Cassazione Penale, Sentenza n. 37162/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per ricettazione di assegni non trasferibili clonati. Il difensore ha dedotto l'insussistenza del reato presupposto (falsificazione) perché, al momento della consumazione della condotta di falsificazione/‘donazione’ degli assegni, tale condotta era già stata depenalizzata dal d.lgs. n. 7 (citato nel provvedimento). Di conseguenza, secondo il ricorrente, non poteva sussistere la ricettazione, dato che manca il provento di reato. In subordine si osservava che la condotta avrebbe potuto integrare una truffa, ma quest'ultima è procedibile a querela, che mancava.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Il Collegio ha ritenuto che per integrare la ricettazione il bene ricevuto deve essere provento di reato e che, nel caso concreto, la falsificazione degli assegni era stata posta in essere in un momento successivo all'entrata in vigore della depenalizzazione (d.lgs. n. 7), perciò al momento della falsificazione non sussisteva più il reato presupposto. La Corte ha distinto la giurisprudenza che conserva la rilevanza penale della ricettazione dopo abolitio criminis del reato presupposto solo quando, al momento della consumazione, il reato presupposto sussisteva; qui invece la falsificazione era stata commessa quando la condotta non era più penalmente rilevante.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La ricettazione richiede che la cosa ricevuta sia provento di reato; se il reato presupposto non sussiste al momento della consumazione, manca l'elemento oggettivo della ricettazione.
d.lgs. n. 7 (depennalizzazione della falsificazione di assegni non trasferibili)
La Corte ha ritenuto che la depenalizzazione operata dal decreto ha determinato l'abolitio criminis della condotta di falsificazione se questa è stata realizzata dopo l'entrata in vigore del provvedimento, impedendo quindi di qualificare come provento di reato gli assegni falsificati in quella fase temporale.
Citato nella valutazione della giurisprudenza: l'eventuale abrogazione di una norma esterna alla fattispecie di ricettazione incide solo se, al momento della consumazione dell'atto presupposto, la norma sussisteva; la rilevanza penale deve essere valutata rispetto al momento della condotta.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (procedimento con contraddittorio scritto)
Regola procedurale che disciplina la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto dinanzi alla Corte, richiamata per illustrare la forma del giudizio.
Massime di principio
- Per configurare la ricettazione è indispensabile che, al momento della ricezione, l'oggetto ricevuto sia provento di un reato: verificare sempre la temporalità tra la commissione del reato presupposto e eventuali interventi legislativi di depenalizzazione.
- L'abolitio criminis del reato presupposto operante prima della sua commissione esclude la rilevanza del presupposto e quindi impedisce la configurabilità della ricettazione.
- La giurisprudenza che mantiene la rilevanza della ricettazione dopo la depenalizzazione del reato presupposto vale solo quando la falsificazione o il fatto presupposto sia stato commesso in epoca in cui era ancora reato; è essenziale accertare le date concrete degli atti.
- Se la condotta potrebbe integrare altro reato (es. truffa), valutare i presupposti procedurali (es. querela) e la tempestività: l'eventuale insussistenza della querela può estinguere la perseguibilità di tale reato.
- Per difesa e accusa: documentare con precisione le date degli atti fattuali (denunce, trasferimenti, donazioni, ecc.) e verificare l'entrata in vigore di norme di depenalizzazione o abrogazione, perché la soluzione dipende in modo decisivo dal momento temporale.
- Nel dubbio cronologico, considerare prospettive alternative di qualificazione giuridica e le relative condizioni di perseguibilità (es. reato procedibile d'ufficio vs. a querela).
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