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Sentenza

Sentenza del 02/05/2024 n. 11833 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione aveva contestato ai contribuenti l’omesso pagamento dell’ecotassa per rifiuti conferiti nella cava di loro proprietà ad Avetrana, nonché le sanzioni per discarica abusiva, mancata registrazione dei conferimenti e omessa dichiarazione. I rifiuti, quantificati dalla Guardia di Finanza in 16.171.200 kg, provenivano da demolizioni, scavi e lavorazioni edili; il tributo richiesto era pari a circa 242.568 euro. I contribuenti impugnarono l’atto, sostenendo, tra l’altro, che l’assoluzione penale di A.A. «per non aver commesso il fatto» impedisse la pretesa tributaria e sanzionatoria (ne bis in idem); che il materiale fosse costituito da terre e rocce da scavo, o comunque da rifiuti soggetti ad aliquota ridotta; che mancasse prova della loro responsabilità e che la motivazione della sentenza regionale fosse apparente. La CTP di Bari respinse il ricorso e la CTR Puglia confermò la decisione; i contribuenti proposero ricorso per Cassazione con cinque motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha escluso che l’assoluzione penale vincolasse automaticamente il giudice tributario o integrasse violazione del ne bis in idem: il giudizio tributario ha presupposti e finalità distinti e può valutare autonomamente le prove. Ha ritenuto che la responsabilità dei proprietari si fondasse sulla culpa in vigilando e sull’omessa denuncia della discarica agli organi regionali prima della constatazione delle violazioni; l’assoluzione penale non escludeva tale distinta responsabilità. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui i materiali rinvenuti erano rifiuti e non terre e rocce da scavo, senza poter riesaminare in Cassazione la ricostruzione delle prove; ha inoltre ritenuto provato l’addebito e respinto la censura di motivazione apparente. La domanda subordinata di aliquota più favorevole risultava implicitamente respinta dalla decisione complessiva e, comunque, la diversa natura dei materiali doveva essere provata dai contribuenti. È stata respinta anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. A.A. e B.B. sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità: 9.500 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 24, 31, 32 e 33

    Il comma 32 prevede che «l'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge».

    Il proprietario (o utilizzatore) può essere chiamato a rispondere in solido del tributo e delle sanzioni anche senza aver materialmente gestito la discarica, quando la sua condotta colposa di vigilanza lo giustifichi. Può sottrarsi alla responsabilità prevista dalla norma dimostrando di avere denunciato la discarica agli organi regionali prima dell’accertamento; la legge disciplina inoltre le sanzioni per mancata registrazione dei conferimenti.

  • Legge regionale Puglia n. 5 del 1997, artt. 2, comma 3, e 9

    L'art. 2, comma 3, l. r. Puglia n. 5 del 1997 prevede, allo stesso scopo, la presentazione di una «denuncia di discarica abusiva alla competente struttura regionale».

    La denuncia regionale costituisce l’adempimento idoneo a consentire al proprietario di avvalersi dell’esimente prevista per la responsabilità solidale. L’art. 9 è richiamato per la sanzione relativa all’omessa dichiarazione.

  • Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 256, comma 3

    La giurisprudenza della Corte ha ripetute volte evidenziato che nel contenzioso tributario non opera automaticamente l'efficacia vincolante del giudicato penale, ai sensi dell'art. 654 cod.proc.pen., vigendo le limitazioni probatorie sancite dall'art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, e potendo ivi valere anche le presunzioni, inidonee, invece, a supportare una pronuncia penale di condanna, per cui la sentenza penale costituisce semplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio, e non rappresenta un accertamento preliminare necessario.

