Cassazione Penale, Sentenza n. 37159/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
PERI ha impugnato la conferma della condanna per bancarotta contestando: 1) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla sua responsabilità per la distrazione di tre villette, essendo la trascrizione dell'atto di trasferimento avvenuta pochi giorni dopo l'assunzione formale della carica e indicando la sentenza l'amministratore di fatto Alessandro Lubian come ideatore dell'operazione; 2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti in regime di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante (in appello erano state concesse solo in equivalenza). LO IACONO ha dedotto carenza di motivazione circa l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in particolare la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Sul primo motivo di PERI, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito: PERI aveva sottoscritto l'atto di compravendita che trasferiva beni della fallita senza pagamento e aveva poi corrisposto le rate del mutuo per quei beni, dimostrando la sua consapevole partecipazione all'operazione; la Cassazione non può riesaminare la valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito. Sul secondo motivo di PERI la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché l'appello non aveva specificato ragioni nuove che giustificassero un diverso bilanciamento delle circostanze attenuanti rispetto all'aggravante. Quanto al ricorso di LO IACONO, la Corte ha ritenuto fondato il convincimento del giudice di merito che, pur trattandosi di reati documentali per omessa tenuta/occultamento delle scritture, la finalità di ledere i creditori può essere desunta dalla ricostruzione complessiva dei fatti e dalle circostanze; LO IACONO è stato ritenuto "factotum" del dominus e responsabile per distrazione di beni. I ricorsi sono stati quindi rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la ricostruzione e riassunto dei motivi del ricorso ai fini dell'esame di legittimità
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Nella lettura della Corte è richiamata la distinzione tra occultamento/omessa tenuta delle scritture (che richiede dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori) e fraudolenta tenuta dei documenti (ipotesi a dolo generico); tuttavia lo scopo di arrecare danno può essere desunto dalle circostanze complessive quando manca la documentazione
Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone)
Principio secondo cui la Corte di Cassazione nel controllo di legittimità verifica la presenza di un apparato argomentativo logico ma non può rivedere la valutazione di fatto fatta dal giudice di merito
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020 (Martinenghi) e Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019 (Inverardi)
Giurisprudenza citata a sostegno della distinzione tra occultamento/omessa tenuta e fraudolenta tenuta delle scritture, e sul diverso profilo del dolo richiesto
Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023
Conferma che l'intento di pregiudicare i creditori nell'omessa tenuta della contabilità può essere ricostruito in base alla complessiva dinamica dei fatti e alle circostanze fraudolente
Massime di principio
- La Corte di Cassazione controlla la correttezza logica e formale della motivazione, non effettua una nuova valutazione del materiale probatorio: divergenze sulla lettura dei fatti non costituiscono di per sé vizio di legittimità
- La partecipazione ad operazioni di trasferimento di beni della fallita (firma dell'atto di vendita, successivi pagamenti relativi ai beni trasferiti) costituisce indice rilevante di responsabilità per distrazione di beni
- Le doglianze sull'applicazione o sul bilanciamento delle circostanze attenuanti devono essere formulate con specificità in appello; argomentazioni generiche o non sviluppate sono inammissibili in cassazione
- In tema di bancarotta documentale, l'omessa tenuta o l'occultamento delle scritture richiedono dolo specifico ma tale intenzione può essere desunta dalla ricostruzione complessiva degli atti e delle condotte che rendono impossibile la ricostruzione della gestione aziendale
- Chi agisce come "factotum" o amministratore di fatto può essere ritenuto responsabile alla stregua dell'amministratore formale se le condotte dimostrano effettiva direzione e partecipazione alle operazioni fraudolente
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