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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13631/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'ordinanza riguarda un accertamento IRPEF per l'anno 2009: a seguito di indagini bancarie eseguite presso istituti di credito e operatori finanziari, l'Ufficio rettificava il reddito del contribuente da euro 48.518,00 a euro 575.311,00. Il contribuente impugnava l'avviso davanti alla CTP e poi alla CTR, ma i giudici di merito respingevano entrambe le volte. In cassazione deduceva tre motivi: 1) violazione degli artt. 41 e 32 d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'Ufficio avesse illegittimamente applicato presunzioni proprie dell'accertamento in caso di omessa/nulla dichiarazione, pur in assenza dei relativi presupposti; 2) violazione degli artt. 38 e 39 d.P.R. 600/1973, perché la CTR avrebbe avallato un accertamento fondato su presunzioni semplici senza la necessaria gravità, precisione e concordanza; 3) omessa motivazione/ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la CTR considerato la documentazione bancaria prodotta a difesa. La Corte dichiara inammissibili e infondati i primi due motivi: il ricorso difetta di specificità perché non indica puntualmente gli atti e i passaggi decisivi cui le censure si riferiscono; inoltre, la scelta del metodo di accertamento spetta all'Amministrazione e, nel caso concreto, risultavano comunque astrattamente sussistenti i presupposti per l'accertamento bancario e per l'accertamento induttivo. Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che gli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 prevedono una presunzione legale a favore dell'Erario, superabile dal contribuente solo con prova analitica per ciascun versamento/prelevamento, e che il giudice di merito aveva correttamente applicato tali principi. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile sia perché formulato in modo confuso, mescolando i vizi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c., sia perché, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex n. 5 non è deducibile in cassazione. Il ricorso viene quindi respinto con condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente, confermando la sentenza della CTR del Lazio che aveva già respinto l'appello e, quindi, l'avviso di accertamento fondato su indagini bancarie. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    attribuisce all'Amministrazione il potere di acquisire dati bancari e opera, nei rapporti d'imposta, una presunzione legale a favore dell'Erario sulle movimentazioni bancarie, superabile solo con prova analitica del contribuente

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    prevede, per l'IVA, una presunzione legale analoga a quella dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 in tema di accertamenti bancari

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente come parametro di censura, ma non ritenuto decisivo dalla Corte per infirmare l'accertamento impugnato

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente; la Corte osserva che nel caso concreto risultavano comunque i presupposti per l'accertamento induttivo e che il giudice non può sostituirsi all'Ufficio nella scelta del metodo di accertamento

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la Corte afferma che non richiede l'indicazione delle norme violate o del procedimento di rettifica utilizzato, ma delle ragioni giuridiche dell'atto

  • art. 2729 c.c.

    i requisiti di gravità, precisione e concordanza riguardano le presunzioni semplici e non la presunzione legale prevista per gli accertamenti bancari

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, pena l'inammissibilità

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per le doglianze di violazione di legge sui metodi di accertamento e sulle presunzioni

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è inammissibile se formulato in modo confuso e, comunque, non deducibile in presenza di doppia conforme nei limiti applicabili

  • art. 348-ter c.p.c.

    in caso di doppia conforme preclude la deducibilità in cassazione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., quando l'appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    richiamato come fonte della disciplina sulla doppia conforme

  • L. 11 agosto 2012, n. 143

    legge di conversione richiamata per l'applicabilità della disciplina della doppia conforme

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico e riferibile alla decisione impugnata: non è sufficiente una censura generica o priva dell'indicazione puntuale degli atti e dei passaggi decisivi su cui si fonda.
  • In materia di accertamenti bancari, le norme tributarie prevedono una presunzione legale a favore dell'Erario sulle movimentazioni sui conti correnti; il contribuente può superarla solo con prova analitica e riferita a ciascuna operazione contestata.
  • La presunzione legale sugli accertamenti bancari non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.; tali requisiti rilevano invece per la prova contraria eventualmente offerta dal contribuente.
  • La scelta del metodo di accertamento rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione finanziaria, entro i limiti di legge; una doglianza che contesti solo il profilo formale del metodo, senza un concreto pregiudizio sostanziale, è inidonea a determinare l'annullamento dell'atto.
  • In caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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