    La condanna penale prevista per la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata riguarda una condotta distinta dai presupposti tributari e amministrativi esaminati in questo giudizio. L’assoluzione penale non esclude quindi, di per sé, la responsabilità tributaria o quella per le violazioni amministrative.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4

    La giurisprudenza della Corte ha ripetute volte evidenziato che nel contenzioso tributario non opera automaticamente l'efficacia vincolante del giudicato penale, ai sensi dell'art. 654 cod.proc.pen., vigendo le limitazioni probatorie sancite dall'art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, e potendo ivi valere anche le presunzioni, inidonee, invece, a supportare una pronuncia penale di condanna, per cui la sentenza penale costituisce semplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio, e non rappresenta un accertamento preliminare necessario.

    Nel processo tributario il giudice valuta autonomamente le prove e può utilizzare anche presunzioni nei limiti previsti; la sentenza penale non lo vincola automaticamente e vale, al più, come elemento di prova da sottoporre a valutazione critica.

  • Codice di procedura civile, art. 116

    Esclusa l'incidenza del procedimento penale nel processo tributario e nella procedura amministrativa di accertamento delle infrazioni, comunque, non è impedito al giudice tributario di utilizzare, quale fonte del proprio convincimento, le prove raccolte nel processo penale, purché il suo vaglio critico, nell'esercizio di quel potere-dovere riconosciutogli dall'art. 116 cod.proc.civ., sia svincolato dall'interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale.

    Il giudice tributario può acquisire e considerare le prove raccolte nel processo penale, ma deve valutarle autonomamente, senza recepire automaticamente le conclusioni del giudice penale.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Secondo questa Corte (Cass. n. 24155/2017), «ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia».

    La mancata trattazione espressa di una domanda non integra omessa pronuncia quando la decisione complessiva ne comporta logicamente il rigetto. Il vizio va inoltre dedotto come violazione dell’art. 112 c.p.c. secondo il corretto motivo processuale.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3

    Non appare superfluo ricordare che, ai sensi dell'art. 3, l. n. 689 del 1981, la fattispecie soggettiva dell'illecito amministrativo è ricalcata su quella dei reati penali contravvenzionali e che la norma non contempla propriamente un'inversione dell'onere della prova, prescrivendo invece che, ai fini della sussistenza della colpa del trasgressore, è sufficiente che sia dimostrata la consumazione di una condotta (anche omissiva) in violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza, gravando l'incolpato esclusivamente della prova dell'inesigibilità del comportamento volto ad impedire la violazione.

    La responsabilità amministrativa richiede un elemento soggettivo di dolo o colpa e può derivare anche da omissione di cautele dovute. Non opera un’inversione automatica dell’onere della prova: una volta dimostrata la condotta illecita, spetta all’incolpato provare l’inesigibilità del comportamento impeditivo.

  • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. a)

    Va, al riguardo, ricordato come non vi sia stata soluzione di continuità tra il D.Lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), nel quale si inserisce la disciplina del d.P.R. n. 915 del 1982, ed il D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), per cui la nozione di rifiuto, come quello di discarica, cui il giudice di appello ha fatto riferimento non è dissimile, ai fini qui considerati, da quello di cui all'art. 183, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152 del 2006 («qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi»).

    È rifiuto la sostanza o l’oggetto di cui il detentore si disfi, abbia intenzione di disfarsi o sia obbligato a disfarsi. La Corte ha ritenuto applicabile tale nozione ai materiali rinvenuti e ha escluso che la contestazione di un riferimento normativo previgente modificasse l’esito.

  • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 190

    D'altro canto, non è senza rilievo il fatto che ai contribuenti sia stata addebitata anche la omessa tenuta dei registri di carico e scarico (art. 190, D.Lgs. n. 152 del 2006) e le relative annotazioni servono per individuare il flusso dei rifiuti gestiti, non soltanto al fine di determinare la base imponibile del tributo ma anche al fine di effettuare controlli e verifiche.

    I registri di carico e scarico consentono di ricostruire i flussi di rifiuti e sono funzionali sia alla determinazione del tributo sia ai controlli ambientali; la loro omissione rileva quindi autonomamente rispetto alla qualificazione dei materiali.

