Sentenza del 02/05/2024 n. 11712 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di rimborso presentata il 7 ottobre 2011 da Autoliv Development AB per le somme versate in relazione alle royalties corrisposte da Autoliv Italia Spa nell'anno d'imposta 2007. Dopo una verifica, l'Agenzia aveva recuperato dal sostituto d'imposta italiano ritenute, sanzioni e interessi per complessivi 64.801,20 euro, poiché non risultava la documentazione richiesta dall'art. 26-quater, comma 6, del d.P.R. n. 600/1973 per applicare l'esonero previsto per i pagamenti infragruppo. Autoliv Italia aveva definito l'accertamento con adesione il 23 marzo 2010, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 218/1997, chiedendo la rateizzazione. Autoliv Development contestava il diniego di rimborso del 9 agosto 2012, sostenendo che non fosse stata applicata la direttiva 2003/49/CE, recepita dal d.lgs. n. 143/2005. Dopo il rigetto del ricorso da parte della C.T.P. e l'accoglimento dell'appello da parte della C.T.R., l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava la nullità della sentenza d'appello per motivazione mancante o apparente, priva di esame della fattispecie concreta; il secondo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la motivazione della C.T.R. era astratta, non affrontava le questioni devolute né applicava il quadro normativo ai fatti, violando l'art. 111, comma 6, Cost. e l'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. La Corte ha escluso di poter integrare la motivazione mantenendo il dispositivo, perché occorre accertare in fatto se Autoliv Development abbia tenuto indenne la società italiana dalle somme versate al fisco: tale verifica compete al giudice di rinvio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi decisa definitivamente la spettanza del rimborso.
Norme richiamate
Art. 111, comma 6, della Costituzione
La sentenza, pertanto, si pone in patente violazione dell' art. 111 , comma 6 della Costituzione e, in via immediata, dell' art. 132 , comma 2, n. 4 c.p.c.
La decisione giurisdizionale deve essere motivata; una trattazione astratta delle norme, senza confronto con i fatti e le questioni sottoposte al giudice, non soddisfa tale obbligo.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza impugnata è del tutto fuori centro rispetto alla fattispecie e non si occupa delle questioni di diritto devolute dalle parti alla cognizione della C.T.R., che si è limitata ad una dissertazione astratta sul quadro normativo rilevante senza applicarlo criticamente ai fatti di causa.
La sentenza deve esporre una motivazione pertinente alle questioni devolute e alla fattispecie concreta. Una ricostruzione normativa astratta che non spieghi l'applicazione al caso integra un vizio di motivazione rilevante ai fini della cassazione.
Art. 26-quater, comma 6, del d.P.R. n. 600/1973
La disposizione è richiamata per la documentazione richiesta al fine di applicare l'esonero dal prelievo fiscale sulle royalties a favore della beneficiaria estera. La decisione non stabilisce se, nel caso concreto, tale documentazione fosse sufficiente né decide la spettanza dell'esonero o del rimborso.
La norma è indicata quale base dell'adesione all'accertamento definita da Autoliv Italia il 23 marzo 2010; la sentenza non ne esamina l'applicazione né attribuisce a tale adesione effetti definitivi sulla posizione della società svedese.
Direttiva 2003/49/CE
È la direttiva invocata dalla contribuente a fondamento della richiesta di rimborso delle imposte sulle royalties. La Corte non decide nel merito se ne ricorressero i presupposti, demandando al giudice di rinvio il nuovo esame della controversia.
È indicato come atto di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2003/49/CE, invocata dalla contribuente. La Corte non risolve la questione sostanziale relativa alla sua applicazione al pagamento delle royalties.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello non può limitarsi a esporre in astratto il quadro normativo: deve confrontarsi con i fatti accertati e rispondere alle questioni concretamente devolute. Se manca tale collegamento, la decisione può essere cassata per vizio di motivazione.
- Quando per decidere occorre accertare un fatto non esaminato dal giudice d'appello, la Cassazione non può sostituirsi a quest'ultimo integrando la motivazione o confermando il dispositivo: occorre il rinvio al giudice di merito.
- La definizione dell'accertamento con adesione da parte di una società del gruppo non risolve automaticamente la posizione della distinta società estera beneficiaria dei pagamenti; la legittimazione al rimborso e i suoi presupposti richiedono l'esame della posizione concreta, compreso l'eventuale effettivo ristoro della società italiana da parte della beneficiaria.
- La cassazione con rinvio per vizio motivazionale non equivale al riconoscimento del rimborso: la questione sostanziale resta aperta e sarà decisa dal giudice di rinvio.
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