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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37161/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione per violazione dell'art. 445 cod. proc. pen.: si censurava l'applicazione di pene accessorie fallimentari nonostante il "patteggiamento" avesse portato a una pena detentiva concordata nei limiti di due anni, e quindi — secondo il ricorrente — l'applicazione delle pene accessorie sarebbe stata preclusa rispetto alle disposizioni degli artt. 216 e 217 legge fallimentare.

La decisione

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari, eliminandole. Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo del ricorrente, richiamando la giurisprudenza secondo la quale, in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento con pena detentiva non superiore a due anni impedisce l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie previste dalla legge fallimentare; l'art. 216 l. fall. non prevale sulla disciplina dell'art. 445 c.p.p., e l'eventuale eccezione non ricorre alla luce dell'elenco dell'art. 445, comma 1‑ter.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per indicare che la sentenza di primo grado è stata pronunciata ai sensi del rito del patteggiamento; contestualmente serve da cornice processuale alla decisione impugnata.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    il "patteggiamento" impedisce l'applicazione di pene accessorie se la pena concordata è contenuta nei limiti di anni due

    L'art. 445 viene inteso come norma che consente, in caso di concordamento della pena (patteggiamento) entro il limite dei due anni, di escludere l'applicazione delle pene accessorie previste da norme speciali; la Corte afferma che tale disposizione prevale sulla previsione delle pene accessorie contenuta nella legge fallimentare.

  • art. 216 legge fallimentare

    Prevede pene accessorie per i reati fallimentari; la Corte ha ritenuto che non si tratti di norma speciale prevalente rispetto all'art. 445 c.p.p., quindi non osti all'esclusione delle pene accessorie quando ricorre il patteggiamento con pena non superiore ai due anni.

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma collegata alle conseguenze sanzionatorie fallimentari; citata come parte del quadro normativo delle pene accessorie che la Corte ha annullato nella fattispecie concreta.

  • art. 445, comma 1‑ter, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 4, lett. e) legge 9 gennaio 2019, n. 3)

    La Corte osserva che il reato di cui all'art. 216 l. fall. non figura tra le eccezioni elencate nel comma 1‑ter, rafforzando la conclusione per cui il patteggiamento con pena non superiore a due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie fallimentari.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Richiamata in relazione all'introduzione del comma 1‑ter dell'art. 445 c.p.p.; la Corte utilizza la lista delle eccezioni contenuta dalla modifica per escludere che i reati fallimentari rientrino tra tali eccezioni.

Massime di principio

  • Quando in reati fallimentari l'imputato patteggia una pena detentiva non superiore a due anni, in base alla giurisprudenza di legittimità e al principio ribadito nella sentenza, le pene accessorie previste dalla legge fallimentare non possono essere applicate.
  • L'art. 216 l. fall. non è considerato norma speciale prevalente rispetto all'art. 445 c.p.p.; dunque l'esistenza di una norma speciale non determina automaticamente la deroga alla regola del patteggiamento quando la pena concordata è nei limiti di due anni.
  • Per valutare se le pene accessorie possono essere inflitte dopo un patteggiamento, occorre verificare se il reato rientri tra le eccezioni espresse dall'art. 445, comma 1‑ter: se non vi rientra, l'esclusione delle pene accessorie per patteggiamento entro i due anni si applica.
  • In caso di applicazione erronea di pene accessorie a fronte di un patteggiamento nei limiti dei due anni, la rimessione può comportare annullamento senza rinvio delle sole pene accessorie (eliminazione), senza necessità di nuovo giudizio.
  • Nell'assistenza difensiva, è fondamentale contestare tempestivamente l'applicazione delle pene accessorie quando sussiste un patteggiamento nei limiti previsti e richiedere espressamente l'esclusione delle stesse; attenzione inoltre agli effetti civili e amministrativi residui che potrebbero richiedere separata valutazione.

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