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Sentenza

Sentenza del 02/05/2024 n. 11754 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, rilevando induttivamente maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati e recuperando maggiori imposte dirette e IVA, oltre a sanzioni e interessi. Il contribuente contestava l’accertamento sotto diversi profili: motivazione dell’atto, presupposti e metodo dell’accertamento induttivo, prova dei maggiori ricavi, riconoscimento dei costi, assoggettamento a IRAP per asserita mancanza di autonoma organizzazione, notifica e mancata allegazione del questionario, nonché vizi processuali della sentenza d’appello e mancato rinvio dell’udienza per impedimento del difensore. La CTP di Benevento aveva respinto il ricorso e la CTR della Campania aveva confermato la decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il dodicesimo motivo, relativo alla mancata indicazione della data di deliberazione, è infondato: tale data non è elemento essenziale della sentenza e la sua omissione costituisce, al più, errore materiale. Il decimo motivo, sul mancato rinvio dell’udienza per impedimento del difensore, è inammissibile per carenze di specificità e documentazione; l’undicesimo, relativo all’omessa decisione sull’istanza cautelare, è inammissibile e comunque infondato, poiché l’istanza si intende implicitamente respinta. L’ottavo motivo è infondato quanto alla motivazione apparente e inammissibile quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.; il primo e il secondo motivo sono inammissibili, rispettivamente per i limiti del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., la doppia conforme e la contestazione della valutazione delle prove. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili perché il contribuente non ha riprodotto o localizzato adeguatamente l’avviso di accertamento, impedendo alla Corte di verificarne il contenuto e i presupposti. Il nono motivo è inammissibile: le censure non erano formulate in modo specifico rispetto alla disciplina della notifica del questionario e la memoria successiva non poteva colmare le carenze del ricorso. È quindi rimasta ferma la statuizione sulla regolarità della notifica; l’Amministrazione poteva procedere all’accertamento induttivo puro, anche mediante presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Per la stessa carenza di specificità sono stati dichiarati inammissibili anche il quinto, il sesto e il settimo motivo, concernenti presunzioni, onere della prova e deduzione dei costi. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo, infine, è inammissibile anche per contenere, contestualmente, in modo inestricabile, il riferimento a pretese violazioni di legge, che vengono poi comunque sviluppate nei motivi seguenti, sui quali conviene quindi soffermarsi, di volta in volta, nei paragrafi che hanno riferimento al loro specifico esame.

    La censura per vizio di motivazione deve rispettare la disciplina applicabile ratione temporis e identificare l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non può essere utilizzata per riproporre questioni o argomentazioni difensive né mescolata in modo indistinto a censure di violazione di legge. Nel caso, operava inoltre la preclusione derivante dalla doppia conforme.

  • Art. 348-ter, penultimo comma, c.p.c. (ora trasfuso nell’art. 360 c.p.c.)

    Ove anche volesse qualificarsi la censura come riferita al novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., essa resta preclusa sia dalla doppia conforme, in relazione all'art. 348-ter, penultimo comma, cod. proc. civ., ora trasfuso nel penultimo comma dell'art. 360 del codice di rito, sia dalla circostanza che non viene evidenziato nel corpo della censura alcun omesso esame di "fatto decisivo".

    In presenza di decisioni conformi nei gradi di merito, il ricorso non può fondarsi sul vizio di omesso esame nei limiti previsti dalla disposizione; resta comunque necessario indicare uno specifico fatto storico decisivo non esaminato.

  • Artt. 115 e 116 c.p.c.

    Quanto alla denuncia di violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., infatti, occorre che essa investa la deduzione che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con quanto previsto della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di porre a fondamento della decisione i fatti notori, cioè le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre quando il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti, salve le eccezioni indicate. Non basta lamentare che documenti o prove siano stati valutati in modo non condiviso. Il principio di non contestazione opera sul piano probatorio, non su quello delle allegazioni, e non impone una contestazione analitica di ogni motivo quando la domanda sia stata integralmente contrastata.

  • Art. 112 c.p.c.

