Cassazione Penale, Sentenza n. 37160/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) violazione e carenza di motivazione per avere la Corte d'Appello subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale senza accertare, d'ufficio, la sua capacità economica e ritenendo invece fosse onere della difesa produrre elementi in tal senso; 2) violazione dell'art. 175 cod. pen. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, lamentando che la Corte territoriale si era limitata a richiamare un precedente penale e un procedimento ancora in corso senza motivare adeguatamente la negazione del beneficio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte di legittimità ha richiamato l'evoluzione giurisprudenziale: il giudice può subordinare la sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale, ma quando emergono dagli atti o sono allegati elementi concreti che possano far dubitare della capacità economica del condannato (es. ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarazioni dei redditi, età avanzata, condizioni di salute) il giudice è tenuto a motivare sommariamente sulla possibilità di adempimento; in assenza di tali elementi il giudicante può legittimamente richiedere che sia la difesa a fornire elementi di prova sull'impossibilità di pagare. Nel caso concreto non essendovi alcun elemento nei fascicoli che facesse sorgere dubbi circa la capacità del ricorrente di pagare la provvisionale, la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto onere del difensore produrre prove. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale: la presenza di un precedente per lesioni e di un procedimento in corso sono elementi rilevanti ai fini della valutazione discrezionale del beneficio della non menzione (art. 175 c.p.), e la concessione della non menzione non è automaticamente consequenziale alla sospensione condizionale della pena. La Corte ha inoltre rigettato la richiesta della parte civile di ottenere le spese per la partecipazione in cassazione essendosi limitata a chiedere l'inammissibilità o il rigetto senza contributi decisionali. Decisione: ricorso rigettato; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; omissione delle generalità in caso di diffusione secondo art. 52 d.lgs. 196/03.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito dei motivi di cassazione; qui utilizzato per fissare i confini dell'impugnazione e dei censure ammesse in cassazione.
Principio dell'onere della prova: chi afferma un fatto ha l'onere di provarlo. La Corte richiama però il temperamento di tale principio quando la condizione imposta incide sulla libertà personale, giustificando accertamenti d'ufficio in presenza di indizi.
art. 3 Cost.
Principio di uguaglianza usato per sostenere che subordinare un beneficio a una condizione inesigibile sarebbe discriminatorio.
art. 27 Cost.
Funzione rieducativa della pena; richiede che misure che incidono sulla libertà personale non pongano ostacoli ingiustificati al recupero del condannato.
Disciplina il beneficio della non menzione: la Corte ricorda che la sua concessione è discrezionale e fondata su valutazioni ex art. 133 c.p.; la presenza di precedenti è un elemento legittimo per negare la non menzione.
Norma sulla riservatezza dei dati personali: impone l'omissione delle generalità in caso di diffusione della sentenza per i reati e i rapporti indicati.
Giurisprudenza richiamata (Sezioni Unite e sezioni semplici)
es. Sez. 4, n. 1436 del 12/12/2023; Sez. 5, n. 46834 del 12/10/2022; Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019
La Corte ha richiamato orientamenti contrastanti: alcuni decisioni impongono al giudice di valutare sommariamente le condizioni economiche quando vi siano elementi che ne facciano dubitare; altri ritengono sufficiente che la parte offra elementi in sede di impugnazione. La sentenza chiarisce che l'onere di accertamento giudiziario sorge quando dagli atti o dalle allegazioni emergono indici concreti d'impossibilità.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena può essere subordinata al pagamento di una provvisionale, ma il giudice deve verificare sommariamente la possibilità di adempimento se dagli atti o dalle allegazioni emergono elementi che fanno dubitare della capacità economica del condannato (es. ammissione al gratuito patrocinio, dichiarazioni dei redditi, età, salute).
- Se non emergono dagli atti elementi che suggeriscano l'impossibilità di pagamento, è onere del condannato/difesa fornire almeno un principio di prova della propria impossibilità a pagare.
- Il beneficio della non menzione (art. 175 c.p.) è autonomo e discrezionale rispetto alla sospensione condizionale; l'esistenza di precedenti penali, anche se non ostativi di per sé, è elemento rilevante che può giustificare la negazione della non menzione.
- La subordinazione di un beneficio all'adempimento di un'obbligazione civilistica inesigibile può violare i principi costituzionali di uguaglianza e della funzione rieducativa della pena, quindi il giudice deve evitare decisioni che determinino in pratica l'impossibilità di beneficiare della misura.
- La parte civile che interviene in cassazione senza fornire contributi concreti alla decisione non ha diritto alla liquidazione delle spese per questo grado di giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37158/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37159/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37161/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37162/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37163/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37164/2024 del 09/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →