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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37179/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pozzobon ha impugnato la conferma della sentenza di condanna che lo aveva ritenuto responsabile di: detenzione di arma clandestina (art. 23, comma 3, L. n.110/1975), detenzione di cartucce (art. 697 c.p.), detenzione illecita di stupefacenti (art. 73, comma 5, DPR n.309/1990) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). I motivi di ricorso sono stati: (1) mancato accertamento dell'elemento soggettivo per l'arma clandestina, sostenendo che l'arma fosse un reperto storico rinvenuto casualmente; (2) richiesta di derubricazione del fatto relativo all'arma alla fattispecie di cui all'art. 697 c.p. per mera custodia senza denuncia; (3) derubricazione della detenzione di stupefacenti a uso personale ex art. 75 DPR 309/1990, per la quantità e la destinazione al consumo; (4) eccessiva determinazione della pena non tenendo conto di un comportamento collaborativo e di dichiarazioni rese dall'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva già confermato il giudice di primo grado. Sono state ritenute fondate le valutazioni di merito: l'arma era clandestina (numeri di matricola incongruenti, non censita, funzionante), l'imputato l'aveva tenuta per anni senza denunciarla e non sono stati ritenuti credibili gli argomenti di buona fede; lo stupefacente non è stato ritenuto riconducibile con sufficiente evidenza al solo uso personale (presenza di ritagli per confezionamento), e la condotta processuale e il curriculum dell'imputato giustificavano la determinazione della pena operata dal giudice di merito. Conseguentemente è stata confermata la condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione e 3.000 euro di multa (oltre alle misure accessorie disposte in sede di merito, compresa la confisca e distruzione del materiale sequestrato) e la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, comma 3

    La norma è stata interpretata come applicabile in presenza di un'arma non censita, con numeri di matricola incongruenti e funzionante: tali elementi concretizzano la clandestinità e la responsabilità del detentore, anche in assenza di specifica prova di impiego offensivo, quando sia dimostrata la consapevolezza della detenzione e la mancata denuncia.

  • codice penale, art. 697

    Richiamata in relazione alla detenzione di cartucce; la Corte ha ritenuto che gli elementi fatti valere dal ricorrente non giustificassero la riclassificazione del reato dell'arma nella sola ipotesi di cui all'art. 697, essendo l'arma stessa ritenuta clandestina e funzionale.

  • DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Applicata alla detenzione di stupefacenti per finalità di cessione. La Corte ha ritenuto che la presenza di strumenti per il confezionamento e la quantità contestata supportassero la valutazione di finalità diverse dal mero uso personale.

  • DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75

    Richiamata dal ricorrente per chiedere la derubricazione a uso personale; la Corte ha ritenuto che non fossero presenti elementi probatori sufficienti a favore della derubricazione ex art. 75.

  • codice penale, art. 337

    Ricondotto il comportamento dell'imputato a resistenza a pubblico ufficiale quando impedì l'azione degli operanti, con conseguente integrazione del reato autonomo confermato in sede di merito.

  • codice penale, art. 133

    Richiamato in punto di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito sul trattamento sanzionatorio fosse congrua, fondata sul curriculum criminale, sulla recidiva e sulla condotta processuale dell'imputato, e che la valutazione discrezionale del giudice non fosse sindacabile in cassazione salvo vizio di motivazione.

  • Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, art. 38

    Evocato dal ricorrente in relazione all'obbligo di denuncia per detenzione di arma; la Corte ha ritenuto irrilevante la sua eccezione per giustificare la mancata denuncia, dato il complesso probatorio.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali dopo il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mera asserzione di buona fede nella detenzione di un'arma rinvenuta non è sufficiente: la clandestinità si valuta sulla base di elementi oggettivi (assenza di registrazione, incongruenze nei numeri di matricola, funzionalità dell'arma) e sulla condotta del detentore (tempo di possesso, mancata denuncia).
  • Per la derubricazione della detenzione di stupefacenti a uso personale occorrono elementi probatori concreti (quantitativo compatibile, assenza di strumenti per il confezionamento, modalità di detenzione). La presenza di ritagli o strumenti per il confezionamento e circostanze investigative possono giustificare l'accertamento della finalità di cessione.
  • Le censure in cassazione che comportano una rivalutazione dei fatti o una nuova valutazione probatoria sono normalmente inammissibili: la Corte di legittimità controlla la legittimità e la motivazione, non riedita il merito quando la valutazione è logicamente e giuridicamente motivata.
  • La quantificazione della pena rientra in ampio margine discrezionale del giudice di merito; per impugnare efficacemente la pena in cassazione è necessario dimostrare vizi di motivazione o errori nell'applicazione dei parametri normativi, non la semplice diversità di valutazione.
  • Il comportamento processuale e il pregresso penale dell'imputato sono elementi legittimi e rilevanti nella determinazione della pena e nella concessione o meno delle attenuanti generiche, soprattutto se emergono contraddizioni o mancanza di collaborazione.

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