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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37158/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili, in via esclusiva, del delitto di violenza privata (capo B). LO VERSO deduce carente motivazione sui presupposti del delitto in relazione alle dichiarazioni delle persone offese e dei testi, compresi atti ex art. 391-bis c.p.p. TOMASELLI propone cinque motivi: inesistenza o mancata prova del concorso nella violenza, contestazione della non punibilità per connivenza, carenza di motivazione in ordine alla recidiva specifica, contestazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio (art. 133 c.p.). MIRA contesta la riconduzione dei fatti anche al reato di sequestro di persona e deduce che violenza privata e sequestro non sono distinti nella fattispecie (condotta unica) e, infine, lamenta la sproporzione della pena e la carenza motivazionale sulla gravità del fatto.

La decisione

La Corte di legittimità ha esaminato preliminarmente la questione se il delitto di violenza privata sia assorbito dal sequestro di persona. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che quando la violenza sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona della libertà di movimento il delitto di violenza privata è assorbito dal sequestro di persona per il principio di specialità (art. 15 c.p.). Dalla ricostruzione di merito è emerso che gli imputati avevano costretto il CACCAMO a salire e rimanere su un veicolo contro la sua volontà, perciò la violenza era finalizzata alla limitazione della libertà di movimento. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 610 c.p. (violenza privata) perché il fatto non sussiste. Il provvedimento non ha in questa parte rinviato e quindi ha sostanzialmente dato ragione ai ricorrenti sulla non configurabilità autonoma della violenza privata nelle specifiche modalità accertate.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    Delitto di violenza privata: mira alla lesione della libertà psichica/autodeterminazione della persona. Nella vicenda, è stato ritenuto non sussistere come reato autonomo quando la violenza è strumentale esclusivamente alla privazione della libertà di movimento

  • art. 605 cod. pen.

    Delitto di sequestro di persona: tutela la libertà di movimento. Secondo la Corte, nella fattispecie la condotta rientra in tale fattispecie qualificante la limitazione fisica della libertà di movimento

  • art. 15 cod. pen.

    Principio di specialità: se una fattispecie speciale disciplina una condotta, quella speciale esclude quella generale. Applicato per assorbire la violenza privata nel sequestro quando la violenza è usata esclusivamente per privare della libertà di movimento

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: richiamato dai ricorrenti in relazione alla contestazione del concorso, ma la decisione si è concentrata sulla qualificazione unitaria della condotta

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di ricorso per cassazione e contenuto dei motivi; utilizzato in sede di esposizione dei motivi ammessi

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Riforma che ha inciso sulle condizioni di procedibilità: la Corte osserva che, seppur il sequestro fosse stato anteriormente riconosciuto in primo grado, in appello è stato dichiarato improcedibile per mancanza di querela in base alle innovazioni normative

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: richiamato dai ricorrenti nei motivi concernenti la misura della sanzione e la considerazione degli indici di cui alla norma

  • art. 62-bis e art. 69 cod. pen.

    Norme sulle circostanze attenuanti e cumulabilità delle stesse: richiamate dal ricorrente TOMASELLI per contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la conseguente determinazione della pena

Massime di principio

  • Quando la violenza (fisica o morale) è stata usata esclusivamente per privare una persona della libertà di movimento, la fattispecie di violenza privata tende ad essere assorbita dal reato di sequestro di persona per applicazione del principio di specialità (art. 15 c.p.)
  • Per distinguere violenza privata e sequestro è decisivo l'elemento leso: libertà psichica/autodeterminazione (violenza privata) vs libertà di movimento (sequestro). La finalità e la funzione della violenza nella progressione criminosa sono elementi essenziali
  • Se il reato più grave (sequestro) è poi dichiarato improcedibile per ragioni procedurali (es. mancanza della querela a seguito di modifiche normative), l'assorbimento della fattispecie minore può comportare l'annullamento di quella più lieve quando il fatto non sussiste
  • In ricorso per cassazione le questioni di diritto sulla qualificazione giuridica della condotta e sulla corretta applicazione del principio di specialità possono portare all'annullamento senza rinvio della statuizione di merito, quando la nullità riguarda l'inesistenza del fatto in relazione alla norma invocata
  • Le contestazioni sulla motivazione (prove, dichiarazioni dei testi, atti ex art. 391-bis c.p.p.) restano rilevanti, ma non prevalgono se dalla ricostruzione fattuale emerge che la condotta era strumentale esclusivamente alla privazione della libertà di movimento

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