaria e non fronteggiabile con il personale in servizio.
- La temporaneità degli incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione per esigenze progettuali presuppone che la situazione da affrontare non consenta un immediato adeguamento stabile dell'organizzazione e delle dotazioni interne.
- Le discipline collettive del personale convenzionato sanitario si applicano solo ai rapporti che siano stati instaurati secondo la relativa procedura e con i presupposti formali previsti; non possono essere estese a rapporti formalizzati con diverso titolo negoziale solo perché in concreto svolti in modo simile.
- La norma transitoria di un accordo collettivo sanitario destinata a regolare rapporti convenzionali già esistenti non può essere interpretata come fonte di un trattamento economico per soggetti estranei al perimetro formale della convenzione, altrimenti si attribuirebbe all'accordo un'efficacia ultra vires.
- Quando il rapporto con la pubblica amministrazione è qualificato come lavoro autonomo o parasubordinato e non come subordinato, non è possibile utilizzare automaticamente l'art. 2126 c.c. o l'art. 36 Cost. per ottenere le retribuzioni previste da un diverso schema contrattuale collettivo.
- In presenza di un compenso pattuito in un rapporto di collaborazione con la PA, il giudice non può sostituirlo con quello previsto da un diverso accordo collettivo se manca il presupposto formale di applicazione di quest'ultimo; eventuali tutele risarcitorie o da arricchimento senza causa restano rimedi distinti e autonomi.
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