    Premesso che nella fattispecie in oggetto la sentenza, che ha respinto il gravame del contribuente avverso la sentenza di primo grado, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, risulta avere pronunciato nei limiti del thema decidendum così come delimitato da quanto oggetto di devoluzione in grado di appello, in ordine al paventato vizio di omessa pronuncia su eccezioni proposte in primo grado e riproposte come motivi di appello, deve rilevarsi che il ricorrente non ha indicato quali sarebbero stati gli specifici motivi di gravame sui quali il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciare né, tantomeno, la loro rilevanza decisiva ai fini di un diverso esito della controversia.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere dedotta indicando con precisione la domanda o il motivo d’appello non esaminato, oppure il capo deciso oltre la richiesta. È inoltre necessario chiarire la rilevanza della censura sull’esito della controversia.

  • Art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    È noto che, per giurisprudenza costante di questa Corte, ricorre il vizio di motivazione apparente allorché la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, senza che possa essere lasciato all'interprete il compito d'integrarla, in virtù di ipotetiche congetture.

    La motivazione è apparente, e non soddisfa l’obbligo motivazionale della sentenza tributaria, solo se non consente di comprendere il fondamento della decisione e il percorso logico seguito. Una motivazione sintetica non è per ciò solo nulla, se rende controllabili le ragioni della pronuncia.

  • Art. 39, secondo comma, lett. d-bis), D.P.R. n. 600/1973

    Consegue a ciò che - divenuta irrevocabile la statuizione della sentenza impugnata riferita alla correttezza del procedimento notificatorio del questionario - deve rilevarsi che l'Amministrazione finanziaria era legittimata a procedere, ex art. 39, secondo comma, lett. d-bis, del D.P.R. n. 600/1973, con il c.d. accertamento induttivo puro, che ammette anche il ricorso alle presunzioni "supersemplici", cioè anche prive dei caratteri della gravità, precisione e concordanza.

    Quando ricorrono i presupposti dell’accertamento induttivo puro previsti dalla norma, l’Ufficio può ricostruire il reddito anche mediante presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza. La decisione collega in questo caso tale possibilità alla mancata risposta al questionario regolarmente notificato.

  • Art. 8 della legge n. 890/1982

    La Corte indica questa disposizione come norma pertinente alla censura sul perfezionamento della notifica del questionario in caso di temporanea irreperibilità e compiuta giacenza. Il contribuente avrebbe dovuto formulare in modo specifico la violazione delle regole di notificazione e documentare la questione nel ricorso per cassazione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le censure devono essere specifiche e autosufficienti: occorre indicare i passaggi rilevanti degli atti e localizzarli nel fascicolo, soprattutto quando si contesta il contenuto o la motivazione di un avviso di accertamento. Una memoria successiva non può sanare carenze originarie del ricorso.
  • La critica alla valutazione delle prove non basta a integrare violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c.; occorre indicare che il giudice abbia usato prove non introdotte dalle parti o applicato un regime di valutazione probatoria errato. Il dissenso sulla ricostruzione dei fatti è normalmente estraneo al giudizio di legittimità.
  • Il principio di non contestazione può incidere sui fatti rilevanti sul piano probatorio, ma non impone di replicare separatamente a ogni argomento quando la domanda o la pretesa sia stata contestata nel suo complesso.
  • Una sentenza di merito non è nulla solo perché breve: la motivazione è apparente soltanto se non permette di comprendere le ragioni della decisione. Per denunciare omessa pronuncia o ultrapetizione bisogna identificare precisamente la questione trascurata o il limite oltrepassato.
  • Quando il contribuente deduce un vizio di notifica, deve contestare la specifica regola di notificazione applicabile e indicare gli atti e i documenti che dimostrano il vizio. Se la regolarità della notifica del questionario resta ferma, l’omessa risposta può consentire l’accertamento induttivo puro e l’impiego di presunzioni supersemplici.
  • L’accertamento induttivo puro può ammettere presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; il contribuente deve quindi confrontarsi puntualmente con i presupposti dell’accertamento e fornire elementi idonei a contrastare la ricostruzione dell’Ufficio.
  • In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo incontra limiti specifici; inoltre il fatto omesso deve essere un accadimento storico-naturalistico decisivo, non una questione giuridica o un argomento difensivo.
  • La mancata indicazione della data di deliberazione della sentenza non determina, di per sé, nullità, poiché la data di pubblicazione è quella che ne segna l’acquisto di rilevanza giuridica.

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