  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 50; Protocollo n. 7 alla CEDU, art. 4

    Alla luce dei principi di cui alla nota sentenza Grande Stevens della Corte Edu del 4/3/2014, non v'è sovrapponibilità tra i fatti oggetto dei due diversi procedimenti considerati nella fattispecie in esame, nel senso che non si può parlare di 'medesimo fatto storico', per cui quand'anche se ne possa affermare la natura sostanzialmente penale in base ai noti criteri elaborati a partire dalla sentenza Engel dell'8/6/1976, comunque, non ne i ricorrenti non ne trarrebbero vantaggio sotto il profilo delle garanzie del ne bis in idem e del giusto processo.

    Il divieto di bis in idem non si applica se i procedimenti penale e tributario-sanzionatorio non riguardano il medesimo fatto storico. Nel caso concreto la pretesa tributaria e le sanzioni amministrative erano fondate su presupposti e obblighi distinti dalla condotta penalmente contestata; è stata inoltre respinta la richiesta di rinvio pregiudiziale UE.

  • Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, art. 267

    Né tantomeno merita accoglimento la richiesta dei ricorrenti di rinvio pregiudiziale alla Corte UE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, in quanto, alla stregua di tutte le precedenti considerazioni, non risulta che la decisione da adottare presupponga un dubbio interpretativo circa l'interpretazione del diritto dell'Unione o la validità di atti e provvedimenti adottati dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, limitandosi piuttosto a censurare direttamente l'incompatibilità con il diritto dell'Unione delle conseguenze di fatto derivanti dall'interpretazione della legge di diritto interno.

    Il rinvio pregiudiziale è escluso quando non vi sia un dubbio rilevante sull’interpretazione o validità del diritto UE e la censura riguardi soltanto le conseguenze dell’applicazione del diritto nazionale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, si risolve nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, vizio che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n. 3, cod.proc.civ., o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, cod.proc.civ., bensì attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo, ovverosia della violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod.proc.civ.

    L’omessa pronuncia deve essere denunciata come error in procedendo, invocando l’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; non è sufficiente prospettarla come violazione sostanziale o vizio motivazionale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti, i ricorrenti sono tenuti al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • L’assoluzione penale del proprietario non determina automaticamente il venir meno di un’obbligazione tributaria o di sanzioni amministrative: il giudice tributario valuta autonomamente i presupposti e le prove, e il giudicato penale non lo vincola in via automatica.
  • Il proprietario o utilizzatore di un terreno può rispondere in solido dell’ecotassa e delle sanzioni anche senza essere l’autore materiale dello scarico, se è ravvisabile una colpa nella vigilanza e nella custodia dell’area. Non si tratta però di responsabilità oggettiva: assumono rilievo le cautele concretamente esigibili e l’eventuale prova dell’inesigibilità.
  • Per avvalersi dell’esimente prevista per il proprietario, la denuncia della discarica abusiva deve essere presentata agli organi regionali competenti prima della constatazione delle violazioni.
  • Il ne bis in idem richiede che i procedimenti riguardino il medesimo fatto storico; la sola connessione con una stessa situazione materiale non basta quando le diverse pretese sanzionano condotte e obblighi distinti.
  • Quanto ai materiali conferiti in discarica, la regola è la loro qualificazione come rifiuti soggetti a ecotassa. Chi invoca l’esenzione o un’aliquota agevolata deve provare in modo specifico la diversa natura dei materiali o il loro effettivo riutilizzo.
  • Nel ricorso per Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove sotto forma di censura di violazione di legge; la ricostruzione fattuale del giudice di merito resta fuori dal sindacato di legittimità, nei limiti indicati dalla legge.
  • Una domanda non esaminata con una statuizione espressa può considerarsi implicitamente respinta se il rigetto discende logicamente dall’impostazione della decisione; la denuncia di omessa pronuncia va formulata con il corretto motivo processuale.

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