Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/05/2024 n. 11718 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento per IVA e IRAP dell’anno d’imposta 2003, emesso per l’utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti nell’ambito di una frode carosello. Dopo lo sgravio dell’IRAP, restavano in discussione il recupero dell’IVA e le sanzioni. I ricorrenti contestavano, con dieci motivi, la valutazione della sentenza penale di assoluzione dei soci, l’uso e il valore probatorio del PVC, la prova della frode e della consapevolezza della società, il mancato riconoscimento della buona fede e la responsabilità personale dei soci; lamentavano inoltre vizi di motivazione e mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi.

La decisione

La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi tre motivi sono stati disattesi: la sentenza penale non definitiva non produce automaticamente effetti nel giudizio tributario e, nel caso concreto, non bastava da sola a superare gli indizi raccolti; inoltre, i poteri istruttori officiosi non possono supplire alle carenze probatorie della parte. Il quarto motivo sul valore del PVC è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio della CTR ed era generico. I motivi dal quinto all’ottavo sono stati dichiarati inammissibili, poiché miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti; il nono è stato rigettato perché la CTR aveva escluso espressamente la buona fede di A&A. Anche il decimo, sulla responsabilità di B.B. e C.C. e sulla pretesa motivazione apparente, è stato rigettato: la motivazione era essenziale ma comprensibile. È rimasto quindi fermo il recupero IVA e delle relative sanzioni, mentre l’IRAP era stata già sgravata. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese di Cassazione, liquidate in euro 3.500, oltre alle spese di prenotazione a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto. Il valore dichiarato della lite era euro 59.842.

Norme richiamate

  • Art. 116 c.p.c.

    il giudice tributario, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti ( art. 116 c.p.c.), deve procedere ad un apprezzamento del contenuto della decisione resa in sede penale, ponendola a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al giudizio

    La sentenza penale è valutabile come elemento probatorio insieme alle altre risultanze, senza efficacia automatica vincolante nel giudizio tributario. Il giudice deve apprezzarne concretamente contenuto e attendibilità.

  • Art. 7, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l'utilizzazione dei poteri officiosi da parte del giudice tributario, da un lato, è discrezionale (e, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità) e, dall'altro, non può sopperire al difetto di allegazione della parte

    I poteri istruttori d’ufficio non attribuiscono al giudice il compito di colmare le omissioni probatorie di una parte; il loro esercizio è discrezionale e può avere funzione integrativa in presenza di oggettiva incertezza.

  • Artt. 2699 e 2700 c.c.

    il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell' art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese

    La fede privilegiata del PVC riguarda i fatti direttamente constatati dal pubblico ufficiale, la provenienza dell’atto e le dichiarazioni rese in sua presenza; non si estende automaticamente a ogni valutazione o ricostruzione contenuta nel verbale.

  • Art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione IVA non è riconosciuta quando, sulla base di elementi oggettivi, il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale. La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non basta, da sola, a dimostrare la buona fede.

  • Art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La motivazione della sentenza deve rendere comprensibile il fondamento della decisione. Una motivazione sintetica non è apparente se consente di individuare la ragione della statuizione e il percorso seguito dal giudice.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e questioni sottoposte al suo esame; nel caso concreto non vi è stata omissione di pronuncia sulla buona fede, perché la CTR l’aveva espressamente esclusa.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Quando un’impugnazione è rigettata, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    La disposizione ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, alle condizioni previste dalla legge.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, l’assoluzione penale relativa a fatti collegati all’accertamento non determina automaticamente l’esito della causa fiscale: il giudice tributario la valuta insieme agli altri elementi, e la mancata prova della definitività può ridurne ulteriormente il rilievo.
  • In una contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi oggettivi, anche presuntivi, sia sulla fittizietà soggettiva del fornitore sia sulla consapevolezza, effettiva o esigibile con l’ordinaria diligenza professionale, del coinvolgimento nell’evasione. Il contribuente deve quindi offrire prova concreta della propria estraneità e della diligenza adottata.
  • Fatture, scritture formalmente regolari e pagamenti tracciabili non dimostrano da soli né l’effettività dell’operazione né la buona fede, poiché possono essere utilizzati per dare apparenza di regolarità a operazioni fittizie.
  • Il PVC non gode di fede privilegiata in ogni sua parte: fanno piena prova nei limiti di legge i fatti direttamente constatati dal pubblico ufficiale; dichiarazioni, ricostruzioni e valutazioni devono essere apprezzate secondo la loro natura e in confronto con il restante materiale probatorio.
  • I poteri istruttori d’ufficio del giudice tributario non sostituiscono l’onere probatorio delle parti. Chi dispone di documenti rilevanti deve produrli e non può pretendere che il giudice li acquisisca per rimediare alla propria inerzia.
  • In Cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio processuale in una richiesta di nuova valutazione delle prove; occorre indicare con precisione l’errore giuridico o processuale e confrontarsi con la motivazione effettiva della decisione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.