Cassazione Civile, Ordinanza n. 09661/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi tributari riuniti aventi ad oggetto la medesima cartella di pagamento. In primo grado il contribuente aveva impugnato sia il recupero di somme collegate a una definizione agevolata relativa al c.d. "Sisma Sicilia" del 2002, sia il diniego di definizione agevolata ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello sostenendo, da un lato, che il contribuente svolgesse attività professionale/commerciale e quindi non potesse beneficiare del regime agevolativo, essendo il recupero qualificato come aiuto di Stato illegittimo, e, dall'altro, che la cartella non rientrasse comunque tra gli atti definibili ai sensi della norma invocata. La CTR ha ritenuto fondato l'appello dell'Ufficio quanto all'illegittimità del beneficio, ma ha poi dichiarato estinto l'intero giudizio per cessazione della materia del contendere, reputando pregiudiziale la definibilità agevolata della cartella. L'Agenzia ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011 e dell'art. 16 della l. n. 289/2002, sostenendo che la lite, riguardando somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi, fosse espressamente esclusa dalla definizione agevolata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso. Ha ritenuto che la CTR abbia violato l'art. 39, comma 12, lett. e), del d.l. n. 98/2011, perché tale disposizione esclude espressamente dalla definizione agevolata le somme dovute per il recupero di aiuti di Stato illegittimi. Poiché la stessa sentenza impugnata aveva già affermato, senza essere censurata sul punto, che il contribuente svolgeva attività professionale e che l'agevolazione costituiva aiuto di Stato indebito, la conclusione della CTR sulla "condonabilità" della cartella e sulla conseguente cessazione della materia del contendere è stata giudicata incoerente e giuridicamente errata. La decisione è stata quindi cassata in parte qua con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia-Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
"le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro ... possono essere definite ..."; "restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi"
La Corte interpreta la norma nel senso che la definizione agevolata non è applicabile alle pretese che abbiano ad oggetto il recupero di aiuti di Stato illegittimi, sicché la presenza di tale oggetto esclude la "condonabilità" della cartella e impedisce di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
art. 16 l. 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamato come disciplina cui rinvia l'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011 per la definizione delle liti fiscali; nel caso concreto, però, il rinvio non opera per effetto dell'espressa esclusione prevista dalla lett. e) della norma successiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto dalla ricorrente per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Citato solo per richiamare, in astratto, che la cartella può essere impugnata anche nel merito quando costituisce il primo atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza del contribuente.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nella sentenza impugnata e menzionato dalla Cassazione nel verificare la coerenza tra l'accertata illegittimità dell'aiuto di Stato e la successiva declaratoria di definibilità della cartella.
Massime di principio
- Quando una disposizione di definizione agevolata contiene un'espressa clausola di esclusione, il giudice non può applicare il condono in presenza del tipo di pretesa esclusa, anche se la lite rientra astrattamente nei parametri generali di valore o di pendenza.
- Se il giudice di merito accerta in modo definitivo che la pretesa fiscale concerne il recupero di aiuti di Stato illegittimi, tale accertamento è incompatibile con una successiva declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere fondata sulla definibilità agevolata della stessa cartella.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata quando il petitum resta controverso e la legge esclude espressamente la definizione agevolata della specifica tipologia di credito tributario.
- In sede di legittimità, la Cassazione può cassare la decisione impugnata per incoerenza logico-giuridica tra il capo che riconosce la legittimità della pretesa fiscale e quello che, nonostante ciò, la considera definibile in condono nonostante un'esclusione normativa espressa.
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