Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37163/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che ha rideterminato la pena per i reati di tentativo (art.56), concorso (art.110) e estorsione (art.629 c.p.), articolata in dodici motivi principali e due aggiunti: vizi procedurali del decreto di giudizio immediato (mancato avviso sulla possibilità di chiedere il rito alternativo e termini), nullità o inutilizzabilità di atti ed intercettazioni, carenza o travisamento della prova (attendibilità della persona offesa, genuinità e qualificazione delle registrazioni e delle intercettazioni ambientali), mancato riconoscimento della desistenza volontaria, inesistenza delle minacce o del fine estorsivo, esclusione del metodo mafioso (art.416-bis.1 c.p.), censure sulla recidiva e sulla dosimetria della pena (artt.99, 132, 133 c.p. e art.62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici o non consentiti. In sintesi: il primo motivo era privo di interesse concreto (l'imputato aveva conferito procura al difensore e chiesto il rito, respinto dal PM); i rilievi relativi alla forma del giudizio immediato e all'utilizzabilità di atti sono infondati perché il giudizio è stato celebrato come immediato custodiale e non sussistono i vizi che ne consentirebbero il sindacato in Cassazione; le censure sulla valutazione delle prove (attendibilità della persona offesa, genuinità delle registrazioni, qualificazione come intercettazioni ambientali) sono questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità e, comunque, la Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione delle registrazioni effettuate dalla persona offesa; le doglianze relative al travisamento della prova e alla configurabilità dell'estorsione e del metodo mafioso sono state ritenute infondate perché la motivazione dei giudici di merito è coerente e sostenuta da riscontri oggettivi; la recidiva e la dosimetria della pena sono state ritenute adeguatamente motivate. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di €3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, come liquidato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento al tentativo di reato come titolo imputato; la sentenza applica le regole del tentativo in relazione agli addebiti.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte di merito ha valutato la partecipazione dell'imputato nel contesto probatorio.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina l'estorsione: la Corte ha ritenuto sussistente il reato per le condotte tenute dall'imputato (richiesta di denaro e rilascio immobile, minacce coercitive).

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante del cd. 'metodo mafioso': la Corte territoriale ha ritenuto che le modalità della condotta (evocazione della vicinanza alla cosca, contesto territoriale) integrassero l'aggravante; Cassazione ha confermato che è sufficiente l'evocazione del potere intimidatorio della consorteria in un territorio ad alta densità mafiosa.

  • artt. 99, 132, 133, 133-bis cod. pen.

    Richiamati in tema di recidiva e dosimetria della pena: la Corte ha motivato l'applicazione della recidiva sulla base di pregresse condanne e ha ritenuto congrua la determinazione della pena secondo i criteri di gravità e capacità a delinquere.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il quadro probatorio e la personalità dell'imputato non giustificassero l'applicazione delle circostanze favorevoli.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma sulla costituzione di parte civile e termini connessi; evocata nei motivi di nullità del decreto di giudizio immediato ma ritenuta non decisiva dalla Corte di legittimità.

  • art. 454 cod. proc. pen.

    Disciplina il giudizio immediato: la Corte ha spiegato che il decreto di giudizio immediato non è sindacabile in Cassazione salvo ipotesi specifiche non ricorrenti nel caso di specie.

  • art. 455 cod. proc. pen.

    Riferito alla disposizione del GIP che dispone il giudizio immediato; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'ulteriore sindacato.

  • art. 456 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi per criticare la regolarità del procedimento di giudizio immediato; la Corte lo considera non violato in modo rilevante.

  • art. 493 cod. proc. pen.

    Norma sull'introduzione delle prove in dibattimento: la Corte ha osservato che l'ammissione delle prove segue tale disciplina e non è limitata dai profili del rito speciale.

  • art. 453 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al requisito dell'evidenza della prova per il giudizio immediato; la Corte ha ritenuto rispettato il requisito iniziale dell'evidenza.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Riferimento alla valutazione della qualificazione giuridica dei fatti in sede d'appello e alle censure di travisamento della prova; la Corte ha ritenuto alcune deduzioni non ammissibili in Cassazione.

  • artt. 191, 192 cod. proc. pen.

    Norme sull'apprezzamento delle dichiarazioni: la Corte ha ricordato che l'attendibilità e la valutazione delle dichiarazioni sono questioni di fatto riservate ai giudici di merito, sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o contraddizione.

  • artt. 234, 266, 267, 271 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alle intercettazioni e alla loro utilizzabilità; la Corte ha distinto le registrazioni spontanee della persona offesa dalle intercettazioni ambientali soggette alla disciplina degli artt.266 ss.

  • art. 130 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato per la facoltà del PM di procedere separatamente o congiuntamente nei procedimenti: la Corte ha affermato che tale scelta è desumibile dalla norma senza necessità di specifico provvedimento.

  • art. 17 cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla riunione di notizie di reato distinte; la Corte ha osservato che non sono emerse deduzioni specifiche che ne impedissero l'azione congiunta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e a sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile: la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Cassazione non è luogo per una rinnovata valutazione del merito o per riconsiderare la credibilità delle prove: deduzioni che consistono in rivalutazioni fattuali sono inammissibili salvo evidente illogicità o contraddittorietà della motivazione di merito.
  • Le registrazioni effettuate dalla persona offesa (anche con strumentazione fornita dalla polizia giudiziaria) non sono automaticamente intercettazioni ambientali; possono essere qualificate come prove documentali se realizzate da un partecipante alle conversazioni.
  • Il decreto di giudizio immediato (in particolare nell'immediato custodiale) è sindacabile limitatamente a ipotesi tassative (per es. mancanza di valido interrogatorio/avviso): vizi meramente formali o dedotti tardivamente non sono sempre idonei a determinare la nullità.
  • Per prospettare un 'doppio conforme' (novità valutativa del secondo grado basata su elementi non esaminati dal primo) in cassazione è necessario indicare specificamente quale dato probatorio sarebbe stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado.
  • L'aggravante per metodo mafioso può essere riconosciuta in ragione delle modalità della condotta e dell'evocazione del potere intimidatorio della consorteria, specie in territori ad alta densità mafiosa, anche se non vi sia prova di un vincolo formale con l'organizzazione.
  • Le censure processuali devono essere sostenute da un interesse concreto e da deduzioni tempestive; la mancata tempestiva impugnazione o il mancato esercizio di diritti tramite difesa tecnica può escludere il successo di doglianze procedurali in Cassazione.
  • Per criticare la dosimetria della pena in Cassazione è necessario dimostrare arbitrarietà, illogicità o evidente sproporzione rispetto ai parametri normativi; valutazioni razionali del giudice di merito restano normalmente inalterate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.